Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo ditta individuale - beni sopravvenuti dopo l'omologa

  • CARLO VIGNAGA

    ROVIGO
    29/11/2012 21:53

    Concordato preventivo ditta individuale - beni sopravvenuti dopo l'omologa

    Concordato preventivo di una ditta individuale omologato a maggio 2012 con piano concordatario (cessio bonorum) che prevede la messa a disposizione dei creditori e quindi la liquidazione totale di tutti i beni appartenenti al patrimonio aziendale e personale dell'imprenditore (azienda, capannone, magazzino, attrezzature, abitazione di proprietà e seconda casa di villeggiatura, nonchè eventuali utili conseguiti tra la data di deposito del ricorso e l'omologa) con previsione di pagamento del 100% per i creditori privilegiati e del 98% per i chirografari.
    A luglio 2012 muore la mamma della titolare della ditta concordataria e la stesso eredita consistenti proprietà immobiliari.
    Fermo restando che ai sensi dell'art. 167 L.F. l'accettazione dell'eredità deve essere autorizzata dal G.D., si chiede:

    1.trattandosi di ditta individuale i beni ereditati vanno ad alimentare il patrimonio concordatario con la necessità di espletare i conseguenti adempimenti formali (supplemento di inventario - trascrizioni ecc) o restano fuori?

    2. se entrano nel patrimonio è possibile modificare la tempistica dei beni posti in vendita anticipando quelli c.d. strumentali e posticipando la vendita dei beni personali (casa di abitazione e di villeggiatura) fino a capienza?

    3. se non entrano nel patrimonio concordatario è possibile farsi autorizzare (Tribunale + Comitato dei creditori) a sostituire i beni pervenuti dall'asse ereditario con la casa di abitazione (fino a capienza)?

    Dott. Carlo Vignaga
    Rovigo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/11/2012 21:05

      RE: Concordato preventivo ditta individuale - beni sopravvenuti dopo l'omologa

      I beni ereditari sopravvenuti entrano nel patrimonio personale dell'erede che accetta l'eredità, ma non per questo automaticamente essi sono a disposizione dei creditori o, come lei dice, entrano nel patrimonio concordatario, dal momento che l'art. 42 non è applicabile nel concordato in quanto non richiamato dall'art. 169, tanto più che ora il debitore che propone un concordato liquidatorio non è tenuto a cedere tutti i propri beni.
      In ogni caso bisogna guardare a come è formulata la proposta concordataria. Quasi certamente essa prevede la cessione dei propri beni analiticamente elencati (almeno i cespiti più consistenti), per cui solo i beni esistenti nel patrimonio del debitore in quel momento sono stati ceduti; se, invece, la proposta prevede la cessione anche dei beni futuri– ma dovrebbero essere poste delle limitazioni quanto meno temporali- nella cessione sono inclusi anche i beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore.
      Se i beni ereditari non entrano nel concordato, la eventuale sostituzione di uno di questi beni con uno di quelli ceduti potrebbe essere ipotizzabile, ma anche in tal caso dipende da come è stata fatta la proposta per capire se i beni messi a disposizione dei creditori siano già passati nella disponibilità di costoro o siano ancora nella disponibilità del debitore; se, come è ipotizzabile, la figura attuata è riconducibile ad un mandato irrevocabile a gestire e liquidare i beni del debitore, senza alcuna efficacia traslativa della proprietà, e con il quale si conferisce agli organi della procedura la legittimazione a disporre dei beni dell'imprenditore al fine di soddisfare il ceto creditorio, si potrebbe ancora configurare la sostituzione, purchè sia a parità di valore, nel senso che si mette un valore pari o superiore a quello che si toglie.
      Zucchetti SG Srl
      • CARLO VIGNAGA

        ROVIGO
        03/12/2012 10:04

        Concordato preventivo ditta individuale - beni sopravvenuti dopo l'omologa

        Rilevato il contenuto della Vs cortese risposta, l'interrogativo che ci si pone è come, e se, lo stesso possa conciliarsi con l'art. 2740 c.c. e con la premessa che pare ormai consolidata secondo cui la proposta concordataria, approvata dai creditori, non possa più essere modificata (Fabiani in Riv. Il Fallimento 5/2012 pag. 596).
        L'accettazione dell'eredità prevista come atto straordinario da autorizzarsi per iscritto dal G.D. (ex art. 167 L.F. e quindi per l'operatività che va dal deposito del ricorso al decreto di omologa) vale anche nel nostro caso ossia ad omologa già avvenuta?

        Ringrazio anticipatamente.
        Cordiali saluti
        Dott. Carlo Vignaga
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/12/2012 11:09

          RE: Concordato preventivo ditta individuale - beni sopravvenuti dopo l'omologa

          Il discorso che abbiamo fatto non intacca il principio base della responsabilità patrimoniale posto dall'art. 2740 c.c. in quanto, da un lato il nuovo concordato in considerazione della libertà che lascia al debitore di organizzare la sua crisi, consente di porre a disposizione dei creditori solo parte e non tutti i suoi beni (come invece si richiedeva nel vecchio concordato) e, dall'altro, i creditori sono liberi di accettare o non la proposta ove ritengano, raffrontando i beni loro ceduti con l'intero patrimonio del debitore che sarebbe acquisito all'eventuale fallimento, che la proposta non sia conveniente. In sostanza il nuovo concordato è rapportato alla figura civilistica della cessione dei beni di cui all'art. 1977 c.c., che appunto non prevede la cessione ai creditori dell'integrale patrimonio del debitore.
          Non contrasta neanche con il principio della immodificabilità della proposta dopo l'approvazione dei creditori perché, come avevamo detto nella precedente risposta "si potrebbe ancora configurare la sostituzione, purchè sia a parità di valore, nel senso che si mette un valore pari o superiore a quello che si toglie", ove si capisce che l'ipotesi è di carattere eccezionale e non deve portare alcun detrimento per i creditori.
          Non ci era chiaro che l'eredità era pervenuta dopo l'omologa del concordato. Se è così, sicuramente non trova applicazione l'art. 167 che opera nella fase della procedura fino all'omologa e, a maggior ragione, i beni ereditati restano fuori del concordato, che può essere "eliminato", a questo punto, o per risoluzione o per annullamento, ma non ci sembra che ricorra alcun elemento per ricorrere all'una o all'altra figura.
          Zucchetti SG Srl