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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
CONCORDATO PREVENTIVO - CONTRATTI DI AGENZIA
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Gianluca Sanzogni
BRESCIA29/04/2013 09:14CONCORDATO PREVENTIVO - CONTRATTI DI AGENZIA
Buongiorno,
la società ammessa alla procedura di concordato preventivo ( di tipo liquidatorio) ha stipulato un contratto d'affitto d'azienda con una newco.
Gli agenti operano quindi con la nuova società.
Nella precisazione del credito tuttavia mi chiedono, oltre alle fatture relative alle provvigioni degli ultimi due mesi sia l'indennità di preavviso che l'indennità sostitutiva di clientela e l'indennità meritocratica.
Non ho alcun dubbio sulle fatture relative alle provvigioni, mentre mi chiedevo :
- devo riconoscere l'indennità di preavviso sempre? o solo se il contratto si è risolto prima della domamnda di concordato preventivo? e in piu' se nel contratto era previsto un preavviso di 12 mesi, ma negli accordi economici collettivi il preavviso è di sei mesi, come eventualmente quantifico il dovuto?
- l'indennità sostitutiva di clientela a mio parere non dovrebbe essere riconosciuta, posto che il concordato è di tipo liquidatorio e la società non si avvale piu' della struttura di clienti posta in essere dagli agenti. Anzi mi sembrerebbe che, dato che gli agenti continuano ad utilizzare il parco clienti in capo alla new co, sono sempre loro stessi a beneficiare della struttura creata.
- mi chiedo a questo punto se devo riconoscere una indennità meritocratica, e in quale misura?
Grazie
dott. Gianluca Sanzogni-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/04/2013 20:49RE: CONCORDATO PREVENTIVO - CONTRATTI DI AGENZIA
Salvo diverso accordo, in caso di affitto di azienda l'affittuario subentra nei contratti stipulati dal concedente per l'esercizio dell'azienda, giusto il disposto dell'art. 2558 c.c (dettato in tema di cessione, ma applicabile anche all'affitto), e dunque, subentra anche nei contratti di agenzia, che integrano, appunto, rapporti di natura non personali e pertanto soggetti alla norma citata e non alla disciplina prevista dall'art. 2112 c.c. Ciò significa che i contratti di agenzia continuano con l'affittuario, per cui gli agenti possono pretendere dal concedente i diritti maturati fino al momento dell'affitto, come le provvigioni pregresse, ma non i diritti collegati alla cessazione di un rapporto che non vi è stata, quali appunto le indennità di fine raspporto delineate dall'art. 1751 c.c. e dai contratti collettivi..
Zucchetti SG Srl
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Andrea Cester
San Vendemiano (TV)07/03/2014 09:38RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO - CONTRATTI DI AGENZIA
URGENTE - Come ci si comporta allorchè il contratto di affitto d'azienda cessa senza che intervenga la vendita dell'azienda medesima? Nel mio caso (fallimento) il contratto di affitto d'azienda è giunto a scadenza e gli agenti sono "ritornati" in capo alla procedura. I rapporti di agenzia devono essere cessati dal fallimento? Con l'occasione sorge il diritto alle indennità per cessazione? Esiste solidarietà per le provvigioni maturate durante l'affitto? Molte grazie. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/03/2014 18:41RE: RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO - CONTRATTI DI AGENZIA
La cessazione dell'affitto determina la retrocessione dell'azienda affittata che realizza un'ipotesi circolatoria alla quale consegue, per legge, l'applicazione delle disposizioni in tema di trasferimento di azienda. Di conseguenza, salvo diverse disposizioni contrattuali contenute nel contratto di affitto specifiche specifiche, la disciplina dettata in tema di subentro dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore a seguito di cessazione dell'affitto (Cass. 16/06/2004, n. 11318). Nel suo caso, pertanto, i rapporti di agenzia sono ancora in vita e dovrà sciogliersi dagli stessi così come avrebbe fatto ove, indipendentemente dall'affitto, al momento del fallimento fossero stati ancora pendenti detti contratti.
Zucchetti SG Srl
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