Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

redazione elenco creditori concordato preventivo

  • Raffaella Vatteroni

    Massa (MS)
    11/02/2015 16:32

    redazione elenco creditori concordato preventivo

    In qualità di liquidatore giudiziale di un concordato preventivo omologato, mi trovo a dover redigere l'elenco dei creditori.
    Dalla situazione predisposta dal commissario giudiziale, un creditore risulta indicato come chirografario. Lo stesso non ha risposto alla circolarizzazione del commissario, né ha espresso il proprio voto in adunanza. A seguito di nuova circolarizzazione da parte del liquidatore, il creditore risponde richiedendo il privilegio artigiano.
    1. il liquidatore ha facoltà di modificare la qualità del credito rispetto a quanto indicato dal commissario e dal debitore?
    2. in considerazione del fatto che l'astensione dal voto, oggi rappresenta un voto favorevole alla proposta concordataria, mi chiedo se il creditore con il suo comportamento abbia di fatto rinunciato alla collocazione in privilegio.

    grazie per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/02/2015 20:50

      RE: redazione elenco creditori concordato preventivo

      Alla prima domanda la risposta è si, per i motivi che abbiamo ripetutamente espressi, essendo questa una domanda abbastanza ricorrente.
      Per quanto riguarda la seconda la risposta è no. Invero con la riforma è stata eliminata la fattispecie della rinuncia implicita, in precedenza ammessa dal terzo comma dell'art. 177 solo in caso di voto adesivo non accompagnato da rinuncia parziale, nel mentre il voto contrario senza rinuncia veniva considerato invalido; oggi, eliminata questa disposizione, che era l'unica che desse rilievo alla rinuncia implicita, deve ritenersi che sia sempre necessaria la rinuncia espressa, sicchè il voto del creditore preferenziale, sia favorevole che contrario, non accompagnato da rinuncia espressa al diritto di prelazione, deve ritenersi invalido.
      Questa soluzione diventa di particolare rilievo nel nuovo sistema del silenzio assenso, perché il creditore prelatizio che rimane silente non può ritenersi che abbia dato voto favorevole rinunciando implicitamente alla prelazione, altrimenti, alla presunzione legale che il silenzio equivale ad assenso, se ne aggiungerebbe un'altra non prevista dalla legge che il silenzio vale anche rinuncia alla prelazione; quel silenzio invece non può essere considerato come voto favorevole perché il creditore in questione, non potendo presumersi che abbia rinunciato alla prelazione, non era legittimato al voto.
      Zucchetti SG Srl
      • Maurizio Rubini

        VITERBO
        12/03/2015 09:40

        RE: RE: redazione elenco creditori concordato preventivo

        Sempre in merito alle valutazioni del Commissario sui creditori, ex art. 171 e 172 L.F. e analizzate altre risposte del forum su analoghe situazioni, si è posto il seguente problema.
        Un professionista avrebbe maturato dei crediti per attività a favore del debitore, con fatture ancora da emettere e non inseriti nelle scritture contabili in quanto disconosciuti dal debitore stesso, crediti che sulla base del piano proposto dovrebbero essere soddisfatti al 100%.
        Dopo l'apertura del Concordato il Commissario riceve la precisazione dei crediti da parte del professionista, che il debitore continua a disconoscere con articolate motivazioni, che il Commissario stesso ritiene sufficientemente documentate e coerenti con la descrizione dei fatti.
        La domanda è se il Commissario debba comunque considerare tali debiti o prevedere un apposito fondo, che chiaramente andrebbe a ridurre la percentuale spettante ai chirografi, con minori aspettative per gli stessi e maggiori rischi riguardanti l'approvazione del concordato.

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/03/2015 20:09

          RE: RE: RE: redazione elenco creditori concordato preventivo

          Il commissario interviene sull'elenco dei creditori prodotto dall'imprenditore concordatario e lo modifica ove sia convinto, per cui se egli condivide le osservazioni del debitore, non lo considera tra i creditori e la questione sarà risolta, ai soli fini del voto, in sede di adunanza dei creditori con l'intervento del giudice delegato, e, quanto al trattamento sostanziale mediante accertamento giudiziario.
          L'appostazione di un fondo al momento non sembra necessario; se e quando il creditore agirà in giudizio si porrà un problema concreto di valutazione della opportunità di effettuarlo in base alla presunta fondatezza della pretesa e seguendo sempre una linea prudenziale.
          Zucchetti SG Srl
          • Maurizio Rubini

            VITERBO
            13/03/2015 19:11

            RE: RE: RE: RE: redazione elenco creditori concordato preventivo

            Considerando la situazione sopra descritta e tenuto conto della Vs. risposta, si ipotizzi che il credito privilegiato richiesto dal professionista, disconosciuto dal debitore, sia di importo tale, se riconosciuto, da azzerare la percentuale spettante ai chirografari, con conseguente inammissimibilità del concordato.
            In questo caso la valutazione del Commissario in sede di relazione ex art. 171 e 172 diventa determinante.
            Ipotizzando che lo stesso volesse confermare il proprio orientamento circa il disconoscimento del credito del professionista, l'eventuale voto favorevole dei creditori chirografari, quale conseguenze potrebbe determinare nei rapporti fra debitore, G.D. e professionista "escluso"?.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              17/03/2015 18:38

              RE: RE: RE: RE: RE: redazione elenco creditori concordato preventivo

              Il giudice delegato ha il diritto, come accennavamo, di risolvere la questione all'adunanza dei creditori riconoscendo o meno il credito, ai soli fini del voto ex art. 176 l.f; ovviamente se il credito viene riconosciuto lo stesso sarà privilegiato e quindi spetterà al creditore scegliere se votare rinunciando al privilegio o non votare, nel qual caso il non voto non equivale a voto favorevole. Se viene escluso dal giudice il creditore non può proprio partecipare al voto.
              Indipendentemente da ciò che succede all'adunanza dei creditori, ove le questioni cime detto vengono regolate ai soli fini del voto, se permane la contestazione degli organi concorsuali, il creditore deve rivolgersi al giudice ordinario per l'accertamento del credito e nel momento in cui viene stabilito che il credito in questione esiste, se ne vedranno gli effetti sul concordato, nel senso che se questo è ancora in corso, diventa non fattibile, come lei dice e potrà non essere omologato (ma è presumibile che l'omologa intevenga prima della sentenza ordinaria) o, se già omologato potrà essere risolto.
              E' in questa ottica che si può parlare di un fondo e per questo avevamo detto che se e quando il creditore agirà in giudizio si porrà un problema concreto di valutazione della opportunità di effettuarlo in base alla presunta fondatezza della pretesa e seguendo sempre una linea prudenziale. Sono queste situazioni difficili da gestire perché bisogna effettuare valutazioni pognostiche non facili, e perciò avevamo rimarcato di seguire una linea prudenziale, nel senso di escludere il fondo solo ove si può avere una alta probabilità che le pretese del creditore siano infondate. Se, invece, la controversia presenta aspetti dubbi è meglio cautelarsi e se l'appostazione di un fondo può rendere il concordasto non più fattibile, il commissario si limita ad esporre i fatti e i dati e le seu prospettive nella relazione ex art. 172.
              Zucchetti SG srl