Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Nota accredito IVA verso il Concordato Preventivo a seguito omologa

  • Giorgio Baschirotto

    Vicenza
    03/12/2012 15:52

    Nota accredito IVA verso il Concordato Preventivo a seguito omologa

    A seguito di omologa di un concordato preventivo che propone (senza termini o geranzia) un soddisfo atteso del 40%, un creditore chirografario - a seguito della comunicazione del deposito dell'elenco dei creditori anteriori - invia alla società una nota di variazione ex Art. 26 co 2 DPR 633/72, per l'importo del 60% del credito iscritto.
    Lo scrivente commissario liquidatore ritiene che da una lettura rigorosa della norma e delle circolari applicative in merito, tale diritto maturi solo alla data del riparto finale, quando la perdita sia certa e definitiva, e che per tale ragione la nota di variazione andrebbe "respinta" al mittente, tuttavia ho rilevato alcuni orientamenti in dottrina che assumono una posizione più possibilista, che riterrebbero anche ammissibile la condotta assunta dal creditore.
    Chiedo come debba essere trattato il documento ricevuto da questo creditore concorsuale.
    Grazie in anticipo dei cortesi chiarimenti.
    GB
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/12/2012 19:53

      RE: Nota accredito IVA verso il Concordato Preventivo a seguito omologa

      Siamo assolutamente d'accordo con la lettura "rigorosa" proposta nel quesito, sulla scorta in primo luogo della Circolare 17/4/00 n. 77, che al punto "2.a)d)" recita:

      "Relativamente al concordato preventivo, si ritiene che si possa parlare di infruttuosita' della procedura solamente per i creditori chirografari per la parte percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato.
      Per accertare la predetta infruttuosita' occorre aver riguardo oltre che alla sentenza di omologazione (art. 181) divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato."

      E ciò non solo per la fonte di tale interpretazione, ma anche per la coerenza della stessa nell'ambito del sistema: solo al momento del riparto finale sarà nota con certezza la parte di credito rimasta insoddisfatta.

      Nella nostra ricerca abbiamo trovato citazioni di posizioni dottrinali di segno opposto, senza peraltro reperirle; non ci paiono quindi sufficienti per disapplicare una prassi che possiamo ritenere pacifica, oltre che certamente prudente.
      • Giorgio Baschirotto

        Vicenza
        02/01/2013 14:57

        RE: RE: Nota accredito IVA verso il Concordato Preventivo a seguito omologa

        Grazie della cortese risposta.
        Ora, posto che almeno tra noi siamo d'accordo sul trattamento, aderente alla prassi consolidata ed alla dottrina maggioritaria, mi chiedo come debba essere trattato tale documento, ovvero se debba essere respinto al mittente (cosa che riterrei di fare) adducendo quale spiegazione la mancanza dei requisiti per l'emissione.

        Ampliando l'indagine sulle implicazioni della questione, a seguito della riparto finale, nelle more della chiusura della procedur
        a, sarà quindi plausibile che la società riceva un numero cospicuo di note di variazioneex Art. 26 co 2 DPR 633/72, per l'importo del credito
        non soddisfatto in concorso.
        Da ciò ritengo derivi che:
        - il creditore porterà a credito l'iva relativa.
        - la società in concordato rileverà la nota ed il relativo debito; tale debito, ancorchè rilevato nelle more di chusura della procedura, sarà (ritengo) irrilevante in quanto non concorsuale; avendo l'iva a debito concorso per quanto da liquidazione risultante nella fase pre-concorsuale lì quantificata in via definitiva; tale debito iva ritengo non possa nemmeno considerarsi Iva endo-procedurale (prededucibile) essendo relativa a fatti estranei all'attività di procedura.

        Sul trattamento da adottare con riguardo a tale ultimo passaggio, gradirei qualche conferma e/o il riferimento a qualche articolo specifico sul tema, (che non ho trovato trattato in modo esplicito nè nei manuali nè nelle pubblicazioni di cui dispongo), grazie.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          04/01/2013 11:34

          RE: RE: RE: Nota accredito IVA verso il Concordato Preventivo a seguito omologa

          Per quanto riguarda la prima parte del quesito, riteniamo corretta la soluzione proposta: la nota di credito deve essere respinta per mancanza dei requisiti per l'emissione.

          Per quanto riguarda la seconda parte, la questione è puntualmente esaminata dalla Risoluzione 17/10/2001 n. 161, in risposta all'interpello appunto di una società in concordato preventivo, della quale citiamo alcuni stralci, talmente chiari da fugare ogni dubbio.

          "La società istante ritiene di essere obbligata alla registrazione, nei registri IVA, delle note di credito, emesse ex art. 26, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, che dovessero eventualmente pervenire successivamente all'effettuazione del riparto finale. Tuttavia, la società non verserà l'imposta risultante a debito, in quanto non dovuta, avendo la predetta estinto con il concordato ogni obbligazione di data anteriore."

          "... il cedente o prestatore del servizio può portare in detrazione l'IVA, nella misura esposta nella nota di variazione, mentre la controparte è tenuta a ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato, riversando l'imposta all'Erario..."


          "...Tuttavia detta norma deve essere applicata tenendo conto della disciplina e degli effetti tipici del concordato preventivo ..."

          "... Conseguentemente, dato che la nota di variazione è afferente all'IVA non riscossa dal creditore, per un debito sorto prima dell'avvio della procedura concorsuale, la registrazione della predetta nota non comporta, per il debitore concordatario, l'obbligo di rispondere verso l'Erario di un debito sul quale si sono già prodotti gli effetti estintivi del concordato preventivo.

          Diversamente, si avrebbe una deroga all'efficacia liberatoria della procedura, da ritenersi ingiustificata in relazione alle norme che dispongono l'estinzione di ogni debito sorto anteriormente all'inizio della procedura medesima.

          In conclusione, ritiene la scrivente che la soluzione interpretativa proposta dalla società istante sia corretta. Pertanto, la medesima società non è obbligata a riversare l'IVA a debito indicata nelle note di variazione che dovesse eventualmente ricevere."
          • Gianluca Canale

            Pescara
            23/04/2014 12:57

            RE: RE: RE: RE: Nota accredito IVA verso il Concordato Preventivo a seguito omologa

            Da quanto letto nella vs ultima risposta del 04.01.13 rilevo che la società concordataria non è tenuta al versamento dell'iva a debito derivante dalla registrazione delle note di accredito emesse dai creditori per la quota parte di credito che non ha trovato capienza nella procedura concordataria. Pertanto se la società concordataria prima della presentazione della domanda di concordato vanta un credito iva verso l'erario, per il quale inoltre si prevede un incremento nel corso della procedura in relazione alle spese ivate da pagarsi, la stessa potrà considerare tale credito iva come risorsa concordataria da utilizzare in compensazione per il pagamento di altre imposte e/o tasse, o da cedere ad una società finanzairia o da chiedere a rimborso alla AdE. L'Agenzia delle Entrate in caso di richiesta di rimborso non potrà opporre che il credito iva risulta azzerato in seguito alle note di variazione iva emesse dai creditori, che ritengo pertanto non debbano essere registrate come documenti iva ma solo in prima nota contabile. Mi spiego meglio. Se la società concordataria vanta un credito iva di 1000 prima della presentazione della proposta. In seguito alle operazioni previste nel piano il credito aumenta a 1100. Nel piano si prevede il realizzo del credito iva in parte in compensazione ed in parte con richiesta di rimborso. Supponiamo che la quota chiesta a rimborso sia pari a 500. Intanto dopo l'omologa la società concordataria riceve note di accredito dai creditori per un imponibile pari 2.500 e quindi per un iva pari ad € 550. Se la società concordataria non deve versare tale iva a debito l'Agenzia delle Entrate non può opporsi alla richiesta di rimborso di € 500? In contabilità la società concordataria registrerà l'intero importo di € 3.050 (2500+550) non come documento iva ma in prima nota contabile a deconto della posizione debitoria del creditore? Se la nota di credito viene registrata come documento iva si genera infatti un debito iva che poi emergerà nella dichiarazione iva dell'anno successivo. Gradirei un vs parere in merito alla questione del rimborso del credito iva da parte dell'AdE e in merito alla regsitrazione della nota di credito nella contabilità della società concordataria.
            Grazie
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              17/05/2014 00:35

              RE: RE: RE: RE: RE: Nota accredito IVA verso il Concordato Preventivo a seguito omologa

              La costruzione esposta nell'ultimo intervento ci pare corretta.

              Ben conoscendo le difficoltà di ottenere la liquidazione dei rimborsi IVA, temiamo che in sede di applicazione pratica problemi inevitabilmente sorgeranno.

              Per cercare di evitarli escluderemmo la presentazione di un'istanza di interpello (perchè com'è ben noto in caso di risposta negativa non esiste una sede nella quale metterla in discussione) e suggeriamo di valutare l'opportunità di un incontro preventivo con l'Ufficio, per inquadrare congiuntamente la questione sotto il profilo giuridico/sistematico e, una volta chiarita la situazione su tale piano, concordare le modalità operative per evitare che scattino meccanismi di blocco automatico poi difficili da "scardinare" in tempi brevi.
              • Annarita Morgutti

                Gradisca d'isonzo (GO)
                28/03/2015 07:22

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nota accredito IVA verso il Concordato Preventivo a seguito omologa

                Faccio seguito agli ultimi due interventi del 23.04.2014 e del 17.05.2014 per chiedere nuovamente un vostro parere sulle modalità di registrazione delle note di accredito IVA emesse dai creditori insoddisfatti nel concordato preventivo. E' corretto se la società in concordato, che le riceve, le registra solo in prima nota e non come documento IVA, per evitare l'emersione di un debito IVA che verrebbe poi esposto nella dichiarazione iva annuale?
                Grazie.
                • Ivan Biasi

                  Bolzano (BZ)
                  07/05/2015 16:04

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nota accredito IVA verso il Concordato Preventivo a seguito omologa

                  Mi inserisco brevemente per prospettare ciò che avviene dalle mie parti.
                  Un concordato preventivo si è chiuso nel rigoroso rispetto del piano concordatario omologato.
                  L'imprenditore individuale ha chiesto a rimborso il credito Iva maturato ante concordato. L'agenzia ha chiesto la presentazione di tutte le note di variazione emesse per la parte di credito non soddisfatto ed ha comunicato che l'importo delle stesse verrà defalcato dal credito IVA.
                  Non solo, ha fatto sottoscrivere all'imprenditore una dichiarazione con cui autorizza all'Agenzia a versare la somma rimanenti oggetto del rimborso all'Agente della riscossione.
                  Attendo un vostro commento.......
                • Lorenzo Ducci

                  Foligno (PG)
                  08/05/2015 09:18

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nota accredito IVA verso il Concordato Preventivo a seguito omologa

                  Per approfondire ulteriormente l'analisi della problematica riproposta dal Collega (post originario del 2012) segnalo che l'associazione italiana dottori commercialisti, con la "norma di comportamento n. 192" sembra aprire alla possibilità di emettere la nota di variazione prima della chiusura formale della procedura, coordinando la lettura della disposizione IVA con le norme in materia di deducibilità immediata della perdita su crediti vantati verso soggetti entrati in procedura concorsuale (indipendentemente dall'esito finale della liquidazione). Riporto uno stralcio dell'interessante norma di comportamento:

                  "Nel caso di procedure concorsuali, il fornitore ha diritto di emettere una nota credito ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/1972, nel momento in cui l'ammontare originariamente addebitato in fattura si manifesta, in tutto o in parte, non recuperabile e, quindi, anche prima della conclusione della procedura.
                  L'emissione della nota di variazione, ai fini IVA, può coincidere temporalmente con la rilevazione della perdita ai fini delle imposte dirette, secondo i parametri fissati dall'articolo 101, comma 5, del D.P.R. 917/1986."
                  E ancora:
                  "L'interpretazione dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/1972 in riferimento ai principi della Direttiva, come interpretati dalla Corte di giustizia, consente l'allineamento del momento di emissione della nota di variazione ai fini IVA con la rilevazione della perdita ai fini delle imposte dirette, determinando la precisa quantificazione della perdita per il solo imponibile, al netto dell'IVA addebitata in fattura"


                  "
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  22/06/2015 10:41

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nota accredito IVA verso il Concordato Preventivo a seguito omologa

                  Per quanto riguarda le affermazioni contenute nella Norma di comportamento 192, diciamo che in tutta franchezza non ci convincono completamente.



                  Non possiamo in questa sede approfondire adeguatamente l'indagine, ma per quanto riguarda il coordinamento fra la normativa comunitaria (certamente prevalente) e quella interna, non ci pare che le discrasie siano dell'entità enfatizzata nella Norma anche perché l'ultimo paragrafo sia dell'art. 90 che dell'art. 185 stabiliscono:

                  - il primo che "In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1"

                  - il secondo, che "In caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate e in caso di furto gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica".

                  E' vero che, come ricorda la Norma di comportamento, le facoltà di deroga riconosciute agli Stati membri "non possono risolversi in una regolamentazione contraria allo spirito della norma comunitaria di riferimento", ma se la norma comunitaria concede la facoltà di deroga, in una questione così ben definita e circoscritta, non si comprende come l'esercizio di tale facoltà di deroga possa contrastare con lo spirito della norma.



                  La Norma di comportamento non ci pare poi sufficientemente rigorosa nemmeno nella parte in cui afferma che ai fini delle imposte dirette "in presenza di procedure concorsuali, opera un automatismo dei definitività della perdita", dato che tale principio, quasi obiter dictum nella Circolare 16/2009 che rispondeva a un quesito su una fattispecie non concorsuale, è stato ben circoscritto nella Circolare 26/2013, della quale buona parte della dottrina condivide il contenuto, nella quale si afferma chiaramente che: " si ritiene che la perdita deducibile corrisponda a quella stimata dal redattore di bilancio e, quindi, non investa necessariamente l'intero importo del credito" e che "la valutazione dell'entità della perdita non può consistere in un processo arbitrario del redattore di bilancio ma deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione".



                  In sostanza, non siamo del tutto convinti che l'art. 26 sia in contrasto con la normativa comunitaria, né che da ciò discenda l'automatica applicazione anche ai fini IVA di quanto previsto dall'art. 101-bis, V comma, T.U.I.R.; e anche qualora ciò fosse vero, il legame con l'articolo 101-bis giustificherebbe l'emissione delle nota di credito solo per la parte che effettivamente appare non recuperabile in seno alla procedura concorsuale, sulla base di valutazioni adeguatamente supportate, e non tout court dell'intero credito.



                  Infine, ci pare proponibile anche una lettura dell'art. 26 diversa da quella data dalla Norma di comportamento , e in particolare nella nota 9 in calce a essa.

                  L'attuale formulazione dell'art. 26, nella parte che qui ci interessa, è la seguente: la nota di credito potrà essere emessa "Se un'operazione … viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, … per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell' articolo 182-bis …, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d)".

                  La Norma di comportamento sostiene che "rimaste infruttuose" si riferisca alla sole procedure esecutive e non anche alle procedure concorsuali; ma in tal caso l'inserimento degli accordi di ristrutturazione e dei piani attestati avrebbe ben potuto e dovuto essere effettuato prima e non dopo la locuzione "o di procedure esecutive rimaste infruttuose"

                  Se invece riteniamo che "rimaste infruttuose" sia riferito anche alle procedure concorsuali, meglio si giustifica la collocazione delle altre procedure dopo tale locuzione, perché nel caso di piani attestati e soprattutto di accordi di ristrutturazione, la perdita per i soggetti aderenti agli stessi è certa fin dall'inizio, senza dover attendere l'adempimento.



                  In conclusione, siamo d'accordo che la formulazione dell'art. 26/633 non sia felice, risenta evidentemente di ripensamenti e "cambiamenti di rotta" e non consenta una interpretazione univoca, ma le argomentazioni portate dalla Norma di comportamento 192 non ci paiono di forza talmente preponderante su quelle esposte nella Circolare 77/2000 da poterle sposare con tranqullità.
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  07/06/2015 23:08

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nota accredito IVA verso il Concordato Preventivo a seguito omologa

                  Precisando che la risposta precedente era alla collega Morgutti, passiamo a quanto esposto dal collega Biasi, sempre sulle conseguenze della registrazione delle note di credito ricevute dalla società in concordato, per esprimere la nostra perplessità sul comportamento dell'Agenzia.

                  Come scritto anche in altre risposte su questo Forum, se a norma della Risoluzione 17/10/2001 n. 161 il debito IVA risultante dalle note di credito in questione non deve essere versato, non comprendiamo perchè debba essere defalcato dal credito.

                  Se questa è la posizione dell'Agenzia, riteniamo che non si possa che cercare di illustrare quanto esposto nei numerosi interventi in questa discussione e, qualora l'Ufficio non cambi idea, valutare l'ipotesi di aprire un contenzioso.
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  07/06/2015 23:01

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nota accredito IVA verso il Concordato Preventivo a seguito omologa

                  Non siamo d'accordo con la soluzione prospettata nel quesito, dato che la società è tenuta alla registrazione delle note di credito ricevute nei termini e con le modalità ordinarie.

                  Ben comprendiamo che seguendo tale procedura il credito o debito risultante dalla dichiarazione annuale coinciderebbe con il credito che la procedura utilizzerà in compensazione e/o chiederà a rimborso, ovvero con il debito IVA che verrà considerato ai fini del riparto finale, e ciò eviterebbe la possibilità che venga emesso un avviso di irregolarità ma, ripetiamo, essa non ci pare praticabile.

                  La note di credito dovranno essere ordinariamente registrate e confluiranno nella dichiarazione annuale; se l'avviso di irregolarità verrà effettivamente emesso, la correttezza del comportamento seguito potrà essere dimostrata alla luce della prassi qui sopra citata.
                • Ivan Biasi

                  Bolzano (BZ)
                  09/04/2018 18:33

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nota accredito IVA verso il Concordato Preventivo a seguito omologa

                  Alla luce di quanto indicato dalla Cote di Giustizia UE nella causa C-396/16, si può considerare ancora applicabile quanto indicato nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 161/2001, con riguardo ai documenti di rettifica emessi dai creditori, a seguito dell'esecuzione del piano di ripartizione finale dell'omologato concordato preventivo "dato che la nota di variazione è afferente all'Iva non riscossa dal creditori, per un debito sorto prima dell'avvio della procedura concorsuale, la registrazione della predetta nota non comporta, per il debitore concordatario, l'obbligo di rispondere verso l'erario di un debito sul quale si sono già prodotti gli effetti estintivi del concordato preventivo?"
                  Grazie
                  Cordialmente
                  I.B.
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  05/05/2018 16:17

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nota accredito IVA verso il Concordato Preventivo a seguito omologa

                  La questione è estremamente interessante e non abbiamo reperito nulla non solo in prassi o giurisprudenza ma nemmeno in dottrina, non possiamo quindi che proporre una nostra opinione, sottolineando che tale essa è, in attesa di prese di posizione da parte di soggetti più qualificati di noi.

                  In tema di prevalenza delle fonti non ci paiono sussistere dubbi sul fatto che una sentenza della Corte di Giustizia Europea abbia più valore, e quindi il giudice tributario ne debba inevitabilmente tener conto, di una norma interna; e ciò a maggior ragione se il principio interno contrastante con la posizione della Corte di Giustizia non è una norma ma l'interpretazione di una norma interna data da una Risoluzione Ministeriale.

                  Ciò premesso, mentre è pacifico che il contribuente possa chiedere l'applicazione di una disposizione comunitaria a lui più favorevole, contrastante con la normativa interna, non ci pare ugualmente pacifico che possa essere la Pubblica Amministrazione a contestare la regolarità di un comportamento conforme alla normativa interna, nell'interpretazione ufficiale che la stessa Pubblica Amministrazione ne ha dato, e a fronte di un ricorso del contribuente avanti gli organi della giustizia tributaria possa sostenere la diretta applicazione dei principi stabiliti dagli organi comunitari.
                  Né ci pare che gli organi della procedura, in assenza di una iniziativa da parte dell'Erario, possano/debbano prendere di loro iniziativa una posizione contrastante proprio con quanto dall'Erario stesso affermato in via ufficiale.

                  Come soluzione prudente e tutelante per gli organi della procedura non possiamo che ipotizzare la proposizione di un interpello e l'accantonamento delle somme in questione, anche se gli effetti potrebbero essere devastanti, e non solo per la procedura in questione: se, come accade sovente, l'Agenzia dovesse ritenere superata la propria Risoluzione e tutti i concordati in corso si trovassero a dover inserire fra le proprie passività, in privilegio, una consistente percentuale di tutta l'IVA detratta sui debiti falcidiati nei confronti dei propri creditori (la sentenza della Corte di Giustizia non menziona le note di credito, ma agisce direttamente sulla percentuale di abbattimento dei debiti prevista dal piano concordatario), le conseguenze su pressoché tutte le procedure in corso sarebbero veramente catastrofiche.
                • Ivan Biasi

                  Bolzano (BZ)
                  10/09/2018 11:35

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nota accredito IVA verso il Concordato Preventivo a seguito omologa

                  Chiedo cortesemente di conoscere se vi sono state prese di posizione in pressi, giurisprudenza o dottrina alla luce di quanto indicato dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-396/16.
                  Grazie
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  06/10/2018 23:12

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nota accredito IVA verso il Concordato Preventivo a seguito omologa

                  La questione è estremamente delicata, e la sentenza va tenuta in attenta considerazione, ma a oggi non ci risultano ancora prese di posizione ufficiali né in prassi né in giurisprudenza né, per quanto abbiamo riscontrato, in dottrina