Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo - falcidia credito per IVA e ritenute di acconto

  • Alessandro Cottica

    SONDRIO
    07/06/2013 17:40

    Concordato preventivo - falcidia credito per IVA e ritenute di acconto

    Buongiorno, sottopongo alla vostra attenzione il seguente caso che sto affrontando come commissario giudiziale di un concordato con cessione di beni.
    La società, che non ha presentato domanda di transazione fiscale ex art. 182-ter .l.f, nel proprio piano prevede in primo luogo l'integrale pagamento del debito IVA (capitale), e successivamente il pagamento integrale dei dipendenti, professionisti, artigiani ecc., senza dire nulla al riguardo (ritengo abbia fatto proprio il contenuto delle sentenze della Corte di Cassazione n. 22931 e 22932 del 4.11.2011); gli altri crediti privilegiati erariali (ires-irap-ritenute) e previdenziali non trovano capienza dal realizzo dei beni (è stata redatta la relazione ex art. 160, 2° comma l.f.) e nel piano sono collocati in chirografo unitamente ai creditori non assistiti da diritti di prelazione, pagati con apporto di finanza esterna.
    L'attestatore, con la propria relazione, attesta la fattibilità del piano "nelle proporzioni esposte in via originaria e modificate in questa sede": le modifiche sono consistite nel ridurre l'attivo presumibilmente realizzabile (crediti), prevedere maggiori spese di procedura ma soprattutto ha redatto un piano che, diversamente da quello della società, non prevede l'integrale pagamento del debito IVA che è stato degradato al chirografo; anche in questo caso l'attestatore nulla scrive circa la diversa collocazione del debito in argomento rispetto al piano della società.
    Con la mia relazione ex art. 172 l.f. ho dato atto di questa difformità e, visto anche il recente decreto 28.1.2013 del Tribunale di Como che ritiene ammissibile la falcidia del debito iva, ho esposto le mie considerazioni al piano così come attestato dal professionista incaricato dalla debitrice, prevedendo che dal realizzo dei beni sarà possibile pagare interamente i contributi previdenziali ex art. 2753/2754 C.C. e in misura percentuale i debiti erariali (IVA-Imposte-Ritenute).
    In sede di votazione l'Agenzia delle Entrate (per la parte non iscritta a ruolo) ed Equitalia hanno espresso parere contrario all'approvazione del concordato, in quanto a loro avviso ritenuto inammissibile e improponibile non prevedendo l'integrale pagamento del debito IVA e per ritenute.
    Volevo quindi chiedere il vostro parere sui seguenti dubbi:
    - l'attestatore come detto ha modificato l'originario piano predisposto dalla società, degradando il debito iva al chirografo. Ma può l'attestatore modificare il piano oppure, trovandosi in disaccordo, avrebbe dovuto attestare la non fattibilità del piano presentato dalla società?
    - non avendo la società presentato domanda di transazione fiscale, il debito per IVA e ritenute deve essere sempre integralmente pagato? O solo il debito IVA? (nel mio caso, a discapito dei crediti vantati degli enti previdenziali per contributi);
    - il concordato è fattibile, esistendo un offerta per l'acquisto dell'azienda e un terzo che apporterebbe finanza esterna, e il probelma sopra esposto si riferisce alla diversa distribuzione delle somme ricavate dalla vendita. Se il concordato è approvato dalla maggioranza dei creditori il tribunale in sede di omologa può prevedere, se ritiene corretta la tesi della cassazione e in presenza di opposizione di Equitalia e Agenzia Entrate, una modifica della distribuzione delle somme ovvero deve dichiarare inammissibile la domanda di concordato? Oppure la questione deve essere risolta dal giudice ordinario che dovrà decidere se il credito per iva (e anche per ritenute?) dovrà essere soddisfatto per primo o degradato al chirografo?
    Grazie per la risposta.














    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/06/2013 20:34

      RE: Concordato preventivo - falcidia credito per IVA e ritenute di acconto

      Se non fosse stata così precisa nell'esposizione avremmo dubitato della possibilità che si fosse verificata una ipotesi del genere, che presenta una serie di anomalie.
      In primo luogo l'art. 161 dice che è il debitore che deve presentare "un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta" 8lett. e, comma secondo art. 161), la cui fattibilità deve essere attestata da un professionista scelto secondo le modalità indicate dalla legge (comma terzo art.161), per cui non vi è dubbio che l'attestatore non possa modificare il piano di sua iniziativa per renderlo fattibile; Nella specie, quindi, l'attestatore doveva limitarsi a dire che il piano predisposto dal debitore non era fattibile ed eventualmente suggerire le proposte per renderlo fattibile , ma doveva essere poi sempre il debitore a valutare se modificare il suo originario piano.
      Nella specie ciò non è stato fatto, per cui il tribunale si è trovato di fronte un piano, sostanzialmente ritenuto non fattibile dall'attestatore, ed ha aperto egualmente la procedura di concordato, probabilmente pensando che il piano prospettato fosse quello indicato dall'attestatore, il che non è, sempre se quanto da lei descritto è esatto; per cui ora vi è il dubbio: su quale piano si regge la proposta, su quello formulato dal debitore (come dovrebbe essere) o su quello dell'attestatore (inammissibile)? Come se questo non bastasse, ora il piano corre il rischio di un'altra modifica da parte del tribunale, che però non può intervenire nel merito. Una proposta e un piano devono preesistere al giudizio del tribunale, che, indipendentemente dal fatto che possa o non esprimere una valutazione di fattibilità, deve disporre di un piano e deve sapere quale e sicuramente non può modificarlo d'ufficio.
      Per quanto riguarda la questione centrale relativa al trattamento dell'Iva in mancanza di transazione fiscale, non esiste una uniformità di vedute tra i giudici di merito, essendosi alcuni adeguati all'indirizzo delle Cassazione da lei citato e molti altri preferendo seguire la linea opposta, secondo noi molto più corretta. E' inutile addurre gli argomenti dell'una e l'altra tendenza, che sono peraltro ben sintetizzate nei precedenti da lei citati; noi consigliamo ormai di informarsi della linea seguita presso il tribunale ove va presentato il ricorso per concordato, e seguire la tendenza.
      Zucchetti SG Srl