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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
COMPENSO PRE CONCORDATO NEL SUCCESSIVO FALLIMENTO
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Lucia Stefani
Arezzo18/06/2016 11:08COMPENSO PRE CONCORDATO NEL SUCCESSIVO FALLIMENTO
Buongiorno,
una società nel corso del 2015 ha depositato il ricorso ex art. 161 c.6 L.F. e nel 2016 è stata dichiarata fallita ad esito del procedimento di cui all'art. 162 c.2 L.F.
Il curatore nominato con la sentenza di fallimento è lo stesso professionista che aveva ricoperto l'incarico di Commissario giudiziale nel pre-concordato.
Ai fini della liquidazione del compenso spettante per la fase di cui all'art. 161 c.6 L.F., è pacifico che sia necessario formulare apposita istanza al Tribunale fallimentare. Una volta ottenuta la liquidazione da parte del Tribunale, tuttavia, non è chiaro alla scrivente quale sia il successivo iter da seguire; in particolare, si pone il problema della necessità o meno di presentare istanza di ammissione al passivo del fallimento (con la conseguenza che, nel caso, il curatore non si potrà evidentemente esprimere sulla medesima), né quali debbano essere i tempi e le modalità per il pagamento.
Sarei comunque dell'avviso che il compenso del Commissario nel pre –concordato possa essere ritenuto prededucibile nel successivo fallimento.
Ringrazio fin da adesso
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/06/2016 19:52RE: COMPENSO PRE CONCORDATO NEL SUCCESSIVO FALLIMENTO
Anche noi riteniamo che il compenso del pre commissario sia prededucibile nel succesivo fallimento, per cui il curatore, ottenuta la liquidazione, provvederà a prelevare il danaro dal libretto di deposito se costituito nella fase del concordato con riserva o dalle liquidità esistenti (salvo che ritenga che l'attivo non sia e non sarà sufficiente alla soddisfazione dell'intera categoria delle prededuzioni), così come farà per il suo compenso finale di curatore.
Zucchetti Sg srl
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Lucia Stefani
Arezzo30/06/2016 11:26RE: RE: COMPENSO PRE CONCORDATO NEL SUCCESSIVO FALLIMENTO
Quindi, se ho ben inteso, a vostro avviso non è necessaria l'insinuazione al passivo (111 bis 1° comma L.F.)? E il pagamento potrebbe essere effettuato indipendentemente dai piani di riparto (111 bis comma 4° e 5°)?
Vi ringrazio.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/06/2016 20:03RE: RE: RE: COMPENSO PRE CONCORDATO NEL SUCCESSIVO FALLIMENTO
Caratteristica dei crediti prededucibili è proprio quella di essere pagati alla scadenza, al di fuori di piani di riparto, in quanto non necessitano di accertamento e verifica, che, infatti, è richiesta dall'art. 111bis solo quando sono contestati; il primo comma di tale norma, infatti, chiarisce che "i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare", da cui si deduce che, se non vi è contestazione, la verifica- e di conseguenza l'inclusione nel riparto- non è necessaria ove manchi ogni contestazione sull'entità e la collocazione del credito.
Questo sistema funzionerebbe ove il curatore, che potrebbe sollevare l'eventuale contestazione, fosse un soggetto diverso dal precommissario, creditore per il compenso, nel mentre nel suo caso il curatore è lo stesso professionista che era stato nominato precommissario, per cui l'organo fallimentare dovrebbe contestare un credito in suo favore.
La legge non dice come comportarsi in casi del genere; per superare il conflitto di interessi il curatore fallimentare potrebbe chiedere la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., per valutare se ci sono contestazioni da sollevare, tuttavia, dato che l'entità del credito è determinata dal tribunale che liquida il compenso e la collocazione prededucibile non è contestabile alla luce della più recente giurisprudenza, potrebbe anche essere sufficiente chiedere, dopo la liquidazione, l'autorizzazione al giudice delegato a prelevare il relativo importo per pagare il compenso.
Sarebbe opportuno sentire il giudice delegato alla procedure per capire cosa ne pensa.
Zucchetti SG srl
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