Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO LIQUIDATORIO CON CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO

  • Francesco Costa Angeli

    milano
    20/01/2018 17:51

    CONCORDATO LIQUIDATORIO CON CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO

    IN UN CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO
    L' ATTIVO E' TOTALMENTE COSTITUITO
    DA CREDITI PER SAL SU CANTIERI.

    SONO AMPIAMENTE SUFFICIENTI
    ALLA COPERTURA DELLA PERCENTUALE
    DEL 20% .

    TUTTAVIA PER EVITARE QUESTIONI
    SIA DI VALUTAZIONE
    CHE DI TEMPISTICA
    CHE QUELLE COLLEGATE ALLA PRETESTUOSITA'
    ACCAMPATE DAI DEBITORI

    SE LA PROPOSTA CONCORDATARIA
    E' DEL TIPO : PAGAMENTO DI ALMENO IL 20%
    AI CHIROGRAFARI
    CON CESSIONE DEI BENI
    COSTITUITI DAI CREDITI DA INTENDERSI
    CEDUTI PRO SOLUTO,
    ALLORA VIENE MENO
    OGNI RILEVANZA DELLA VALUTAZIONE
    DEI CREDITI DA PARTE DEL COMMISSARIO
    E OGNI CONSIDERAZIONE
    DEI TEMPI
    ( SE MAI IL COMMISSARIO PUO' SOLO
    TRATTARNE QUALE INFORMATIVA )

    E COMUNQUE OGNI INGERENZA DEL TRIBUNALE,

    ESSENDO SUFFICIENTE IN TALE FATTISPECIE
    AI FINI DELLA AMMISSIONE
    IL SOLO RISULTATO DELLA
    VOTAZIONE ?


    E LA PROPOSTA PUO' ESSERE :

    PRO SOLVENDO INIZIALMENTE
    E POI, PRIMA DELLE OPERAZIONI DI VOTO
    LEGITTIMAMENTE MUTATA IN PRO SOLUTO ?

    GRAZIE

    AVV. F. ANGELI
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/01/2018 17:14

      RE: CONCORDATO LIQUIDATORIO CON CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO

      Lei parla di una proposta concordataria che preveda il "pagamento di almeno il 20%
      ai chirografari con cessione dei beni costituiti dai crediti da intendersi ceduti pro soluto". Questa formula può significare che lei intende proporre un normale concordato con cessione dei beni ove, poiché la totalità dei beni è costituita da crediti, il liquidatore provvederà alla riscossione dei crediti e pagamento dei creditori; può anche significare, però- e crediamo che lei voglia prospettare questa ipotesi- che lei intenda cedere pro soluto i crediti alla massa dei credito esaurendo con ciò l'attività degli organi della procedura. Tralasciando le difficoltà a realizzare una tale forma di cessione, pur consentita dalla ampia formula contenuta nella lett. a) del primo comma dell'art. 160, il problema della stima non è affatto eliminato perché comunque i crediti del debitore concordatario vengono ceduti in pagamento dei propri debiti sicchè bisogna mettere i creditori cessionari nella condizione di sapere se la cessione potrà portare alla soddisfazione dei loro crediti nella misura prospettata. Da qui la necessità della attestazione e delle valutazioni del commissario, con possibile stima sulla realizzazione dei crediti anche se la cessione è pro soluto; anzi a maggior ragione in tal caso, che esclude una responsabilità del cedente in caso di inadempimento del debitore ceduto, sono necessarie le ordinarie valutazioni che si fanno in un concordato liquidatorio perchèi creditori possono contare solo sul valore dei crediti loro ceduti.
      Zucchetti SG srl