Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato omologato dopo 3 anni

  • Andrea Dino Avogadro

    Cremona
    14/09/2016 15:47

    Concordato omologato dopo 3 anni

    Vi espongo succintamente la situazione.
    Concordato liquidatorio presentato nel 2013. Nei primi mesi del 2014 il tribunale non omologa il concordato nonostante il voto favorevole dei creditori in quanto ravvisa irregolarità da parte degli amministratori.
    Gli amministratori fanno ricorso e nel luglio del 2016 viene omologato per effetto di una sentenza di cassazione e il sottoscritto è nominato liquidatore giudiziale.

    I miei dubbi sono i seguenti:

    1) come devo trattare i crediti non presenti ovviamente nel piano concordatario sorti dal 2014 al 2016? Vanno pagati in moneta concordataria o sono estranei al concordato?

    2) I pagamenti effettuati dal 2014 al 2016 (per crediti sorti nel periodo 2014 -2016) sono secondo voi revocabili?

    3) Gli effetti dell'omologa retroagiscono al 2014 come se nulla fosse accaduto?

    grazie mille per l'attenzione
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/09/2016 20:14

      RE: Concordato omologato dopo 3 anni

      Cominciando dalla terza domanda, non è tanto questione del momento cui retroagisce l'omologa, ma cosa sia stato omologato. Se, come pare di capire, nel caso vi è stata una sola proposta concordataria, con un solo programma e piano, che è quella iniziale del 2013 che, per vicissitudini varie, è stata omologata solo nel 2016, il periodo tra il 2013 e il 2016 va considerato come periodo di pendenza della procedura, che appunto inizia con la presentazione della domanda e si conclude con l'omologa. Purtroppo, l'omologa, invece di intervenire nel termine di sei mesi, portati a nove nel 2015, è arrivata dopo due anni e mezzo, ma questa anomalia non sposta il dato che nel periodo intermedio è stata pendente una procedura di concordato, anche se può indurre ad certa flessibilità decisionale perché la situazione di incertezza ha investito tutti. Questo vale sia per i crediti sorti nel periodo, che dovrebbero essere soddisfatti in prededuzione ove funzionali alla gestione, sia per i pagamenti effettuati, che, se riguardanti l'estinzione di debiti pregeressi anteriori alla domanda, non avrebbero potuto essere eseguiti.
      Zucchetti SG srl