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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
cause promosse dalla società ante deposito richiesta del concordato
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Giovanni Bertani
Parma11/02/2012 10:23cause promosse dalla società ante deposito richiesta del concordato
Salve.
Come curatore di un fallimento ho promosso azione di revocatoria fallimentare contro la società A.
La società A non si è costituita ed ho ottenuta la sentenza di revocatoria fallimentare in primo grado.
Notificata la sentenza unitamente al precetto la società ha fatto opposizione al precetto, dicendo che la sentenza di revocatoria fallimentare non è esecutiva e dicendo altresì che avrebbe fatto appello in quanto la società in primo grado non si è costituita per un disguido con il legale.
Ha fatto seguito quindi l'appello da parte della società A, tra l'altro meramente dilatorio, non avendo detto nulla se non che per un disguido con il legale non si sono costituiti in primo grado, ed allla prima udienza i legali della società A hanno verbalizzato che la società aveva richiesto il concordato preventivo.
Dopo rinvii e vicissitudini la causa di opposizione a precetto è terminata con condanna alle spese di parte opponente (A), il Tribunale ha infatti sancito in accordo con la recente evoluzione giurisprudenziale che anche la revocatoria fallimentare, per quanto riguarda i capi di condanna, ( intendendo come tali anche la condanna alla restituzione delle somme revocate) è eseguibile.
Non sono ancora in possesso del testo integrale, ma solo del PQM.
Chiaramente stante l'intervenuta omologa del concordato, tra l'altro molto tribulato avendo fatto un creditore causa di opposizione alla omologa, non si è potuta fare l'esecuzione individuale e la causa era proceduta solo per la liquidazione delle spese.
In merito a tale sentenza, quindi adesso il concordato deve pagare, trattandosi di debito della procedura concordataria?
La causa di appello invece è andata a precisazione conclusioni nel 2017, e mi chiedevo come ho sentito dire se sia necessario rinotificare al concordato preventivo.
Il mio fallimento è stato ammesso per la somma indcata in precetto tra i crediti in contestazione, stante la pendenza dell'appello.
Attendo fiduciioso una vostra risposta.
dott. Giovanni Bertani di Parma-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/02/2012 13:00RE: cause promosse dalla società ante deposito richiesta del concordato
Bisogna tracciare una distinzione per meglio mettere a fuoco le tematiche prospettate, distinguendo le somme di cui lei è creditore:
a- una è la somma che il concordato A deve restituire a lei quale curatore del fallimento X vittorioso in primo grado nella revocatoria; abbiamo intuito che lei abbia agito per far dichiarare inefficace un pagamento effettuato dal fallito e perciò abbiamo parlato di somma, ma la questione non cambia se, ad esempio la revocatoria ha portato alla declaratoria di inefficacia di un atto di disposizione, nel qual caso il concordato A deve restituire il bene oggetto di tale atto dichiarato inefficace.
Questo credito del fallimento è effettivamente in contestazione perché la sentenza di primo grado è stata impugnata e, salvo ripensamenti degli organi concordatari che avvedendosi eventualmente della infondatezza dell'appello vi rinuncino, lei rimarrà in tale posizione e non può fare nulla, salvo tentare di trovare un accordo per sveltire i tempi.
b-la somma corrispondente alle spese esecutive e giudiziali della causa di opposizione al precetto, al cui pagamento la società in concordato è stata condannata con la sentenza che ha definito l'opposizione al precetto. Questa decisione, se non impugnata, è definitiva e crediamo costituisca un credito da pagare in prededuzione, almeno per la parte dell'opposizione (comunque, le spese di esecuzione sarebbero privilegiate). COssia devono essere pagate e senza l'eventuale falcidia concordataria.
Per quanto riguarda quella che chiama la rinotifica, lei probabilmente intende riferirsi all'art. 15 del D.L. n. 122 del 2011, che ha introdotto delle modifiche all'istanza di trattazione, già introdotta dall'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 come strumento di deflazione straordinario del contenzioso pendente presso le corti di appello e presso la corte di cassazione. La norma di novembre prevedeva che fossero le cancellerie a spedire un avviso alle parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione delle cause in appello e in cassazione da oltre due anni, la nuova elimina tale compito e stabilisce che «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».
Sostanzialmente ali tale norma non interessa perché è appellato ed è l'appellante che deve preoccuparsi di presentare tale istanza, pena la estinzione del giudizio, che porta alla definitività della sentenza di primo grado a lei favorevole.
Zucchetti SG Srl
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Giovanni Bertani
Parma13/02/2012 15:53RE: RE: cause promosse dalla società ante deposito richiesta del concordato
Salve,
innanzitutto grazie per la sempre celere e puntuale risposta.
Per quanto concerne la prima domanda, si, si tratta di revocatoria di pagamento.
Per quanto riguarda la seconda domanda, mi è arrivata oggi la sentenza integrale e nel merito conferma la tesi sostenuta dalla difesa del fallimento della possibilità di mettere in esecuzione le sentenze di revocatoria fallimentare per i capi di condanna, intendendo come tali anche la condanna alla restituzione della somma e non solo la condanna alle spese legali.
PEr quanto concerne l'opposizione al precetto, ovviamente essendo appena uscita non è definitiva, quindi attendiamo di conoscere come si atteggierà il concordato preventivo.
Sia su questo punto che su quello successivo, il mio dubbio probabilmente deriva dal fatto che non ho ben chiaro come si atteggi il concordato preventivo nei confronti delle cause pendenti ante deposito del ricorso.
Mi spiego sia l'opppsizione al precetto che l'appello sono stati proposti dalla società in bonis.
In entrambe le cause è stato fatto presetne l'intevenuta procedura concordataria.
La sentenza quindi si applica direttamente alla procedura?
Grazie
Dott. Giovanni Bertani-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/02/2012 20:40RE: RE: RE: cause promosse dalla società ante deposito richiesta del concordato
Il concordato preventivo non prevede una fase di accertamento del passivo e, quindi, in corso di procedura (ossia fino all'omologa) i crediti controversi vengono valutati soltanto ai fini della votazione dal giudice in occasione dell'assemblea dei creditori (art. 176) oppure, incidentalmente in sede di omologazione qualora la determinazione del credito influisca, ad esempio, sul raggiungimento della maggioranza.
Omologato il concordato, il creditore che non sia d'accordo sulle determinazioni del commissario o del liquidatore non ha altro mezzo che agire in via ordinaria per far accertare il proprio credito e la sua qualifica. Ovviamente, se il creditore ha già agito in giudizio o comunque il credito è già oggetto di un giudizio, non può iniziarne uno nuovo e si deve attendere che quello in corso diventi definitivo.
Questo è il caso della revocatoria già vinta in primo grado con sentenza impugnata, per cui nel concordato il credito per la restituzione del pagamento dichiarato inefficace non è certo né liquido e devesi attendere che la sentenza diventi definitiva. In realtà, a precisazione di quanto detto nella precedente risposta, questo credito è contenuto in una sentenza che è stata ritenuta provvisoriamente esecutiva 8tanto che è stata respinta l'opposizione al precetto), per cui lei può farla valere nei confronti del concordato, non continuando il giudizio esecutivo, ma chiedendone l'adempimento in sede concordataria. Tuttavia, qualora ricevesse ilo pagamento, questa somma lei non potrebbe distribuirla, per il disposto dell'alt. comma dell'art. 113.
Questo è sicuramente un credito concorsuale in quanto trova la sua fonte in un atto anteriore al concordato e la sentenza revocatoria, anche se costitutiva, comunque retroagisce alla data della proposizione della domanda.
Il credito per spese di causa, invece, nasce e trova la sua fonte nella sentenza che ha respinto l'opposizione al precetto, per cui questo è prededucibile, nel senso che non sottostà alle eventuali defalcazioni concordatarie e va pagato immediatamente; in mancanza questo credito potrebbe anche essere portato in esecuzione (ma non è consigliabile)..
Zucchetti SG Srl
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Giovanni Bertani
Parma14/02/2012 09:26RE: RE: RE: RE: cause promosse dalla società ante deposito richiesta del concordato
Grazie ancora.
Provo a riassumere quanto da voi detto:
1. il credito emergente dalla sentenza è stato ammesso tra i creidti contestati e quando voi dite che in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza possiamo richiedere il pagamento al concordato preventivo, vuol dire che il commissario giudiziale deve ripartire quando e se ripartisce i chirografi o anche prima?
2. per le spese legali in sentenza di opposizione, sicuramente se non pagano spontaneamente procederemo, sperando di evitare di arrivare ad una esecuzione.
3. quando voi dite che nel caso in cui un creditore non sia d'accordo con le determiinazioni del commissario deve agire in via ordinaria, vuol dire che si può promuovere una azione ad esempio di risarcimento danni?
Questa domanda non rigurarda il caso in esame ma la richiesta di un condomnio per danni di costruzione di una ditta ora in concordato preventivo.
Grazie ancora per il vostro aiuto.
dott. Giovanni Bertani
Parma-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/02/2012 17:46RE: RE: RE: RE: RE: cause promosse dalla società ante deposito richiesta del concordato
Esatta la ricostruzione. Con riferimento a quanto sub 1), intendiamo dire che il credito vantato, benché contestato, deve essere pagato con le modalità concordatarie essendo portato da sentenza provvisoriamente esecutiva, per cui, se il credito in questione ha natura chirografaria, deve essere soddisfatto quando e come saranno soddisfatti gli altri chirografari. Ribadiamo ancora che su quest'ultimo punto- sulla possibilità cioè di far valere una sentenza provvisoriamente esecutiva nel concordato- sussiste qualche dubbio.
Esatto quanto sub 3). Non essendoci altro strumento, qualunque credito che sia contestato non può che essere fatto valere attraverso un ordinario giudizio anche, e amggior ragione, se si tratta di un credito illiquido e incerto nell'an e nel quantum.
Zucchetti Sg Srl
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