Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Data di riferimento di sussistenza del credito

  • Elio Macario

    LOVERE (BG)
    07/11/2012 12:27

    Data di riferimento di sussistenza del credito

    Premesso che la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo è stata presentata al Tribunale del luogo dove era esercitata l'attività (sede operativa) con deposito in data 10 maggio 2012;
    che il medesimo Tribunale con decreto del 19 luglio 2012 depositato in data 03 agosto 2012 riteneva la propria incompetenza per territorio e disponeva l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale competente ove era posta la sede legale della società;
    che il Tribunale dava ricevuta della documentazione in data 13 agosto 2012 e in seguito all'esame della medesima ed alla richiesta di integrazione di documentazione ammetteva alla procedura di concordato preventivo la suddetta società con decreto del 04 ottobre 2012 depositato in data 05 ottobre 2012.
    Si chiede quale possa essere la data da indicare nella comunicazione ai creditori al fine di quantificare l'ammontare del proprio credito.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/11/2012 20:30

      RE: Data di riferimento di sussistenza del credito

      La data della presentazione della domanda è quella del 10.5.2012 e quella della apertura della procedura è quella del 5.10.2012.
      E' rilevante nel caso individuare la data di presentazione anche al fine di escludere l'applicazione della nuova normativa di cui al DL n. 83 del 2012, entrato in vigore nel settembre del 2012, di modo che, dovendo far riferimento alla precedente normativa, gli effetti di cui all'art. 168 si applicano a decorrere dalla data di presentazione della domanda e non da quella della pubblicazione della stessa nel registro delle imprese, e così via.
      La ragione per cui si fa riferimento alla iniziale domanda va cercata nel nuovo sistema della decisione sulla competenza introdotta con la riforma del 2006/2007 e he trova la sua collocazione nell'art. 9bis, applicabile, a nostro parare anche al concordato. Invero ilo legislatore della riforma ha superato il principio della incompetenza uguale nullità, per affermare un principio di continuità, per il quale il tribunale che ritiene non sussistere la propria competenza trasmette gli atti al giudice competente che, senza necessità di riassunzione, continua la procedura, con salvezza degli effetti precedentemente verificati.
      Zucchetti SG Srl