Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

criteri di calcolo della liquidazione del compenso al Commissario Giudiziale in sede di Liquidazione Concoradataria

  • Silvia Pavanello

    Milano
    16/11/2013 09:59

    criteri di calcolo della liquidazione del compenso al Commissario Giudiziale in sede di Liquidazione Concoradataria

    Buongiorno. Un concordato preventivo è in fase liquidatoria. Il Giudice Delegato ha richiesto di depositare istanza di liquidazione del compenso finale sia al Commissario Giudiziale ( che non ha nel frattempo percepito alcun acconto compenso), sia al Liquidatore giudiziale, prima del deposito del rendiconto finale . Nella fase ante-omologa l'attivo inizialmente previsto in sede di 172 LF, si era ridotto in sede di 180 LF , per circostanze sopravvenute ( a fronte delle quali il sottoscritto CG aveva reso parere contrario all'omologa).
    Il concordato è stato comunque omologato.
    L'attivo finale disponibile e indicato dal Liquidatore Giudiziale nella sua richiesta di compenso finale si è ulteriormente ridotto.
    A questo punto la domanda è : quale il paramentro di riferimento della liquidazione del compenso finale del Commissario Giudiziale ?:
    1) quello dell'attivo e del passivo indicati nella relazione art. 172 LF dal CG ? oppure
    2) quello dell'attivo e del passivo indicati nella relazione ax art .180 LF ( e /o delle successive note ante omologa concordato )? oppure
    3) quello dell'attivo e del passivo indicati dal Liquidatore giudiziale in fase liquidatoria ? Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/11/2013 12:41

      RE: criteri di calcolo della liquidazione del compenso al Commissario Giudiziale in sede di Liquidazione Concoradataria

      Da quanto lei espone, si tratta di un concordato con cessione dei beni visto che è stato nominato anche un liquidatore. Orbene il primo comma dell'art. 5 del d.m. 25.1.2012 n. 30 dispone che "Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1".
      Zucchetti Sg Srl