Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

  • Giampiero Ferrario

    BUSTO ARSIZIO (VA)
    05/02/2014 09:33

    NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

    La S.p.a. è ammessa alla procedura di concordato preventivo ed il piano prevede il pagamento di debiti erariali (omessi versamenti i.v.a.) al grado di privilegio mentre le sanzioni e gli interessi sono degradate al chirografo, in una specifica classe, con soddisfazione prevista al 10%.
    Nel corso della Procedura l'Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento per omissioni compiute in periodi d'imposta ante ammissione alla procedura di concordato preventivo.
    Il Commissario ritiene che le imposte accertate, oltre le sanzioni e gli interessi riportate nel predetto avviso di accertamento, devono essere considerate tutte al privilegio senza declassare al chirografo (soddisfazione al 10%) le sanzioni e gli interessi.
    E' corretto l'operato del Commissario?
    Se tutto quanto accertato fosse previsto nel "fondo rischi" riportato nel "piano" sarebbe possibile considerare le imposte al grado di privilegio e le sanzioni/interessi declassate al chirografo con soddisfazione al 10%?
    Ringrazio anticipatamente e porgo i miei migliori saluti.
    Giampiero Ferrario
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/02/2014 20:19

      RE: NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

      I problemi prospettati sono due.
      Uno riguarda il trattamento del credito dello Stato per Iva e delle relative sanzioni, già riconosciuto dal debitore concordatario. Su questo punto ci sembra che il commissario abbia ragione, dal momento che il secondo comma dell'art. 2752 c.c. attribuisce un privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti dello Stato "per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto", in cui sono comprese le sanzioni; dato che queste godono del medesimo privilegio (grado 19) per l'imposta non vediamo come possa il debitore collocare il credito per l'imposta in privilegio e quello per le sanzioni in chirografo.
      Evidentemente il debitore ha seguito quella interpretazione secondo cui l'Iva deve essere pagata per intero, anche al di fuori di una transazione fiscale, nel mentre lo stesso principio non riguarderebbe le sanzioni, delle quali può disporsi come si vuole. Noi siamo sempre stati contrai a questa interpretazione, ma se anche la si volesse seguire, rimane il fatto che anche il credito per sanzioni è privilegiato, per cui per non pagarlo integralmente sarebbe stata comunque necessaria la procedura di cui al secondo comma dell'art. 160 che non ci dice essere stata bel caso seguita.
      Eguale discorso vale per gli interessi, dal momento che trova applicazione l'art. 2749 c.c. (per il doppio rinvio dall'art. 169 all'art. 55 e da questo all'ult. comma dell'art. 54, che richiama la norma civilistica), per cui anche gli interessi trovano eguale collocazione privilegiata del credito che li genera, nei limiti di durata e di tasso previsti da detta norma.
      Altro problema riguarda l'avviso di accertamento per un credito di imposta, sempre pre concordatario, presumibilmente superiore a quello prospettato dal debitore. Se questi non è d'accordo dovrà procedere alle impugnazioni di legge e, nel frattempo, dovrà essere approntato un fondo per l'eventualità che la pretesa dell'Agenzia trovi conferma. nella determinazione dello stesso e valutazione sulla congruità bisogna tener conto che l'imposta, sanzioni e interessi relativi vanno calcolati secondo le modalità indicate in precedenza.
      Zucchetti SG Srl