Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Diritto di voto per le banca garantita da fideiussione non ancora escussa

  • Matteo Rellecke Nasi

    Torino
    22/03/2015 08:34

    Diritto di voto per le banca garantita da fideiussione non ancora escussa

    Gent.mi. Una società ammessa al concordato preventivo è proprietaria di una quota di una s.r.l. che ha acquistato dei terreni con un leasing. Tutti i soci della s.r.l., tra cui la ricorrente, si sono fatti fideiussori solidali a favore della società di leasing. La s.r.l. è inattiva ma ha sempre continuato finora a pagare tutte le rate alla società di leasing attingendo i fondi dai finanziamenti soci che erano stati effettuati finora pariteticamente tra i soci. La proposta concordataria ha suddiviso i creditori chirografari in classi e ha inserito la società di leasing nella classe dei "creditori potenziali su fideiussioni" (infatti qualora la s.r.l. non onorasse più le rate alla società di leasing quest'ultima potrà escutere le fideiussioni rilasciate dai soci della s.r.l. tra cui vi è anche la ricorrente) e quindi permettendo anche a tale classe di partecipare al voto per l'approvazione del concordato. L'art 174 l.f. considera infatti solo l'ipotesi dell'intervento all'adunanza dei creditori dei fideiussori del debitore, ma nulla dice per il caso in cui il debitore stesso sia a sua volta fideiussore di un altro creditore. Vi chiedo se anche Voi riteniate che la società di leasing, nel caso di specie, abbia diritto al voto. Grazie anticipatamente per la Vs risposta. MRN
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/03/2015 20:38

      RE: Diritto di voto per le banca garantita da fideiussione non ancora escussa

      La questione non è agevole da risolvere e la soluzione, a nostro avviso, passa attraverso gli effetti del concordato; ed è bene chiarire che nel caso, non si discute degli effetti del concordato del debitore principale sui fideiussori delle obbligazioni concordatarie, ma degli effetti del concordato del fideiussore sui debiti da fideiussione non ancora escussi.
      A noi sembra che dal momento che, a norma del nuovo art. 184, il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161, l'effetto esdebitatorio conseguente all'omologazione coinvolge anche il debito per fideiussione, che esiste ma non è ancora attuale non essendo stato il fideiussore escusso. Sembrerebbe, quindi, che il creditore garantito dalla fideiussione, poiché dal concordato del fideiussorie e dalla sua omologa può subire un pregiudizio, debba essere ammesso al voto. Nella specie, però, vi è una pluralità di fideiussori, tra loro solidali, per cui gli altri sono tenuti a far fronte alla eventuale differenza che il creditore non percepisse da quello in concordato, per cui, il danno ci sembra eliminato o comunque fortemente ridotto. Conclusivamente, quindi, escluderemmo nel caso il creditore garantito dal voto.
      Zucchetti SG srl