Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

affitto di ramo d'azienda in pendenza di concordato "in bianco"

  • Donato Occhionero

    Ancona
    19/09/2013 16:23

    affitto di ramo d'azienda in pendenza di concordato "in bianco"

    L'affitto di ramo d'azienda da parte della società in concordato preventivo con il beneficio dell'art. 161 co 6l.f. (in bianco) è da considerarsi atto di ordinaria amministrazione o straordinaria amministrazione per cui necessita autorizzazione preventiva del Giudice Delegato ex art. 167 L.F.?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/09/2013 18:44

      RE: affitto di ramo d'azienda in pendenza di concordato "in bianco"

      Secondo Cass. 2 ottobre 2005, n. 20291 il carattere di atto di straordinaria amministrazione nel campo commerciale dipende "dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore pregiudicandone la consistenza e compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori in quanto ne determina la riduzione ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi". In una delle più recenti decisioni sul tema (Cass. 5 dicembre 2011, n. 25952) si legge che nell'attività di impresa l'ordinaria amministrazione non si distingue dalla straordinaria amministrazione per la natura conservativa dell'atto (criterio valido, invece, nell'amministrazione del patrimonio degli incapaci), in quanto l'esercizio imprenditoriale presuppone necessariamente il compimento di atti dispositivi, e non meramente conservativi, sicché la distinzione va fondata, per contro, sulla relazione in cui l'atto si pone con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni; pertanto, sono atti di straordinaria amministrazione solo quelli che modificano la struttura economico-organizzativa dell'impresa.
      Alla luce di di queste indicazioni l'affitto di un ramo di azienda dovrebbe rientrare tra gli atti di ordinaria amministrazione, salvo che, a causa della la sua durata, non comprometta l'interesse dei creditori, per cui noi , nei casi dubbi, suggeriamo sempre di seguire la linea più prudente e, pertanto, chiederemmo, egualmente l'autorizzazione.
      Zucchetti Sg Srl