Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

verifica elenco dei creditori

  • Riccardo Mengozzi

    Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
    17/07/2013 15:45

    verifica elenco dei creditori

    In sede di verifica dell'elenco dei creditori attraverso la scorta delle scritture contabili, ritengo che il Commissario Giudiziale non debba effettuare un accertamento giurisdizionale (proprio del fallimento) circa l'esistenza del credito e la natura del privilegio che lo assiste.
    Mi chiedo però, nel momento in cui nel piano concordatario l'istante indichi un creditore come chirografario, ma successivamente si viene a conoscenza del fatto che detto creditore è in realtà privilegiato, come deve comportarsi il Commissario?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/07/2013 20:03

      RE: verifica elenco dei creditori

      "Come è noto, nel concordato preventivo non è disciplinato, per la verifica dei crediti, un procedimento preventivo di accertamento nelle forme previste per la procedura fallimentare. La legge, invero, al riguardo dispone che il commissario giudiziale, sulla base dell'elenco dei creditori che il debitore ha l'onere di depositare unitamente al ricorso contenente la domanda per l'ammissione al concordato (art. 161 III comma l.F) procede all'esame delle varie ragioni creditorie ed ha un potere di "rettifica" che, secondo quanto si desume dal complesso della normativa, si esaurisce, sostanzialmente, nella correzione di eventuali errori materiali e dell'aggiornamento dell'elenco dei creditori in base alle risultanze delle scritture contabili dell'imprenditore che ha chiesto il concordato (anch'esse prodotte insieme al ricorso), mentre è da escludere la sussistenza di poteri decisori, sia pure al limitato fine del voto e del calcolo delle maggioranze per l'approvazione del concordato. Si è, quindi, in presenza di un riscontro rivolto esclusivamente allo scopo di stabilire, in via di prima approssimazione, quali dei creditori abbiano diritto di partecipare alla deliberazione di concordato, il quale lascia impregiudicato, sia le decisioni in ordine all'esistenza e l'ammontare del credito che il giudice delegato riterrà di assumere in sede di adunanza, sia l'eventuale accertamento che potrà essere instaurato nei rapporti diretti e nel contraddittorio particolare tra creditore e debitore, in un separato ordinario procedimento davanti al giudice competente".
      Abbiamo preferito riportare integralmente questo passo di Cass. 12/11/1993 n. 11192 in quanto detta una linea che è da noi pienamente condivisa, così come dalla maggioranza della dottrina. Di conseguenza nel suo caso, ove non si tratti di errore materiale, il commissario che rileva che un creditore indicato come chirografario goda di un privilegio, deve limitarsi a farlo presente nella relazione, traendone le relative conseguenze in ordine alla fattibilità dovuta a questo mutamento e poi all'adunanza sarà il giudice ad effettuare una rilevazione più completa ed esauriente degli aventi diritto al voto, giusto il disposto dell'art. 176 che, appunto consente, in quella occasione al giudice delegato di procedere, alla presenza del commissario dei creditori concorrenti e del debitore, all'accertamento della sussistenza e della natura dei crediti ai fini del voto e del calcolo della maggioranza, ai fini, cioè di consente di determinare le quantità numeriche sulle quali saranno calcolate le maggioranze, lasciando impregiudicata ogni questione sulla sussistenza del credito, che ove permangano vanno definite in un ordinario giudizio di cognizione.
      Zucchetti Sg srl
      • Federica Feci

        FIRENZE
        23/07/2013 12:28

        RE: RE: verifica elenco dei creditori

        una precisazione:
        - nel caso in cui all'interno della proposta di concordato la società concordataria abbia indicato alcuni fornitori come chirografari e poi in sede di risposta alla comunicazione ex art. 171 l.f. tali fornitori chiedono il riconoscimento del totale credito come privilegiato per qualifica artigiano o altro (per la totalità dell'importo - e non imponibile in privilegio ed iva in chirografo) il c.g. come si deve comportare? io ritengo che debba ammettere il fornitore come dallo stesso fornitore richiesto e quindi integralmente in via privilegiata - trattandosi di un verifica amministrativa e non un stato passivo.
        sarà poi il liquidatore a dover verificare la sussistenza di eventuali privilegi per il successivo pagamento.

        e nel caso in cui un fornitore chiede di essere ammesso al privilegio per la sola iva senza indicare una motivazione?
        il c.g. si comporta come sopra?

        il c.g. deve entrare nel merito della valutazione del rango dei vari creditori o deve limitarsi a riportare quanto richiesto dai vari creditori in risposta alla comunicazione art. 171 l.f.?

        Voi che ne pensate?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          23/07/2013 18:35

          RE: RE: RE: verifica elenco dei creditori

          Non possiamo che confermare quanto detto nella risposta che precede. Poi una cosa è il rigore giuridico ed altro il comportamento pratico.
          Come detto il Commissario non può di sua iniziativa modificare le appostazioni del debitore e la rettifica, come detto, è sostanzialmente limitata agli errori materiali, sichhè nel caso del creditore considerato in chirografo dal debitore e risultante avere un privilegio, il Commissario, ritualmente, dovrebbe limitarsi a rilevare la questione e lasciare alle parti le contestazioni, che il giudice delegato può risolvere all'assemblea dei creditori in via provvisoria ai soli fini della votazione.
          Nella pratica i commissari apportano loro le modifiche alla luce di quello che presumibilmente il giudice dirà in modo da essere pronti con i conteggi, ma la disponibilità dei diritti di credito appartiene alle parti, per cui, ad esempio, se anche il commissario ritiene privilegiato un credito indicato in chirografo, quel credito va trattato come chirografario ove il creditore non contesti l'appostazione in chirografo, e così, di contro, ove il debitore, nonostante la diversa opinione del commissario, continui a ritenere chirografario quel creditore, questi superata la fase della votazione, dovrà comunque far accertare la sua collocazione, non bastando l'opinione espressa dal commissario a farlo trattare da privilegiato.
          Zucchetti Sg Srl