Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

MANCATO ADEMPIMENTO DELL'ASSUNTORE NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

  • Franca Farfaglia

    VIBO VALENTIA
    23/08/2016 15:09

    MANCATO ADEMPIMENTO DELL'ASSUNTORE NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

    SALVE, GRADIREI CONOSCERE IL VOSTRO PARERE SULLA SEGUENTE PROBLEMATICA: UN FALLIMENTO CHIUSO PER OMOLOGA DI UNA PROPOSTA DI CONCORDATO CON ASSUNTORE AI SENSI DELL'ART. 124. L'ASSUNTORE SI è OBBLIGATO AL SODDISFACIMENTO DEI CREDITI ACCERTATI E DI EVENTUALI CREDITI EMERSI FINO ALLA CHIUSURA DEL CONCORDATO. IL CONCORDATO NON è STATO ADEMPIUTO NEL TERMINE PREVISTO ED è TRASCORSO IL TERMINE PER LA RISOLUZIONE PREVISTO DALL'ART. 137.IL CASO IN ESAME NON è CONTEMPLATO TRA I CASI DI RIAPERTURA PREVISTI DALL'ART. 121.
    QUALE POTREBBE ESSERE IL RIMEDIO PER RISCUOTERE LE SOMME MANCANTI PER IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI? OPPURE PER CHIUDERE LA PROCEDURA?
    RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE
    FRANCA FARFAGLIA
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/08/2016 17:53

      RE: MANCATO ADEMPIMENTO DELL'ASSUNTORE NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

      Quella rappresentata è una di quelle situazioni difficili da gestire in quanto, a parte la legittimazione a chiedere la risoluzione che compete soltanto a ciascun creditore, nel caso è decorso il termine annuale per la dichiarazione di risoluzione previsto dal sesto comma dell'art. 137 l.f. e, a norma del quarto comma dello stesso articolo, solo la sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento. A questo punto le posizioni del curatore e dei creditori si scindono. I creditori possono agire in via ordinaria nei confronti dell'assuntore per il pagamento di quanto promesso con il concordato e il curatore , può chiedere al tribunale che emetta un provvedimento che, attestato che il concordato non è stato eseguito e che non vi sono domande di risoluzione, che comunque sarebbero infondate, disponga la chiusura della procedura senza riaprire contestualmente il fallimento. Dopo di che, parte della dottrina ritiene che un creditore oil P.M. possa chiedere una nuova dichiarazione di fallimento del debitore.
      Zucchetti Sg srl
      • Franca Farfaglia

        VIBO VALENTIA
        29/08/2016 12:32

        RE: RE: MANCATO ADEMPIMENTO DELL'ASSUNTORE NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

        Grazie tante per il vostro prezioso aiuto. Ultima domanda: per il mancato adempimento del concordato, il curatore previa autorizzazione del giudice, è legittimato ad agire contro l'assuntore fino alla concorrenza delle somme promesse?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          29/08/2016 17:03

          RE: RE: RE: MANCATO ADEMPIMENTO DELL'ASSUNTORE NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

          Come già anticipato, crediamo proprio di no, in quanto, chiuso il fallimento, il curatore non ha più la rappresentanza processuale del fallito né può agire nell'interesse collettivo dei creditori e questa situazione permane fin quando non venga risolto il concordato, con riapertura del fallimento. Di conseguenza, ove non sia possibile la risoluzione, la tutela dei singoli creditori è affidati ad essi stessi, che cono gli unici a poter agire nei confronti dell'assuntore per ottenere l'adempimento degli obblighi assunti.
          Zucchetti SG srl
          • Franca Farfaglia

            VIBO VALENTIA
            29/08/2016 18:40

            RE: RE: RE: RE: MANCATO ADEMPIMENTO DELL'ASSUNTORE NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

            Grazie
          • Roberto Marinelli

            Macerata
            21/10/2016 17:38

            RE: RE: RE: RE: MANCATO ADEMPIMENTO DELL'ASSUNTORE NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

            Buonasera
            Secondo il Vostro illustre parere gli obblighi previsti per l'assuntore nei confronti dei creditori in caso di concordato fallimentare possono estendersi anche al caso di concordato preventivo?
            Nello specifico una Società di persone si è costituita assuntore per gli obblighi nascenti da una società sottoposta a concordato preventivo ed il concordato non è stato adempiuto nei termini previsti nel piano.
            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              23/10/2016 18:41

              RE: RE: RE: RE: RE: MANCATO ADEMPIMENTO DELL'ASSUNTORE NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

              Il quarto comma dell'art. 186 prevede che "Le disposizioni che precedono (ossia quelle sulla risoluzione del concordato per inadempimento grave) non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore". In caso, quindi, di assunzione da parte di terzo degli obblighi concordatari, con liberazione del debitore, la risoluzione del concordato è esclusa in quanto il debitore concordatario, che subirebbe la risoluzione, è stato già liberato dagli impegni che sono rimasti inadempiuti da parte dell'assuntore, per cui se si ammettesse la risoluzione del concordato il debitore concordatario verrebbe a rispondere del comportamento altrui. naturalmente i creditori possono agire nei confronti dell'assuntore per ottenere l'adempimento di quanto concordato, ossia per il pagamento della percentuale convenuta con il concordato che, appunto, non essendo stato risolto continua a produrre i suoi effetti a carico di chi si era assunto l'obbligo dell'adempimento.
              In caso di liberazione, quindi, tutto è chiaro e facile da capire, ma da questo discende anche, a contrario, che il concordato, quando contempla l'assunzione da parte di un terzo, senza la liberazione del debitore, può essere risolto nel caso di inadempimento rilevante.
              Il problema è- ed evidentemente a questo si riferisce la sua domanda- se rimangono, a seguito della risoluzione del concordato, gli obblighi dell'assuntore. In questo caso, infatti, a differenza del precedente, il concordato è venuto meno, per cui da un lato il debitore, come in qualsiasi ipotesi di concordato risolto, anche se senza assuntore, si trova a dover rispondere delle obbligazioni per intero ed è soggetto al fallimento, nel mentre l'assuntore, eliminato il concordato in base al quale aveva assunto determinati impegni, non dovrebbe più rispondere delle obbligazioni assunte.
              Nel concordato fallimentare è dettato l'art. 140, il cui secondo comma fa salvo in favore dei creditori anteriori le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto. Lo stesso principio è stato esteso al concordato preventivo per le garanzie date da terzi dalla S. Corte, che ha statuito che "a seguito della risoluzione del concordato preventivo, il terzo che abbia prestato garanzia a favore del debitore è tenuto anche nel successivo fallimento, nei limiti della percentuale concordataria, ad adempiere l'obbligazione di garanzia, la quale assume connotati di atipicità rispetto alla normale fideiussione" (Cass. sez. un. n. 1482 del 1997). La successiva questione riguardante a chi, in caso di successivo fallimento, spettasse la legittimazione a far valere tale garanzia, se al curatore o ai singoli creditori, si è creata qualche divergenza, risolta in favore della seconda alternativa da Cass. sez. un. n. 11396 del 2009.
              A questo punto però sorge altro problema e cioè stabilire se queste regole valgono solo per il garante o anche per l'assuntore, che è una figura più complessa in quanto caratterizzata, dal lato passivo, dall'assunzione degli obblighi derivanti dal concordato da parte di un terzo e, dal lato attivo, dal trasferimento allo stesso del patrimonio fallimentare, comprensivo delle azioni revocatorie. Poiché concorrono nel concordato con assuntore due elementi costitutivi: uno obbligatorio (l'assunzione dell'obbligo di adempiere il concordato) e l'altro traslativo (cessione all'assuntore delle attività fallimentari), si è detto che lì dove, a causa della risoluzione, non sia stato realizzato l'effetto traslativo o si ritenga che questo venga meno, non può permanere l'elemento obbligatorio dell'adempimento degli obblighi assunti.
              Zucchetti SG srl