Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Ripartizioni parziali (art. 113 L.F.) [1]

  • Vincenzo Piazza

    Parma
    06/10/2011 17:03

    Ripartizioni parziali (art. 113 L.F.) [1]

    L'articolo 113 L.F.dispone per il caso del fallimento, ma è richiamato anche in materia di concordato, e stabilisce che le ripartiizioni parziali non possono superare l'80% delle somme da ripartire. In altre parole, occorre trattenere almeno il 20% delle stesse.
    Premesso che trattasi di limite massimo (l'80%) che può anche essere ulteriormente ridotto, come specifica il secondo comma dello stesso articolo, occorre definire la grandezza "somme da ripartire".
    Vanno per tali intese tutte le somme rivenienti dalla liquidazione dell'attivo?
    Vanno invece considerate come tali solo le somme che sarebbero in astratto ripartibili, dopo aver detratto dal ricavato della liquidazione dell'attivo le spese sostenute per la procedura (e magari anche le prime ripartizioni parziali)?
    Sarei per la prima ipotesi, se non altro per la struttura dell'articolo 113, che al primo comma indica il limite dell'80% e indica alcune causali di trattenuta, e al secondo comma specifica anche alcune tipologie di spese e debiti che vanno preventivati e trattenuti, e il cui ammontare complessivo potrebbe rendere necessario trattenere una cifra superiore al 20%.
    In altre parole, considerato l'ammontare totale dell'attivo già liquidato, a prescindere dalle spese già sostenute e dai riparti già eseguiti, calcolerò preliminarmente il 20% come trattenuta di base. Quindi verificherò se tale importo sia da considerarsi sufficiente a coprire anche le spese future, il compenso del curatore e ogni altro debito prededucibile. In caso di insufficienza, l'entità della trattenuta dovrà essere adeguata, riducendo così a meno dell'80% dell'attivo il totale delle somme ditribuibili prima del riparto finale.
    L'alternativa è quella che il 20% si debba calcolare sulle somme ripartibili al netto delle spese e dei riparti parziali precedentemente eseguiti. In tale caso sarebbe probabilmente più frequente il caso di insufficienza della trattenuta del 20% per coprire le uscite indicate dal secondo comma dell'articolo 113.
    Pareri? Giurisprudenza?
    Cordialità.
    Vincenzo Piazza
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/10/2011 17:41

      RE: Ripartizioni parziali (art. 113 L.F.) [1]

      L'attuale art. 113 stabilisce che le ripartizioni parziali non possono superare l'80% delle somme da ripartire, in tal senso modificando il testo della precedente norma che fissava lo stesso limite nel 90%. Si è sempre ritenuto, e a maggior ragione lo si può ritenere oggi, che la percentuale imposta indichi l'accantonamento minimo, vincolante per gli organi fallimentari, i quali nel fissare la somma da distribuire possono, quindi, prudentemente accantonare una quota maggiore ma non possono scendere al di sotto della stessa.
      La funzione di questo accantonamento è stata sempre incerta nel vigore della precedente disciplina perchè, calcolandosi sulle somme già depurate delle spese necessarie per la procedura e per l'amministrazione, l'accantonamento non poteva aver lo scopo di garantire il pagamento delle spese già incontrate, ma non poteva avere neanche lo scopo di garantire le spese future dato che il n. 4 dell'art. 113 prevedeva espressamente un accantonamento a tale scopo; sicchè si diceva che si trattava di un fondo riservato, privo di destinazione specifica che costituiva una generica cautela per consentire eventuali rettifiche del progetto presentate dal curatore, specie quando fossero in corso opposizioni allo stato passivo o domande di insinuazione tardiva.
      Questi dubbi sono stati in gran parte fugati dalla riforma perché è stata accentuata la finalità dell'accantonamento di assicurare il pagamento delle spese future, intese nel senso più ampio, dal momento che il secondo comma dell'art. 113, dopo aver disposto che le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute, precisa: "in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente".
      L'aver previsto che il trattenimento di queste somme avviene con l'incremento del fondo riservato di cui al primo comma, fa capire che anche tale fondo è destinato a far fronte alle spese future (ed infatti è stata eliminata l'ipotesi di accantonamento di cui all'attuale n. 4); come a dire che in automatico il curatore deve accantonare il 20%, salvo ad aumentare tale percentuale quando ritiene che tale quota sia insufficiente al pagamento di tali spese future, del compenso del curatore e degli altri debiti prededucibili.
      In questo modo l'accantonamento, pur se giustificato dalle ragioni accennate, non assume una destinazione specifica vincolante, ma rimane una parte dell'attivo disponibile non distribuito, del quale può avvantaggiarsi anche il creditore tardivo o qualche opponente, ecc..
      Conseguenza di tale impostazione è che l'accantonamento perde la sua funzione una volta eseguito il riparto per il quale era stato effettuato e le somme accantonate rientrano nell'attivo generale e al successivo riparto, che come quello precedente non potrà superare l'80% delle somme da ripartire, sarà fatto un nuovo accantonamento proporzionato all'attivo esistente; la libertà data di dosare la misura dell'accantonamento anche oltre il limite minimo stabilito, consente al curatore di regolarsi in ragione delle necessità di volta in volta esistenti e, quindi, di tener conto ad esempio, delle spese nel frattempo- tra l'uno e l'altro riparto- pagate, quelle sopravvenute, ecc., senza obbligarlo, come pure qualcuno ritiene, ad aggiungere in occasione di ogni riparto parziale un nuovo accantonamento a quello precedente.
      Questo accantonamento generico, che sottrae al riparto una certa somma, è completamente diverso da quelli in favore delle quattro categorie di creditori elencate nell'art. 113.
      Questi ultimi, infatti, non riducono la somma distribuibile se non in senso letterale perchè i creditori beneficiari sono compresi nel riparto, solo che invece dell'assegnazione della somma in pagamento che loro spetterebbe, viene fatto l'accantonamento per l'importo corrispondente; su questi, quindi, si crea un vincolo di destinazione in favore dei creditori beneficiari, che ne potranno ottenere il pagamento al momento del venir meno dell'impedimento che non ne aveva consentito il pagamento al momento del riparto. E' pur vero che, nella prassi, l'accantonamento viene realizzato soltanto in modo contabile, nel senso che l'importo da pagare non viene versato su un libretto in favore dei beneficiari (come sarebbe corretto fare) e rimane sul conto corrente intestato al fallimento e non distribuito, ma si tratta, appunto di prassi che in tanto può essere consentita in quanto non inficia la cautela approntata in favore dei creditori interessati.
      Zucchetti Sg Srl
      • Vincenzo Piazza

        Parma
        10/10/2011 10:29

        RE: RE: Ripartizioni parziali (art. 113 L.F.) [1]

        Il Conc. Prev. "ALFA" ha tra i debiti "ammessi" al passivo il creditore banca "BETA" per 1.000.
        Prima dell'ammissione alla procedura, la persona fisica "CAIO" aveva prestato fideiussione in favore di banca BETA nell'interesse di ALFA per 300.
        Durante la procedura di concordato la banca BETA ingiunge a CAIO di pagare fino concorrenza dell'importo garantito di 300.
        CAIO resiste e cita la banca BETA, chiamando in causa anche il Conc. Prev. ALFA, debitore principale garantito.
        Ad avviso dello scrivente, nel proporre un riparto parziale, il commissario giudiziale di Conc. Prev. ALFA accantonerà solo le potenziali spese legali, anche per l'ipotesi di soccombenza, non essendo tenuto ad accantonamenti ulteriori.
        Nella peggiore delle ipotesi, infatti, il debito principale nei confronti di banca BETA, è già "ammesso" al passivo che concorre ai riparti, e CAIO al massimo potrà surrogarsi nel corrispondente credito di BETA, se avrà pagato interamente il debito coperto dalla fideiussione (300).
        Si chiede conferma circa la correttezza di tale impostazione.
        Cordialità.
        Vincenzo Piazza
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          10/10/2011 19:52

          RE: RE: RE: Ripartizioni parziali (art. 113 L.F.) [1]

          L'art. 169 l.f. richiama tra le norme applicabili nel concordato anche quelle di agli artt. 61,62 e 63, che regolano la fattispecie da lei rappresentata nella procedura fallimentare.
          Il punto pacifico è che il concordato Alfa (debitore principale) non può pagare due volte lo stesso debito, per cui o paga Beta o Caio.
          In realtà, dalla citata normativa, si ricava che Alfa deve soddisfare la banca Beta perché il fideiussore Caio può rivolgersi al debitore principale solo dopo l'integrale estinzione del credito di Beta, non essendo sufficiente che egli esaurisca il suo obbligo di pagamento nei limiti della fideiussione data. Beta avrebbe dovuto ridurre il suo debito della somma ricevuta dal fideiussore solo se avesse avuto detta somma prima dell'ammissione di Alfa al concordato; non essendosi verificata detta ipotesi, Beta ha diritto di mantenere nel concordato la pretesa iniziale, anche se riceve un qualche versamento da Caio, fermo restando che non potrà ricevere in totale un importo maggiore del credito vantato.
          In conclusione, il comportamento da lei ipotizzato ci sembra corretto, anche se ci chiediamo perché si è costituito nel giudizio promosso da Caio, che probabilmente riguarda la posizione del fideiussore.
          Zucchetti Sg Srl