Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO IN BIANCO

  • Ferruccio Bufaloni

    PERUGIA
    31/10/2014 12:15

    CONCORDATO IN BIANCO

    AI SENSI DELL'ART. 2 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS 122/2005, L'ESCUSSIONE DELLA FIDEIUSSIONE RILASCIATA DAL COSTRUTTORE DELL'IMMOBILE PUO' ESSERE ESERCITATA DAL PROMISSARIO ACQUIRENTE GIA' AL MOMENTO DEL DEPOSITO DA PARTE DELL'IMPRENDITORE DI ISTANZA AI SENSI DELL'ART.161 COMMA 6 L.F.? CON L'ISTANZA EX ART. 161 COMMA 6, PUO' L'IMPRENDITORE CHIEDERE L'IMMEDIATA NOMINA DI UN COMMISSARIO GIUDIZIALE CHE COMUNICHI AI PROMISSARI ACQUIRENTI LA VOLONTA' DI SUBENTRARE NEL PRELIMINARE?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/11/2014 17:31

      RE: CONCORDATO IN BIANCO

      La fideiussione che può essere escussa dal promissario acquirente in bonis al fine (anche di paralizzare la scelta del curatore tra subentro e scioglimento del contratto e di cui parla l'art. 72bis), è quella prevista dal d.lgs. n. 122 del 2005. Il comma primo dell'art. 3 di detto d.lgs. stabilisce infatti che il costruttore deve rilasciare una fideiussione al promissario acquirente che "deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata". Nel comma secondo si chiarisce che la situazione di crisi si intende verificata in una delle seguenti date:
      "a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto;
      b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
      c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
      d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria".
      Come si vede in questa elencazione non è prevista l'ipotesi della presentazione di domanda di concordato con riserva ex art. 161, co. 6, l.f.,, che all'epoca del decreto legislativo del 2005 non esisteva; tuttavia, non avremmo dubbi ad includere anche la presentazione del ricorso per concordato in bianco nella previsione della lett. c di cui sopra, posto che il ricorso già contiene la domanda di voler accedere al concordato, solo che si chiede un termine per predisporre la proposta, il piano e la documentazione necessaria; tant'è che è richiesto che alla domanda siano allegati i "bilanci relativi agli ultimi tre esercizi", il cui scopo è quello di fornire la prova che il debitore è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla procedura di concordato e, quindi, dimostrare la propria qualità di imprenditore commerciale fallibile a norma dell'art. 1 (cioè, non sotto-soglia) e di versare, appunto, in stato di crisi, che è il presupposto richiesto per il concordato pieno.
      L'imprenditore che presenta ricorso di concordato con riserva può o non chiedere la nomina di un precommissario, ma è il tribunale che decide se nominarlo o meno. In ogni caso non rientra tra i compiti del precomissario (e neanche del commissario) quello di comunicare ai promissari acquirenti di subentrare nei contratti. Nel concordato, infatti, non trovano applicazione gli artt. 72 e segg. l.f. che disciplinano la sorte dei contratti pendenti nel fallimento, che, nel concordato, è rimessa alla regolamentazione dell'art. 169bis.
      Zucchetti SG Srl