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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Primi adempimenti nel P.U. (art. 44)
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Alessandro Bruno Barbalace
Monza (MB)14/10/2023 13:14Primi adempimenti nel P.U. (art. 44)
Buongiorno
nelle nomine (p.e. commissario giudiziale) in Procedimenti Unitari ex art. 44 e con richiesta ex art. 54 delle misure protettive, il neonominato commissario - ferme restando le attività di vigilanza di cui all'art. 44 c. 1 lett. b o di supporto/affiancamento alla società - è tenuto a procedere subito alle trascrizioni presso i pubblici registri (PRA, Catasto) o è necessario attendere, come si ritiene, il deposito definitivo della proposta da parte del debitore anche considerato che solo in quel momento si avrà contezza della decisione definitivamente presa dallo stesso in merito allo strumento di composizione della crisi prescelto?
Grazie.
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/10/2023 08:37RE: Primi adempimenti nel P.U. (art. 44)
Effettivamente la disciplina sul c.d. concordato con riserva- che pur elenca negli artt. 44 e 45 CCII le incombenze del commissario- non contiene una norma similare a quella dettata dall'art. 93 per il concordato ordinario, secondo il quale "se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale"; tuttavia, considerato che tutti gli effetti della consecuzione, sia per quanto attiene alla prededuzione che al tempo della revocatoria in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale, si fanno risalire alla introduzione del concordato con riserva,, considerato che anche il decreto di concessione del termine ex art. 44 è soggetto a pubblicazione nel registro imprese (art. 45), che dalla presentazione della domanda ex art. 44 il debitore può compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione debitamente autorizzato ( art. 46, co. 1), che il debitore può chiedere le misure protettive (come è accaduto anche nel caso) già con la domanda di concessione del termine (art. 54 co. 4), che il debitore può pagare i crediti anteriori per prestazioni indispensabili previe necessarie autorizzazioni già in pendenza del termine (art. 100, co. 1), che sia nella fase della pendenza del termine che in quella successiva all'apertura del concordato i beni, anche immobili o mobili registrati, rimangono nella disponibilità del debitore, che li gestisce sotto la vigilanza del commissario, ecc., ci sembra di poter dire che
Il concordato con riserva, più che un procedimento autonomo rispetto al concordato preventivo, possa essere considerato come una fase endoprocessuale dell'unico procedimento avviato ai sensi dell'art. 40, sicchè le ragioni che giustificano la trascrizione a seguito dell'apertura della procedura di concordato sussistano anche nel caso di concessione del termine di cui all'art. 44.
Con questa si producono gli effetti tipici della trascrizione nei confronti dei terzi, che poi si uniranno a quelli derivanti dalla successiva trascrizione del provvedimento di apertura della procedura richiesta alla scadenza del termine.
Zucchetti SG srl -
Alessandro Bruno Barbalace
Monza (MB)16/10/2023 09:19RE: Primi adempimenti nel P.U. (art. 44)
Ringrazio della preziosa disamina.
Chiedo anche in merito al fatidico inventario, che come sappiamo, oggi non richiede sicuramente l'intervento del Cancelliere ma al più (io ne sono quantomeno persuaso) la presenza del legale rappresentante.
Qui però la domanda è analoga a quanto già discusso: è necessario a Vs parere effettuarlo già in sede di "pre-concordato" oppure è necessario attendere la cristallizzazione della scelta della procedura da parte del debitore per poi dare l'abbrivio a questo adempimento?
Grazie,
cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/10/2023 19:29RE: RE: Primi adempimenti nel P.U. (art. 44)
Riteniamo di si alla luce delle già svolte considerazioni. Inoltre tra i compiti espressamente attribuiti al commissario del c.d. concordato con riserva vi è anche quello di riferire su ogni atto di frode ai creditori e su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi (art. 44, co. 1 lett. b) ed è difficile ritenere che tali attività possano essere svolte senza aver prima effettuato l'inventario.
Zucchetti SG srl
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