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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Votazione in sede di Concordato Preventivo
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Elena Mistrorigo
Vicenza23/02/2012 16:29Votazione in sede di Concordato Preventivo
Buon giorno,
ho il caso di un'espressione di voto, formulata da un creditore privilegiato (un avvocato), che vota per il suo credito privilegiato (e lo specifica nella dichiarazione di voto). Il mio dubbio: posso considerare tale voto nullo? L'art. 177 , II comma della L.F. prevede che "i creditori muniti di privilegio.... non hanno dirirtto di voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione". Nel mio caso, il creditore non ha messo per iscritto tale rinuncia,ma si è limitato solo a votare, specificando che vota per un credito in privilegio. Devo, altrimenti, ammetterlo al voto e declassarlo in chirografo? Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/02/2012 19:23RE: Votazione in sede di Concordato Preventivo
Abbiamo affrontato questo argomento di recente e dato la seguente risposta, che non possiamo che ripetere.
In passato, prima della riforma, la problematica da lei posta (circa il valore del voto favorevole al concordato dato da un creditore prelatizio che non abbia espressamente rinunciato alla prelazione) non si poneva perché il vecchio terzo comma (ult. parte) dell'art. 177 prevedeva che il voto di adesione dato senza dichiarazione di limitata rinuncia importava rinuncia all'ipoteca, al pegno o al privilegio per l'intero credito; dizione da cui era agevole dedurre che era ammissibile la rinuncia implicita alla prelazione in caso di voto adesivo che, pertanto, era utilizzabile, nel mentre il voto contrario doveva essere ritenuto inefficace.
Nel nuovo testo dell'art. 177 questa disposizione è sparita, per cui si è posto il problema di stabilire se la partecipazione al voto (favorevole o contrario che sia) del creditore prelatizio debba essere interpretata come una vera e propria rinuncia al diritto di prelazione o debba essere considerata inefficace o nulla. Su questo punto, come lei giustamente ha rilevato, si è creato un contrasto in dottrina tra chi ritiene necessaria una rinuncia espressa (Ambrosini, Censoni, Trib. Taranto 1.7.2005) e chi, invece, continua ad ammettere la rinuncia implicita, quanto meno in caso di voto favorevole (Nardecchia, Pacchi).
Noi preferiamo la prima tesi, sia perché l'eliminazione della previsione contenuta nella formulazione originaria della norma ha- e deve avere- un significato che non può non essere quello di voler escludere ciò che prima era espressamente consentito; sia perché la rinuncia ad un diritto di prelazione deve essere considerata comunque un atto di straordinaria amministrazione (tant'è che l'art. 167, sec. comma, come tali qualifica le cancellazioni di ipoteche e le restituzioni di pegni), per la quale è necessaria, in assenza di una esplicita disposizione normativa al riguardo, una chiara manifestazione di volontà negoziale del creditore che evidenzi la consapevolezza degli effetti pregiudizievoli che da quell'atto per lui derivano, e tale consapevolezza non è riscontrabile nella sola manifestazione del voto che può ben discendere da un errore.
Se si segue questa interpretazione il voto favorevole del privilegiato senza espressa rinuncia non può essere considerato.
Zucchetti SG Srl
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