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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Concordato preventivo e vincolo di destinazione ex art. 2645 ter C.C. su bene immobile
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Uberto Noro
Vicenza01/12/2011 09:20Concordato preventivo e vincolo di destinazione ex art. 2645 ter C.C. su bene immobile
Una società intende presentare ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.
Con la finalità di tutelare l'interesse dei creditori e per preservare la par condicio, ha costituito, su un immobile di proprietà, un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter C.C., allo scopo di evitare azioni individuali finalizzate all'iscrizione di ipoteche giudiziali sul bene.
Una banca ha però iscritto ipoteca giudiziale cinque mesi prima del deposito della domanda di concordato preventivo.
Si domanda se detta ipoteca possa essere, nell'ambito del concordato, fatta valere o se invece sia inefficace rispetto alla massa concordataria.
Uberto Noro-
Fabio Dominici
Perugia02/12/2011 15:16RE: Concordato preventivo e vincolo di destinazione ex art. 2645 ter C.C. su bene immobile
a mio giudizio la banca ha diritto di essere considerata ipotecaria a tutti gli effetti.
Nel caso di cui mi sono occupato ho risolto il problema presentando una domanda di concordato sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che sarebbe divenuta improduttiva di ogni effetto laddove la banca non avesse operato la rinuncia al rango ipotecario per la parte di credito eccedente quella che io ho deciso di poter lasciare come ipotecaria.
La banca ha avuto interesse ad accettare ed il Tribunale nulla ha obiettato sulla correttezza di siffatta impostazione.
Sono comunque a disposizione per chiarimenti
Avv. Fabio Dominici
Perugia -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/12/2011 12:58RE: Concordato preventivo e vincolo di destinazione ex art. 2645 ter C.C. su bene immobile
A quanto ci risulta, su questa materia si è pronunciato in via diretta soltanto il Tribunale di Vicenza del marzo 2011 (in precedenza sulla norma in questione era intervenuto Trib. Trieste 20.4.2006, con riferimento ad un trust e Trib. Reggio Emilia 23.3.2007 ma non affrontando ex professo il tema), per effetto della quale è stata negata l'intavolazione della trascrizione di un bene immobile a favore di un trust evidenziando come l'art. 2645 ter c.c. che, respingendo la tesi dottrinaria che fa derivare dall'art. 2645 ter c.c.l'introduzione di una norma di carattere generale che consentirebbe la libera formazione di patrimoni separati e superando anche quell'indirizzo, maggioritario in dottrina, secondo cui la norma in questione avrebbe consentito la formazione di un negozio atipico che, come tutti i negozi atipici, sono validi nei limiti in cui gli interessi tutelati vengano riconosciuti degni di tutela, in conformità con il disposto dell'art. 1322 c.c., ha affermato che gli interessi meritevoli di tutela realizzati dalla norma sono quelli attinenti alla solidarietà sociale e non gli interessi dei creditori di una società insolvente in quanto, diversamente opinando, si consentirebbe ad un atto di autonomia privata, per di più, unilaterale, di incidere sul regime legale inderogabile della responsabilità patrimoniale (artt. 2740 e ss c.c.) al di fuori di espresse previsioni normative.
Secondo questa interpretazione, che anche noi condividiamo, la trascrizione di cui all'art. 2645 ter c.c. non è opponibile alle iscrizioni ipotecarie successive, che, pertanto, hanno pieno valore e devono essere considerate nel concordato.
Zucchetti SG Srl
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Elisa Papandrea
Genova23/01/2013 09:34RE: RE: Concordato preventivo e vincolo di destinazione ex art. 2645 ter C.C. su bene immobile
Vi chiederei se vi sono ulteriori pronunce recenti dei Tribunali in merito al tema da Voi trattato.
Elisa Papandrea-
Annalisa SESANA
BARZAGO (LC)24/01/2013 10:51RE: RE: RE: Concordato preventivo e vincolo di destinazione ex art. 2645 ter C.C. su bene immobile
Segnalo la pronuncia del Tribunale di LECCO in data 26/04/2012.
Annalisa Sesana-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/01/2013 12:49RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo e vincolo di destinazione ex art. 2645 ter C.C. su bene immobile
Grazie della segnalazione.
Zucchetti SG Srl
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/01/2013 12:48RE: RE: RE: Concordato preventivo e vincolo di destinazione ex art. 2645 ter C.C. su bene immobile
L'unica che a noi risulta è Trib. Reggio Emilia, 22/06/2012, che statuito quanto segue:
"L'art. 2645 ter c.c. è norma "sugli effetti" e non "sugli atti"; in particolare, la citata disposizione riguarda esclusivamente gli effetti, complementari rispetto a quelli traslativi ed obbligatori, delle singole figure negoziali a cui accede il vincolo di destinazione e non consente la configurazione di un "negozio destinatorio puro", cioè di una nuova figura negoziale atipica imperniata sulla causa destinatoria. Ne consegue l'inammissibilità del cosiddetto "vincolo di destinazione autoimposto" in cui l'effetto destinatorio sia collegato ad un atto privo di effetti".
Vediamo che altro utente segnala pronuncia del Tribunale di Lecco
Per un quadro complessivo consigliamo l'articolo di F. Casa in Il Fallimento 2011, n. 12 pag. 1468.
Zucchetti Sg Srl
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