Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

beni mobili e prelazione crediti erariali

  • Marco Peaquin

    BOLZANO (BZ)
    05/04/2013 17:39

    beni mobili e prelazione crediti erariali

    il privilegio generale sui mobili dei crediti erariali ex art. 2752 sussiste anche sui crediti commerciali vantati dalla società in concordato preventivo?
    MP
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/04/2013 19:41

      RE: beni mobili e prelazione crediti erariali

      I privilegi di cui all'art. 2752 c.c. riguardano, come lei giustamente dice, crediti erariali, e, quindi, crediti dello Sato per imposte dirette (primo comma) e Iva (secondo comma) e degli enti locali (terzo comma) (ovviamente abbiamo fatto una semplificazione), per cui certamente lo stesso privilegio non può assistere i crediti commerciali di un imprenditore. Ma probabilmente non abbiamo capito bene la domanda.
      Zucchetti Sg Srl

      • Marco Peaquin

        BOLZANO (BZ)
        08/04/2013 12:33

        RE: RE: beni mobili e prelazione crediti erariali

        con ogni probabilità mi sono spiegato male.
        facevo riferimento al concetto di beni mobili per quanto attiene alla relazione prevista dal 2° comma dell'art. 160. nello specifico, tra i beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione sono da includere anche (oltre beni strumentali, disponibilità di cassa/banca e merci) i crediti verso i clienti?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          08/04/2013 20:35

          RE: RE: RE: beni mobili e prelazione crediti erariali

          Il privilegio generale ha per oggetto non uno o più determinati beni individuabili a priori al momento dell'apertura della procedura, ma l'intera massa indistinta delle attività mobiliari, comprensiva non solo dei beni presenti ma anche di quelli che sopravverranno nel corso della procedura fallimentare, e non solo dei beni mobili materiali, ma anche dei diritti, azioni ecc., ossia di ogni entrata realizzata dal curatore, che sia non riconducibile alla liquidazione di beni immobili (a norma dell'art. 111 ter, "la massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate", diverse da quelle che costituiscono "la massa liquida attiva immobiliare"). Di conseguenza, nel caso si renda necessario la stima di cui all'art. 160 comma 2 per stabilire se un privilegio generale possa essere soddisfatto per intero o parzialmente, la relazione giurata deve determinare il "valore di mercato attribuibile" alle cose mobili, ai crediti, ai titoli di credito, alle partecipazioni societarie, agli altri diritti mobiliari esistenti nel patrimonio del debitore, al probabile ricavato delle azioni revocatorie nella probabile alternativa del fallimento e di quelle di responsabilità, di recupero crediti e di quant'altro possa rientrare nella massa attiva dell'eventuale fallimento, ecc..
          Zucchetti SG Srl