Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

credito da fideiussione non escussa

  • Roberto Angeli

    Riccione (RN)
    06/07/2016 18:41

    credito da fideiussione non escussa

    Buonasera,
    nell'ambito di una procedura concordataria omologata liquidatoria, una banca formual richiesta d'inserimento nell'elenco dei creditori come credito eventuale nel caso venissero escusse le garanzie fideiussiorie rilasciate dalla banca e garantite dalla società in concordato.
    Chiedevo un consiglio sul trattamento da riservare a tale tipologia di precisazione del credito, posto che l'escussione pare essere duvuta per l'inserimento nell'elenco.
    Nell'eventualità che non venga provata l'escussione ritenete di accantonare le somme nel caso intervenga di riparto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/07/2016 17:20

      RE: credito da fideiussione non escussa

      Nell'elenco dei creditori può inerire la banca come creditore eventuale, rientrante nella più generale categoria dei creditori condizionati in quanto rientranti tra i crediti di cui all'ult. comma dell'art. 55, richiamato dall'art. 169. Il problema non è tanto questo, quanto poi stabilire i diritti che ha il fideiussore non escusso nel concordato e, in principalità se ha diritto al voto. Il punto è molto controverso; parte della giurisprudenza (Trib. Bergamo 10/02/2014; Trib. Perugia 22/06/2014; Trib. Ariano Irpino 24/04/2013) si è espressa favorevolmente sulla considerazione che il fideiussore non escusso è un creditore anche se il suo diritto è azionabile solo dopo l'avvenuto pagamento in quanto il credito trae origine da un atto anteriore all'apertura del concorso, per cui ha un interesse specifico ad intervenire nella procedura, dal momento che il concordato produce l'effetto di esdebitare il debitore, senza però liberare il fideiussore (conf. Cass. 26.9.1990, n. 9736).
      Altra giurisprudenza (cfr. Trib. Padova 7/07/2014) ha espresso una contraria opinione fondandosi primariamente sulla disposizione dell'art. 174 che, dopo aver parlato al secondo comma dei creditori che partecipano all'udienza e delle modalità di partecipazione, prevede espressamente al quarto comma che " Possono intervenire (all'adunanza) anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso". Questa differenziazione, unita alla considerazione che i fideiussori solidali non ancora escussi sono sì creditori, ma il loro diritto non è azionabile prima della escussione e del pagamento (con le differenze previste dagli artt. 61 e 62, richiamati anch'essi dall'art. 169), porta alla esclusione del diritto di voto, il cui esercizio richiede la titolarità attuale di un diritto di credito che discende dal pagamento.
      E' arduo scegliere tra queste due tesi perché entrambe poggiano su solidi argomenti e presentano punti di criticità; ad ogni modo, qualunque indirizzo si segua, riteniamo che il fideiussore non ancora escusso non possa partecipare al riparto, qualora, a quel momento, non abbia ancora provveduto al pagamento, non vigendo nel concordato la normativa che tutela i creditori condizionati in sede fallimentare con gli accantonamenti e col deposito.
      Zucchetti SG srl