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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Rapporto procedura e società
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Paolo Viano
Reggio Emilia (RE)31/01/2016 11:37Rapporto procedura e società
In tema di Concordato Preventivo liquidatorio omologato si chiede qualche chiarimento e qualche riferimento giuridico circa "l'esistenze parallele" condotte dalla società e dalla procedura liquidatoria e le responsabilità del Liquidatore Concordatario.
In particolare si chiede:
- è corretto ritenere che, se successivamente all'omologa del concordato l'organo amministrativo trascurando la gestione si rende responsabile di mancati adempimenti fiscali e civilistici (omessa presentazione dichiarazioni fiscali e deposito bilanci), le relative sanzioni siano da addebitarsi alla società stessa e non possano in alcun modo né confluire nel passivo concordatario né costituire debito della massa? Rimane corretta questa considerazione anche qualora il piano concordatario ponesse detti costi per adempimenti fiscali e civilistici a carico della procedura?
- la responsabilità fiscale dei corretti versamenti IVA e del corretto versamento delle ritenute operate su professionisti relativamente ad operazioni e prestazioni inerenti la realizzazione del concordato è formalmente a carico degli amministratori o è condivisa anche dal liquidatore?
- se il piano concordatario prevede di sostenere le ordinarie spese di funzionamento della società (commercialista per contabilità, imposte fisse annuali, ecc.) ipotizzando il termine della procedura entro due anni, ma la liquidazione si protragga oltre detti termini, le ulteriori spese devono essere considerate come spese straordinarie e non previste sempre a carico della massa o debbono piuttosto essere poste a capo della società stessa senza alcun collegamento con la procedura?
- in una causa innanzi al giudice del lavoro in cui si è costituita sia la procedura sia la società il Tribunale ha liquidato le spese di CTU ponendole a carico di entrambi i convenuti (procedura e società) solidalmente. La causa ha ad oggetto un sinistro sul lavoro di un dipendente avvenuto ante domanda di ammissione in concordato. Rilevato che nulla è detto nel decreto circa l'obbligato principale come si ritiene corretto ripartire l'onere?
Grato di un Vostro parere,porgo
Cordiali Saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/02/2016 20:05RE: Rapporto procedura e società
Con la omologa del concordato, la procedura concordataria si chiude (art. 181) e inizia la fase della esecuzione che, nel caso di concordato con cessione dei beni, viene attuata dal liquidatore, che è un organo ormai fallimentarizzato nel senso che ha, grosso modo, le caratteristiche e i poteri curatore (art. 182); i bei da liquidare passano quindi nella disponibilità del liquidatore- nel mentre fino all'omologa erano rimasti in mano al debitore che aveva subito quello che si chiama un possesso attenuato (art. 167)- sicchè si attua, come nel fallimento, una separazione tra il debitore o la società debitrice e il suo patrimonio, che va liquidato per destinare il ricavato alla soddisfazione dei creditori concorsuali (ante procedura) e ai crediti prededucibili. Tra questi non possono essere compresi quelli contratti dalla società dopo l'omologa perché non collegabili alle finalità della procedura, dato che, come detto, lo scopo di questa nella fase dell'esecuzione è la liquidazione affidata non alla società debitrice ma al curatore.
Tanto comporta che i debiti di cui ai punti 1 e 3, in quanto riferiti appunto alla vita e gestione della società concordataria non possono gravare sulla massa; tuttavia nel caso, se abbiamo ben capito, queste spese sono state poste nel piano proprio a carico della massa e questo piano è stato approvato dai creditori e il concordato basato su quel piano è stato omologato, per cui, se è così, ci sembra che la procedura debba farsi carico anche delle spese correnti della gestione della società. Molti dubbi abbiamo se tra queste possano essere comprese anche le spese conseguenti all'inerzia o incompetenza degli amministratori, molto dipendendo anche dalla formulazione della proposta e del piano, dato che questi costituiscono, come detto, la fonte dell'obbligazione della procedura.
Da quanto detto si capisce anche che i versamenti IVA e il versamento delle ritenute operate su professionisti relativamente ad operazioni e prestazioni inerenti la realizzazione del concordato sono tutte operazioni a carico del liquidatore, che deve provvedervi.
Quanto alla sentenza del giudice del lavoro avente ad oggetto un sinistro sul lavoro di un dipendente avvenuto ante domanda di ammissione in concordato, il relativo credito del lavoratore vincitore (vista la condanna alle spese dei convenuti) è di natura concorsuale; le spese del giudizio di cui alla condanna in solido in sentenza sono state effettuate, quindi, per escludere un credito concorsuale dal concordato, per cui obbligato principale ci sembra essere proprio la procedura.
Zucchetti Sg srl
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Manuela Rossi
Bassano del Grappa (VI)18/01/2022 11:13RE: RE: Rapporto procedura e società
Spett.le Zucchetti,
mi inserisco anch'io nella discussione per chiedere un Vostro cortese parere in merito al seguente caso.
Sono liquidatrice giudiziale di un concordato omologato con cessione di beni e ho terminato l'attività liquidatoria; mi accingo, pertanto, ad avviare la chiusura della procedura.
I soci, coniugi, sono entrambi deceduti; la moglie era anche liquidatrice sociale, pertanto la società in concordato attualmente non possiede alcun legale rappresentante.
I figli hanno formalmente rinunciato all'eredità del padre e, in conformità di quanto disposto dallo statuto sociale per la morte dei soci, hanno comunicato di voler esercitare il loro diritto di essere liquidati della quota sociale della madre, del valore pari a zero, anziché subentrare nella gestione.
Con il commissario giudiziale abbiamo tentato di ricorrere al Tribunale delle imprese per la nomina di un liquidatore sociale ex art.2487 c.c. ma il Collegio ha decretato che l'unico legittimato alla richiesta sarebbe stato il curatore dell'eredità giacente perchè l'eredità dei soci non risulta rinunciata da tutti i chiamati.
Considerata l'onerosità e l'incertezza della durata del procedimento di eredità giacente, è stata più volte resa apposita informativa al Giudice delegato ed ai creditori circa l'opportunità di portare a conclusione la procedura di concordato.
Il quesito riguarda le sanzioni per gli omessi adempimenti fiscali ed il mancato deposito dei bilanci che il commercialista incaricato dai soci non ha potuto presentare per il decesso del rappresentante legale che li potesse sottoscrivere.
Nel piano concordatario sono state poste a carico della procedura le spese per la gestione contabile ed amministrativa della società, finora sempre sostenute in prededuzione dal concordato.
Nel suddetto piano è stato previsto un fondo spese generico per "spese di procedura non facilmente quantificabili" in privilegio e per "spese, interessi passivi e sopravvenienze passive oggi non esattamente determinabili, non conosciuti o non riconoscibili" in chirografo.
L'Agenzia delle entrate, contattata dalla scrivente in merito, afferma di poter liquidare le sanzioni solo dopo la presentazione delle dichiarazioni fiscali, in realtà non trasmissibili telematicamente per mancanza di un soggetto legittimato a sottoscriverle, come sopra anticipato; se anche si procedesse in autonomia ad una stima approssimativa delle sanzioni, sarebbe necessario tenere le somme accantonate fino alla scadenza del termine concesso agli eredi per rivendicare i propri diritti, pari a dieci anni dalla morte dei de cuius.
Premesso che, con esclusione delle sanzioni per gli omessi adempimenti fiscali, non esistono debiti erariali della società in concordato ma un credito iva non recuperabile, nel caso illustrato siete del parere di considerare le sanzioni in questione come crediti in prededuzione dell'Agenzia delle entrate o come debiti esclusivamente della società, estranei alla procedura di concordato perchè imputabili esclusivamente all'amministratore?
RingraziandoVi anticipatamente porgo i più cordiali saluti.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como26/01/2022 22:48RE: RE: RE: Rapporto procedura e società
La vicenda è certamente particolare e il comportamento sia del tribunale delle imprese che dell'Agenzie delle Entrate ci lascia leggermente perplessi, ma dato che una soluzione va trovata, potrebbe essere cercata seguendo queste strade:
- per quanto riguarda le sanzioni per mancato deposito dei bilanci, se non sono stati approvati non debbono né possono nemmeno essere depositati, quindi tali sanzioni non possono essere irrogate
- per quanto riguarda le sanzioni fiscali, ci lascia perplessi il fatto che l'Agenzia delle Entrate non possa liquidare le sanzioni se non vengono presentate le dichiarazioni (come ben sappiamo la normativa prevede addirittura specifiche sanzioni, e nettamente superiori a quelle per dichiarazione infedele, proprio nel caso di dichiarazione omessa) ma come prendiamo atto della decisione del Tribunale delle Imprese, non possiamo che prendere atto di quanto asserito dall'Agenzia, quindi propenderemmo per una soluzione pratica: stimare le sanzioni attese (in assenza come immaginiamo di reddito imponibile il calcolo non dovrebbe essere particolarmente difficile), accantonarle e chiudere la procedura.
Non riusciamo a immaginare strade migliori.
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