Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

spese bolli e contributo unificato nella fase di liquidazione post omologa

  • Antonio Bartolomeo Della Mano

    Morbegno (SO)
    06/05/2015 13:19

    spese bolli e contributo unificato nella fase di liquidazione post omologa

    Stimatissimi, un quesito di ordine pratico.
    Come liquidatore giudiziale sto chiudendo la fase liquidatoria di un concordato cessio bonorum vecchio rito. Pensavo di chiedere al Tribunale, preso atto della completa esecuzione della procedura, un provvedimento di archiviazione. Ho letto però una pubblicazione che riporto:
    "Una volta che il l. g. ha ultimato gli adempimenti previsti della procedura di liquidazione, il Commissario dovrà depositare una istanza con la quale chiede al Tribunale di voler dichiarare con decreto la completa esecutività (forse volevano dire esecuzione) del concordato."
    L'adempimento spetta quindi al commissario? Ma il mio dubbio è un altro: si dice anche che :
    "All'istanza deve essere allegata ricevuta di versamento per contributo unificato pari ad € 98,00 più una marca da € 27,00".
    E' vero? E poi, si dice anche che:
    "Le istanza da depositare successivamente al decreto di omologa devono essere in bollo da € 16,00 ogni 4 pagine e ciò in quanto non è previsto alcun contributo unificato per tale fase processuale e fino all'istanza di chiusura del concordato".
    E' così? Ma in tale caso la marca va apposta anche ora con i depositi telematici, e se sì, come?
    Grazie e cordialissimi saluti.
    (Antonio B. Della Mano)
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/05/2015 20:34

      RE: spese bolli e contributo unificato nella fase di liquidazione post omologa

      Per la verità nella vecchia legge non era previsto, a differenza di quanto stabilito nel concordato fallimentare, che il giudice delegato dovesse accertare la completa esecuzione degli obblighi assunti dal debitore in concordato preventivo, ordinando lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia, anche se, nella partica, scaduto il termine per poter dichiarare la risoluzione ed effettuata l'esecuzione da parte del debitore, si ricorreva ad un provvedimento c.d. di archiviazione, che equivaleva ad una chiusura (cfr. Cass. 1.10.1997, n. 9583). mancando una normativa specifica, è difficile dire chi fosse il soggetto legittimato a chiedere l'archiviazione, a nostro avviso poteva essere sia il liquidatore che il commissario, al quale il liquidatore riferiva della avvenuta esecuzione degli obblighi concordatari.
      Per il resto è opportuno che si informi presso la cancelleria di competenza, per conoscere il sistema utilizzato.
      Zucchetti SG srl