Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Acquisto crediti scaduti dopo l'apertura della procedura di concordato preventivo

  • Alberto Bombardelli

    Trento
    19/05/2014 15:57

    Acquisto crediti scaduti dopo l'apertura della procedura di concordato preventivo

    Una società debitrice di un'impresa in concordato preventivo, successivamente all'apertura della procedura di concordato, acquista crediti scaduti che altri soggetti hanno nei confronti dell'impresa in concordato preventivo, eccependoli in compensazione con i propri debiti verso quest'ultima.
    L'art. 56, richiamato nel concordato preventivo dall'art. 169 L.F., al secondo comma dispone che la compensazione non ha luogo per i crediti non scaduti acquistati per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
    Dal tenore della norma parrebbe dunque desumersi, al contrario, la possibilità di compensare crediti scaduti acquistati nel medesimo periodo.
    Vi sono pronunciamenti in favore dell'estensione del divieto, in ipotesi di acquisto dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore, anche ai crediti scaduti ma l'orientamento non è uniforme.
    Si chiede di conoscere il Vostro parere al riguardo in quanto l'acquisto di crediti scaduti da eccepire in compensazione potrebbe costituire un evidente pregiudizio per la massa dei creditori
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/05/2014 11:13

      RE: Acquisto crediti scaduti dopo l'apertura della procedura di concordato preventivo

      Come è noto, l'art. 56 l.f.- richiamato nel concordato dall'art. 169 con riferimento alla data di presentazione della domanda- è composto da due commi. Nel primo si dispone, in deroga al tendenziale principio della par condicio creditorum, che i creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti vantati verso di lui, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Il secondo comma stabilisce - quale eccezione a tale regola - che, "tuttavia", "per i crediti non scaduti la compensazione (...) non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore".
      Così come formulata, tale disposizione sembrerebbe che il divieto di compensazione operi quando concorrono le due seguenti circostanze:
      a-che il debitore (del fallito) abbia acquistato (da terzi) il credito (verso il fallito) dopo il fallimento o nell'anno anteriore;
      b-che il credito acquistato abbia una scadenza successiva alla data di fallimento del debitore.
      Avendo la Corte costituzionale, con la sentenza , 20/10/2000, n. 431 dichiarato che è infondata la q.l.c. dell'art. 56 l. fall., nella parte in cui non prevede che la compensazione sia esclusa anche quando l'acquisto di un credito verso il fallito ai fini di far valere la compensazione riguardi crediti scaduti (e non solo quelli non scaduti), in riferimento all'art. 3 cost., sembrerebbe che il secondo comma dell'art. 56 non trovi applicazione quando l'acquisto riguarda crediti scaduti, sia essa avvenuta nell'ultimo anno prima della dichiarazione di fallimento (che è la fattispecie su cui si è pronunciata la Corte) sia dopo la dichiarazione di fallimento.
      Tuttavia, anche alla luce di alcune argomentazioni utilizzate dalla Corte si può dedurre che la disposizione che contiene il riferimento all'acquisto dei crediti successivi al fallimento sia del tutto superflua perché per essi il divieto di compensazione discende già dal principio generale dell'insensibilità delle cause estintive successive all'inizio del concorso, posto o riaffermato dal primo comma dell'art. 56.
      E' pur vero che la cessione del credito comporta il subentro del cessionario nella posizione del creditore ceduto (art. 1263 c.c.), ma è altrettanto vero che il momento in cui tale trasferimento è efficace nei confronti del debitore ceduto è quello dell'accettazione, della notifica o della conoscenza (art. 1264 c.c.) e, solo da quel momento, il cessionario potrà richiedere il pagamento al debitore ceduto e questi non potrà più adempiere in favore del cedente con effetto liberatorio. Orbene, se tale momento è successivo al fallimento, la coesistenza, in capo allo stesso soggetto, della duplice posizione di debitore e creditore nei confronti del fallito si realizza, appunto, dopo la dichiarazione di fallimento, quando già era intervenuto il congelamento del patrimonio del fallito, tra cui il suo credito (verso il debitore che diventerà cessionario dei credito), con destinazione dello stesso soddisfacimento di tutti i creditori e conseguente inoperatività della compensazione.
      Se si segue questa linea interpretativa, il divieto di compensazione di cui al secondo comma dell'art. 56 riguarda, oltre che l'ipotesi del debitore del fallito che acquisti nell'anno anteriore al fallimento crediti non scaduti, quella del debitore del fallito che acquisti, per atto tra vivi o causa mortis a titolo particolare (legato), dopo la dichiarazione di fallimento crediti scaduti o non scaduti.
      A quanto ci risulta, in tal senso Trib. Mondovi', 12/01/2005; Trib. Milano 20.10.1984.
      Zucchetti SG Srl
      • Maurizio Rubini

        VITERBO
        21/03/2017 17:33

        RE: RE: Acquisto crediti scaduti dopo l'apertura della procedura di concordato preventivo

        Una precisazione nell'ipotesi che il debitore della società in Concordato (in particolare una banca con un saldo di c/c attivo), si sia fusa, dopo l'apertura del Concordato in bianco, con altro Ist. di Credito a sua volta creditore della società in concordato Per precedenti affidamenti).
        E' lecita la compensazione effettuata dall'incorporante, che ha ridotto contestualmente il saldo attivo del c/c e la propria posizione creditoria?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/03/2017 19:35

          RE: RE: RE: Acquisto crediti scaduti dopo l'apertura della procedura di concordato preventivo

          Confermato quanto detto nella risposta che precede, è chiaro che, poiché "l'acquisto" del credito da parte della banca incorporante è intervenuto dopo l'apertura della procedura concordataria, si pone la questione della applicabilità del divieto di cui al secondo comma dell'art. 56 (richiamato dall'art. 169 per il concordato).
          A nostro avviso tale divieto non opera nella fattispecie in quanto la fusione di società, secondo consolidati principi, realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati"; di modo che la fusione assume una portata ben più ampia rispetto a quella della cessione di un singolo credito diretto alla violazione della par condicio creditorum, cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 56 parlando di acquisto per atto tra vivi, per escludere tutte le successioni a titolo universale (in tal senso trib. Roma 28/03/2012, n. 6374 in una vicenda simile di fusione tra banca avvenuta durante il concordato del debitore creditore, poi dichiarato fallito).
          Inoltre il divieto di compensazione riguarda gli acquisti nell'ultimo anno anteriore al fallimento (o alla presentazione della domanda di concordato, secondo l'art. 169)o successivamente di crediti non scaduti, per qui per quelli scaduti la compensazione è possibile anche per gli acquisti intervenuti nei citati periodi (con alcune precisazioni per quelli successivi alla dichiarazione di fallimento). Tale differenza tra crediti non scaduti (espressamente esclusi dalla compensazione) e crediti scaduti- come ha detto la Corte Costituzionale 20/10/2000, n. 431 – "ancorché censurabile sul piano dell'opportunità e dell'efficacia pratica (rispetto al raggiungimento dell'obiettivo di preservare in modo completo la "par condicio creditorum" dalle manovre fraudolente sempre possibili in tutti i casi di reciprocità di posizioni attive e passive derivanti dall'acquisto di crediti verso il fallito), non dà luogo ad una incongruenza dal punto di vista logico giuridico, atteso che la suddetta differenza di trattamento trova, da tale punto di vista, plausibile spiegazione nel fatto che solo con riguardo ai crediti scaduti prima del fallimento l'effetto estintivo proprio della compensazione deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
          Zucchetti Sg srl
          • Maurizio Rubini

            VITERBO
            22/03/2017 10:19

            RE: RE: RE: RE: Acquisto crediti scaduti dopo l'apertura della procedura di concordato preventivo

            La vs. risposta è molto chiara.
            Mi sembra emergano però dei dubbi nell'ipotesi in cui la fusione sia stata formalizzata successivamente all'apertura del Concordato, anche se prenotativo.
            Nel mio caso la "compensazione" fra i c/c attivi e passivi delle due banche fuse è avvenuta dopo l'apertura del Concordato e poco prima del deposito del Piano., tanto che la società non ha tenuto conto di tale operazione, che è stata eccepita alla banca mediante PEC e raccomandata.
            In questo caso c'è sicuramente una alterazione della par conditio, anche se in effetti la fusione rappresenta, come da voi detto, una operazione ben più ampia dell'acquisto di un credito, che comprova indirettamente la buona fede della parti oggetto della stessa.
            Sulla materia esistono dei precedenti o degli interventi dottrinari?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              22/03/2017 20:35

              RE: RE: RE: RE: RE: Acquisto crediti scaduti dopo l'apertura della procedura di concordato preventivo

              No, non abbiamo perplessità per il fatto che l'operazione di fusione e, quindi, la compensazione, sia intervenuta in pendenza del termine di cui al sesto comma dell'art. 161 l.f., essendo indubbio che anche in questa fase si applica l'art. 169, che richiama, tra gli altri, l'art. 56. Né abbiamo perplessità sulla esenzione della fusione dal divieto di cui al secondo comma dell'art. 56. Ci siamo limitati, con riferimento al discorso (di carattere subordinato a quello principale sulla natura della fusione) sui crediti scaduti a riportare, per scrupolo, il dubbio (cui avevamo già accennato nella prima risposta) della operatività del divieto anche per i crediti scaduti qualora la cessione avvenga dopo la dichiarazione di fallimento, ma, nel suo caso la questione è superata dal fatto che non si è trattato di una cessione a titolo particolare del credito.
              Quanto ad eventuali precedenti, abbiamo trovato solo il Trib. Roma che abbiamo citato nella risposta che precede.
              Zucchetti SG srl
              • Maurizio Rubini

                VITERBO
                24/03/2017 13:13

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Acquisto crediti scaduti dopo l'apertura della procedura di concordato preventivo

                Sarebbe possibile avere il testo o un link della Sentenza del Tribunale di Roma 28/03/2012, n. 6374?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  24/03/2017 18:39

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Acquisto crediti scaduti dopo l'apertura della procedura di concordato preventivo

                  Gliela trascriviamo, dato che non è lunga:

                  Tribunale Roma, sez. fallimentare, 28/03/2012, (ud. 16/03/2012, dep.28/03/2012), n. 6374
                  MOTIVI DELLA DECISIONE
                  La domanda non appare fondata e, pertanto, va respinta.
                  Il Fallimento attore, infatti, chiede la restituzione dei saldi attivi derivanti da rapporti bancari intrattenuti dalla Fallita con l'odierna convenuta, ancorché con soggetto diverso poi fuso per incorporazione con Intesa Sanpaolo spa, allegando che detta fusione è intervenuta dopo la domanda di concordato ed anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento ed invocando il principio della consecutio delle procedure per sostenere la inapplicabilità della compensazione ex art. 56 l.f. realizzatasi irregolarmente dopo la detta domanda di concordato. La Banca, convenuta in giudizio, allega la dedotta compensazione in sede di ammissione del credito, riconosciuta con decreto del Tribunale in data 26.05.2010. Preso atto di quest'ultimo provvedimento del Tribunale che dà atto dell'avvenuta compensazione in sede di domanda di ammissione del credito della Banca (la quale ha espressamente allegato di avere un credito superiore a quello richiesto in sede di ammissione, tenendo conto però della eccepita compensazione nell'ambito di una pluralità di conti correnti tutti facenti capo a lei ancorché a seguito della detta fusione), il Tribunale ritiene assolutamente decisiva, ai fini del rigetto, l'affermazione del principio stabilito dalla Suprema Corte, a sezione unite " ... Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione... ". (sentenza n. 16508/2010).
                  Pertanto, in ossequio a detto principio, affermato a sezioni unite dalla Suprema Corte, non è accoglibile la domanda del Fallimento al di fuori del procedimento di ammissione instaurato dall'odierna convenuta, soprattutto a seguito della decisione di ammissione con riconoscimento della avvenuta compensazione, che determina una sorta di preclusione endoconcorsuale, valida ed efficace in ogni sede attivabile dal Fallimento.
                  Peraltro, vi è da precisare che, oltre la detta preclusione, i crediti in contestazione, per i quali è stata eccepita la compensazione, risultano essere crediti anteriori alla procedura di concordato preventivo, derivanti da diversi contratti di conto corrente e non da un unico contratto (ove la compensazione sarebbe meramente contabile), la cui sopravvenuta unica titolarità non deriva da una cessione di crediti, ma solo da una fusione di due soggetti giuridici. La disciplina dell'art. 56 1. f. non pare, infatti, prendere in considerazione i soggetti intestatari dei crediti quale momento impeditivo della compensazione, ma solo il momento della loro coesistenza ai fini della possibilità di compensazione tra gli stessi, salvo le eccezioni di cui all'art. 56, comma 2, in una ottica di tutela della par condicio creditorum.
                  Nel caso di specie, la fusione tra le Banche sfugge sicuramente a considerazioni di tale genere, trattandosi di fusioni di società che assumono una portata ben più ampia rispetto a quella della cessione di un singolo credito diretto alla violazione della par condicio creditorum ("... La fusione di società realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati; ne consegue, in tema di azione revocatoria fallimentare, che, trattandosi di successione universale, essa concerne, al di là del letterale riferimento dell'art. 2504-bis cod. civ. ai diritti ed agli obblighi, tutte le situazioni giuridiche per loro natura trasmissibili e, quindi, anche le situazioni di scienza giuridicamente rilevanti, ivi compresa l'eventuale conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto, poi fallito, che ha effettuato un pagamento nel periodo sospetto..." vds. Cass. N. 11059/2011).
                  Pertanto, in ossequio alle motivazioni di cui sopra, la domanda non pub essere accolta e deve essere respinta con la condanna alle spese, liquidate in conformità agli usi secondo le tariffe abrogate, in virtù del principio della soccombenza.
                  P.Q.M.
                  Zucchetti Sg srl