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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Compenso Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore
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Gianluca Spadoni
Pesaro (PU)09/09/2013 16:18Compenso Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore
Buongiorno, vorrei un parere in merito alla questione del compenso del Commissario Giduziale e del Liquidatore Giudiziale nell'ambito del Concordato Preventivo.
Il caso è il seguente: il professionista viene nominato Commissario Giudiziale e, successivamente all'omologa del Concordato - avvenuta nel 2009 quando era in vigore il D.M. 570/92 - chiede ed ottiene la liquidazione del Compenso per tale attività.
Nel decreto di omologa viene anche nominato alla carica di liquidatore giudiziale e nel 2013, dopo aver presentato il conto della gestione ai sensi dell'art. 116 L.F., chiede la liquidazione del compenso per l'attività di Liquidatore Giudiziale svolta.
Il Tribunale, con decreto di Camera di Consiglio, liquida solamente un piccolo saldo per l'attività di Commissario Giudiziale motivando che il DM 30/2012 prevede un compenso unico.
A parere dello scrivente il Tribunale è in errore in quanto avrebbe dovuto determinare eventualmente un saldo per l'attività di Commissario Giudiziale ma liquidare anche un compenso per la diversa attività di Liquidatore Giudiziale in base al DM 30/12.
Vi ringrazio anticipatamente
Cordiali Saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/09/2013 20:58RE: Compenso Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore
L'art. 8 del DM n. 30 del 2012 dispone che "il presente decreto si applica a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all'entrata in vigore del decreto, ivi comprese quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data". Di conseguenza la liquidazione effettuata nel 2013 andava correttamente effettuata ai sensi di detto decreto, che, a differenza di quello precedentemente vigente (DM n. 570 del 1992), prevede un unico compenso per l'intera opera del commissario giudiziale, per la fase fino all'omologa e per quella successiva. Prevede, però anche un compenso per il liquidatore, che non capiamo se è stato chiesto e liquidato.
In ogni caso, molti uffici, proprio in considerazione della differenza tra la nuova e la vecchia normativa, nell'applicare la nuova tengono conto di quanto liquidato in precedenza, per cui se era stata già liquidato un compenso per la fase fino all'omologa, questo viene considerato- come acconto o saldo- per l'intera procedura.Inoltre tenga conto che la nomina a liquidatore dello stesso commissaruio- che non è molto ortodossa e la Cassazione censura- viene fatta proprio per ragioni di economia processuale, per cui gli uffici non liquidano al liquidatore che sia acnhe commissario il compenso che darebbero ad un liquidatore non commissario.
Zucchetti SG srl
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Gianluca Spadoni
Pesaro (PU)10/09/2013 09:07RE: RE: Compenso Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore
Preciso che la richiesta inoltrata era per il compenso in qualità di liquidatore, richiesta che il Tribunale ha disatteso liquidando esclusivamente un saldo per l'attività di Commissario.
Mi permetto un'ultima osservazione per contribuire all'utile dibattito che anima questo Forum.
Conosco la censura della Cassazione sul doppio ruolo di Commissario Gidiziale e Liquidatore ma diversi Tribunali hanno nominato lo stesso soggetto per entrambi i ruoli.
In questi casi il fatto che il Tribunale, per ragioni di economia processuale, liquidi un solo compenso non è forse contrario alla norma di legge che individua un distinto compenso per le due attività? Se dovesse essere rispettato l'orientamento della Suprema Corte, ciascun professionista avrebbe un proprio compenso da determinarsi in base al DM 30/2012.
Va certamente osservato che quella della liquidazione rappresenta un'attività diversa, particolarmente complessa e certamente più impegnativa rispetto a quella di controllo svolta dal Commissario Giudiziale.
Vi ringrazio e vi faccio i complimenti per il Forum.
Cordiali Saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/09/2013 20:11RE: RE: RE: Compenso Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore
La sua precisazione conferma il sospetto che avevamo avuto che il tribunale, in considerazione della attuale diversa disciplina sul doppio compenso per il commissario ora abolito e ritenendo che il compenso per il liquidatore sia previsto solo per il caso che sia soggetto diverso dal commissario, abbia preferito inglobare l'intera attività in un unico compenso.
Stante la discrezionalità in materia è difficile dire se tale soluzione sia corretta; a nostro parere, o non si nomina il commissario anche liquidatore, oppure se lo si fa (per ragioni di economia processuale), bisogna anche liquidargli un compenso, nella determinazione del quale tra minimi e massimi, si può e si deve tenere conto del fatto che si tratta della stessa persona che ha svolto funzioni di commissario.
Zucchetti Sg Srl
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Domenico Mattace
Parma07/03/2014 11:48RE: RE: RE: RE: Compenso Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore
buongiorno,
quale commissario giudiziale, in un concordato preventivo con cessione dei beni, sto redigendo la relazione ex art. 172 L.F. La ricorrente ha proposto nel ricorso la nomina di un professionista, con i requisiti previsti dalla legge senza conflitti di interessi, e nella determinazione delle spese di giustizia ha indicato il compenso pre-concordando con lo stesso professionista, compenso che risulta essere inferiore ai minimi previsti dal D.M. 570/92.
Atteso che il Tribunale dovrebbe procedere in sede di omologa alla nomina di detto professionista non ravvisandone cause di incompatibilità, in sede di liquidazione del compenso, risultando applicabile l'art. 182 L.F. che rimanda all'art. 39 L.F. per la liquidazione del compenso del curatore, ritenete che il Tribunale debba procedere alla liquidazione del compenso in misura almeno pari al compenso minimo previsto dal D.M. 570/92 o possa liquidare il compenso nella misura pre-concordata con la ricorrente, costituendo questa possibilità un vantaggio per la massa dei creditori?
Ringraziando per il Vostro sempre prezioso contributo, porgo i miei più cordiali saluti.
Dott. Mattace-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/03/2014 18:44RE: RE: RE: RE: RE: Compenso Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore
Il debitore ha indicato il nominativo del liquidatore, come consente la chiara espressione dell'art. 182 che, nei concordati con cessione dei beni, attribuisce la nomina del liquidatore al tribunale "se il concordato …. non dispone diversamente".
Il compenso del liquidatore va oggi liquidato ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.M. 25.1.2012, n. 30, ma se le parti hanno convenuto un compenso inferiore a quello minimo risultante da detto decreto non vediamo alcun ostacolo ad accogliere l'accordo sul punto, che va a vantaggio dei creditori.
Zucchetti SG Srl
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