Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

riconoscimento compenso del CG in pre-concordato, divenuto Fallimento con nomina di altro Curatore

  • Silvia Pavanello

    Milano
    23/10/2013 14:41

    riconoscimento compenso del CG in pre-concordato, divenuto Fallimento con nomina di altro Curatore

    Buongiorno. Un pre- concordato depositato presso il Tribunale di Milano, con nomina del CG ( e previsione in decreto di deposito di precisa somma per spese di giustizia, con c/c appositamente acceso e non versata dal richiedente il concordato) è sfociato poco dopo in Fallimento , ed è stato nominato come Curatore altro professionista.
    Per gli adempimenti svolti dal CG del PC , fino alla data del Fallimento, può esservi riconoscimento di compenso per la ( se pur limitata) attività prestata e per le relative spese sostenute ? in prededuzione o in privilegio ? con insinuazione al passivo ? con richiamo a quale norma specifica ?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/10/2013 20:14

      RE: riconoscimento compenso del CG in pre-concordato, divenuto Fallimento con nomina di altro Curatore

      Secondo noi sicuramente il c.d. precommissario può far valere nel fallimento il credito per il compenso e rimborso spese, essendo contrario ad ogni principio che tale organo lavori gratuitamente sebbene il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 nulla dica in ordine al compenso.
      Dubitamo, invece, che possa chiedere la collocazione in prededuzione perché non si è mai aperto il concordato che avrebbe stabilizzato la situazione in vista della quale il termine era stato concesso ed era stato nominato il commissario. Ovviamente si sta parlando di questioni nuove, anzi nuovissime per cui non vi sono elementi per orientarsi, ma pensiamo che il nuovo secondo comma dell'art. 111, quando qualifica come prededucibili nel fallimento i crediti come tali definiti da una specifica disposizione di legge, "e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", non possa fare riferimento al c.d. preconcordato cui non abbia fatto seguito l'apertura del concordato perché on mancanza di questa non si può parlare di una procedura concorsuale, ma soltanto di alcuni effetti anticipatori della procedura concorsuale che poi non vi è stata.
      Zucchetti Sg Srl