Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

cosecuzione procedure e prededuzione

  • Lorenzo Zotta

    Nove (VI)
    06/02/2014 00:20

    cosecuzione procedure e prededuzione

    In esito ad una procedura di concordato con continuità aziendale, terminato il procedimento ex art.173 lf, il Tribunale dichiara il fallimento del debitore. I creditori che vantano ragioni e titoli relativamente al periodo dalla iscrizione al Reg. Imprese della domanda fino alla pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento sono da considerarsi prededucibili inquanto sorti in funzione della procedura di concordato preventivo con continutà? Inoltre é applicabile l'art.56 lf per questi crediti con quelli ante domanda?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/02/2014 19:03

      RE: cosecuzione procedure e prededuzione

      Si i crediti sorti in pendenza del concordato godono della prededuzione nel successivo e conseguenziale fallimento sempre che i crediti derivino da atti legalmente compiuti, in applicazione, sostanzialmente, dell'art. 167. E' vero che il secondo comma della'rt. 111 pone per la identificazione dei crediti prededucibili due criteri tra loro alternativi, la occasionalità e la funzionalità e che il primo individua un aspetto prettamente cronologico, ma come ha stabilito recentissimamente la Cassazione (Cass. 24.1.2014, n. 1513) il criterio della occasionalità cronologica "deve essere integrato, per avere un senso compiuto, con un implicito elemento soggettivo e cioè quello della riferibilità del credito alla attività degli organi della procedura; in difetto di una tale integrazione il criterio in questione sarebbe palesemente irragionevole in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa".
      Quanto alla compensazione, l'art. 1569 richiama l'art. 56, per cui, pur non avendo l'ammissione al concordato gli effetti dello spossessamento fallimentare, deve ritenersi che "In caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 l. fall., che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale" (Cass. 7.5.2009, n. 10548; di conseguenza nel caso da lei prospettato la compensazione non è ammissibile.
      Zucchetti Sg Srl