Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Decreto ingiuntivo

  • Luca Millucci

    PERUGIA
    05/01/2016 09:18

    Decreto ingiuntivo

    Vorrei sottoporre, alla Vs. attenzione, il caso di un decreto ingiuntivo, datato 16/05/2013, non opposto nei termini, notificato alla società ricorrente, prima del deposito del ricorso per l' ammissione alla procedura di concordato preventivo, avvenuto il 20/01/14, che provvisoriamente esecutivo, reca la formula: " …..Repubblica Italiana in nome della Legge Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo……. con data 23/05/13 e reca l' attestazione della Cancelleria, di mancata opposizione nei termini di legge, con data 21/03/14 che è successiva al deposito del ricorso (20/01/14). Alla data di deposito del ricorso, il termine per l' opposizione era scaduto. In questo caso l'attestazione apposta dopo il deposito del ricorso per l' ammissione alla procedura costituisce motivo di diniego del diritto di credito delle spese legali per il giudizio monitorio e degli interessi D.L. 231/01 chiesti nel decreto ingiuntivo?
    Ringrazio per l' attenzione e resto in attesa di un Vs. autorevole riscontro al riguardo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/01/2016 19:27

      RE: Decreto ingiuntivo

      L'apertura del procedimento di concordato non è assimilabile alla dichiarazione di fallimento in quanto in quest'ultimo caso si ha lo spossessamento del debitore eil passaggio della disponibilità dei beni al curatore con perdita della capacità processuale del fallito, nel mentre nel concordato, il debitore, giusto il disposto del primo comma dell'art. 162, conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, attuandosi uno spossessamento attenuato ai fini in esame (il c.d. spossessamento attenuato), con la conseguenza che egli può, anche in pendenza del concordato, proporre opposizione averso il decreto ingiuntivo, impedendone il passaggio in giudicato.
      Di conseguenza, il fatto che l'attestazione della cancelleria sia intervenuta dopo la presentazione della domanda di concordato è del tutto irrilevante.
      Zucchetti SG srl