Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO PREVENTIVO - SPESE LEGALI

  • Cristian Sarzi Sartori

    MANTOVA
    21/09/2018 18:01

    CONCORDATO PREVENTIVO - SPESE LEGALI

    Buonaera,
    chiedo un Vostro parere sul seguente caso.
    La mia assistita, terza pignorata in una procedura esecutiva, è stata chiamata in causa dal creditore procedente nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il debitore esecutato.
    Nelle more del giudizio il creditore procedente viene ammesso alla procedura di concordato.
    In seguito viene pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione con condanna del creditore procedente in concordato alla pagamento delle spese di lite sostenute dal terzo pignorato (in reatà disinteressato alla vicenda) per la difesa svolta.
    Il creditore procedente in concordato comunica al sottoscritto che il credito relativo alle spese di lite verrà inserito al chirografario, poichè il giudizio è stato promosso prima dell'apertura della procedura concorsuale, citando la nota pronuncia del Tribuanele di Reggio Emilia n. 216 del 6.2.2013, confermata dal Tribunale di Venezia con sentenza 1867/2017 del 4.8.2017.
    A mio avviso, tenuto conto dell'art. 111, comma seconda, della vigente L.F., il credito della mia assistita costituisce una prededuzione poichè è sorto in occasione della procedura, atteso altresì che prima della sentenza non sussiteva alcun diritto di credito in capo alla mia assistita nei confronti della società in concordato, tale da assorbire quello delle spese di lite poichè legato da un rapporto di interdipendenza (mi riferisco, ad esempio, ad una causa di opposizione a decreto ingiuntivo in cui si discute di un credito sorto prima del concordato).
    Nel mio caso la mia assistita i) non aveva crediti nei confronti della creditrice procedente ammessa alla procedura di concordato, ii) è stata chiamata in un giudizio di opposizione all'esecuzione in qualità di terzo pignorato peraltro disinteressato, iii) ha maturato un diritto di credito in occassione della pronuncia di rigetto con condanna alle rifusione delle spese legali liquidate dopo l'apertura del procedura.
    Qual è la Vostra posizione? Non ho trovato giurisprudenza utile al mio caso.
    Vi ringrazio e porgo cordiali saluti.
    Avv. Cristian Sarzi Sartori
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/09/2018 10:49

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO - SPESE LEGALI

      La soluzione del problema posto deriva dalla definizione del concetto di occasionalità di cui al secondo comma dell'art. 111 l.f,. Su questo aspetto la cassazione più recente si è pronunciata come segue: "In tema di prededuzione in sede fallimentare, l'art. 111, comma 2, l. fall. considera prededucibili i crediti "sorti in occasione o in funzione" delle procedure concorsuali, individuandoli, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico. Tuttavia, affinché un credito sia ammesso in prededuzione, non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile, per il riconoscimento della prededucibilità, che la genesi dell'obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l'assunzione di tale obbligazione risulti dal piano o dalla proposta" (Cass. 12/07/2018, n. 18488). Nello stesso senso Cass. 07/10/2016, n. 20113, per la quale "Sono considerati prededucibili, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., tra gli altri i crediti "sorti in occasione [...] delle procedure concorsuali" di cui alla medesima legge, tra le quali quella di concordato preventivo. Per individuare tali crediti l'elemento cronologico dell'"occasione" deve essere integrato con un implicito elemento soggettivo, identificabile nella riferibilità del credito all'attività degli organi di procedura, altrimenti il criterio sarebbe irragionevole. Infatti, in virtù del primo criterio, l'attività degli organi della procedura dà luogo a crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto della funzionalità rispetto alle esigenze della procedura, mentre, in virtù del secondo criterio, l'attività del debitore, ammesso alla procedura di concordato preventivo, dà luogo alla prededuzione quando sia funzionale alle predette esigenze".
      E' una interpretazione che cerca, per un verso di non amplificare a dismisura le prededuzioni (come avverrebbe ove collegata al solo dato cronologico) e, dall'altro di non cadere in una lettura contra legem dando come concorrenti e non alternativi i due requisiti indicati dal secondo comma dell'art. 111 l.f., ma questo è l'indirizzo seguito dalla S. Corte e, a nostro avviso, è difficile far rientrare il credito della sua assistita nel concetto di occasionalità così delimitato.
      Zucchetti SG srl