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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
PRIVILEGIO ARTIGIANO ATI
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Gilberto Gherardi
Ravenna (BO)27/06/2023 10:56PRIVILEGIO ARTIGIANO ATI
Sono liquidatore giudiziale di un concordato preventivo omologato nel dicembre 2020 e devo valutare la sussistenza del privilegio artigiano relativamente ad un credito vantato da una Srl (non artigiana) nella sua qualità di capogruppo di una ATI costituita dalla stessa Srl e da quattro imprese artigiane per l'esecuzione di lavori edili per la ristrutturazione di locali commerciali privati.
Ognuna delle imprese artigiane associate ha effettuato i lavori edili di propria competenza mentre la capogruppo Srl ha dichiarato di avere coordinato tutta l'attività degli associati; l'ATI prevede in linea di massima partecipazioni paritetiche per le imprese artigiane mentre la Srl partecipa con una quota minima.
Antecedentemente all'apertura della procedura concorsuale, la Srl ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale, senza indicare l'esistenza dell'ATI, un decreto ingiuntivo per un importo pari ai lavori eseguiti dalle imprese artigiane.
Dalle fatture emesse dalla Srl allegate alla precisazione del credito non compare alcuna indicazione dello svolgimento dell'attività tramite una ATI, anzi il testo recita "… lavori di ristrutturazione immobili per creazione nuovo punto di ristoro sito in via….."
A Vostro parere posso riconoscere alla capogruppo Srl la collocazione privilegiata del complessivo credito vantato dall'ATI in considerazione della natura artigiana degli associati? E se la risposta fosse positiva, anche la percentuale spettante alla Srl capogruppo verrebbe attratta in privilegio pur trattandosi di normale società di capitali? E da ultimo, in caso di ATI composta da imprese artigiane (privilegiate) e da
società di capitali (chirografarie) come ci si dovrebbe comportare per la collocazione (privilegio/chirografo) del credito presentato dalla capogruppo e facente capo ad imprese "miste"?
Grazie per l'attenzione
Rag. Gilberto Gherardi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/07/2023 18:15RE: PRIVILEGIO ARTIGIANO ATI
L'ATI è una associazione temporanea di imprese che si costituisce con contratto con il quale le imprese partecipanti (mandanti) conferiscono un mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, all'impresa capogruppo (mandataria), attribuendole in tal modo il potere di interloquire per tutto il gruppo con la stazione appaltante o il committente.
Indipendentemente dal tipo di ATI (verticale, orizzontale o misto) il conferimento di un mandato con rappresentanza alla capogruppo fa sì che questa possa anche agire in nome proprio nel recupero dei crediti per l'attività svolta per cui nei rapporti esterni il credito azionato prescinde dalle caratteristiche delle associate.
Nel suo caso è accaduto proprio questo, ossia che la capogruppo abbia azionato un credito suo e delle altre partecipanti all'ATI (che non è un soggetto giuridico), da distribuire secondo le quote interne prefissate tra i vari associati, in forza della rappresentanza processuale derivatagli dal mandato con rappresentanza ricevuto, per cui diventano irrilevanti le caratteristiche dei singoli associati; non essendo quindi la mandataria una impresa artigiana (ma dubbi ci sarebbero anche se lo fosse) il credito non riteniamo che possa essere con il privilegio artigiano per il fatto che alcune o tutte le altre consociate sono imprese artigiane.
Peraltro la concessione del privilegio artigiano non discende automaticamente dalla iscrizion e nel relativo albo, ma richiede una valutazione concreta delle caratteristiche organizzative dimensionali dell'impresa. Ad esempio le srl pluripersonali posso avere la qualifica di impresa artigiana qualora la maggioranza dei soci svolga in prevalenza il lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale e degli organi deliberanti (ad esempio, una S.r.l. costituta da 5 soci, di questi almeno 3 devono avere i requisiti di imprenditore artigiano e questi tre soci devono detenere la maggioranza del capitale sociale e dell'assemblea e del consiglio di amministrazione della società; inoltre come in tutte le imprese artigiane il complesso della forza lavoro deve essere prevalente sul capitale.
E' evidente che una tale indagine non può essere fatta per le imprese che, in quanto associate in ATI, hanno demandato alla capogruppo l'esercizio dei loro diritti per cui, teoricamente il curatore potrebbe anche non conoscere le singole associate.
Zucchetti SG srl
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