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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Compensazione
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Maurizio Ugolini
Pesaro (PU)08/09/2023 19:10Compensazione
Buonasera sottopongo il seguente quesito:
in un concordato preventivo liquidatorio, ( avviato prima dell'avvento del Codice della crisi) un immobile ipotecato viene posto in vendita all'asta. Il soggetto che si aggiudica l'immobile ha acquistato il credito dal creditore ipotecario successivamente all'omologa del concordato e prima dell'aggiudicazione del bene. In sede di versamento del saldo prezzo richiede la compensazione tra il saldo da versare e il credito acquistato.
L'art.585 cpc comma 2 prevede la possibilità per l'aggiudicatario di richiedere al G.E. la compensazione del debito con il credito nel caso delle esecuzioni immobiliari.
Nella procedura concorsuale in questione, a mio parere ciò non è possibile ai sensi dell'art. 56 L.F. c.2 e anche, benché non applicabile a questa fattispecie, per quanto indicato dall' art. 155 CC comma 2.
A sostegno di quanto sopra anche la sentenza della Cassazione n. 9528 / 2019.
E' corretta la mia opinione?
Ringrazio in anticipo per la risposta che mi darete-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/09/2023 17:59RE: Compensazione
Il primo problema che pone la sua domanda riguarda la possibilità o meno per l'aggiudicatario di un immobile in una asta fallimentare di saldare il debito per il pagamento del prezzo mediante compensazione con un proprio credito ipotecario. Nel nuovo codice la questione è risolta dal comma ottavo dell'art. 216 che espressamente rende applicabile alle vendite fallimentari l'art. 585 cpc, che consente detta possibilità; nell'art. 107 l. fall. manca un richiamo al citato artico dl codice di rito, ma questo non significa che la relativa disposizione non sia applicabile alle vendite fallimentari. Lo è sicuramente ove la vendita, a seguito della espressa previsione contenuta nel programma di liquidazione, sia demandata al giudice delegato, che provvede appunto secondo le norme del codice di procedura civile, ma riteniamo che la stessa norma sia applicabile anche alle vendite competitive effettuate dal curatore in quanto il meccanismo previsto dall'art. 585 non contrasta con i principi fallimentari, tant'è che ora è espressamente richiamato per tutte le vendite effettuate nella liquidazione giudiziale.
Problema completamente diverso è se la compensazione di cui si discute possa essere effettuata con un credito scaduto che l'aggiudicatario ha acquistato da un terzo dopo la dichiarazione di fallimento. Anche in questo caso la questione è risolta dal nuovo codice in quanto l'art. 155, co. 2, CCII, (richiamato dall'art. 96 per il concordato) vieta la compensazione con i crediti che il soggetto in bonis ha acquistato per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è eseguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno precedente, senza fare alcuna distinzione tra crediti scaduti o non scaduti, a differenza del secondo comma dell'art. 56 (richiamato dall'art. 169 per il concordato), che poneva, appunto, lo stesso divieto "per i crediti non scaduti".
Questo inciso aveva creato due orientamenti interpretativi tra chi riteneva che per i crediti scaduti acquistato dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno precedente non valesse il divieto della compensazione, per cui tali crediti rientravano nella previsione generale del primo comma dell'art. 56 e chi, comunque escludeva la compensazione per i crediti acquistati dopo l'apertura della procedura a causa della cristallizzazione della massa attiva e passiva.
La Cassazione nella decisione da lei richiamata (Cass. 04/04/2019, n. 9528) segue questo secondo indirizzò giungendo, dopo una elaborata motivazione, alla conclusione che "Il terzo in bonis non può eccepire, ex art. 56, comma 2, l.fall., la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui, però, il primo sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l'apertura del concorso". Soluzione da noi già anticipata in una risposta del 2014 (del 20,5,2014 al dott. Bombardelli) in cui dopo aver esposto le ragioni letterali che farebbero propendere pe rla prima tesi, aggiungevamo, "Tuttavia, anche alla luce di alcune argomentazioni utilizzate dalla Corte cost. si può dedurre che la disposizione che contiene il riferimento all'acquisto dei crediti successivi al fallimento sia del tutto superflua perché per essi il divieto di compensazione discende già dal principio generale dell'insensibilità delle cause estintive successive all'inizio del concorso, posto o riaffermato dal primo comma dell'art. 56. E' pur vero che la cessione del credito comporta il subentro del cessionario nella posizione del creditore ceduto (art. 1263 c.c.), ma è altrettanto vero che il momento in cui tale trasferimento è efficace nei confronti del debitore ceduto è quello dell'accettazione, della notifica o della conoscenza (art. 1264 c.c.) e, solo da quel momento, il cessionario potrà richiedere il pagamento al debitore ceduto e questi non potrà più adempiere in favore del cedente con effetto liberatorio. Orbene, se tale momento è successivo al fallimento, la coesistenza, in capo allo stesso soggetto, della duplice posizione di debitore e creditore nei confronti del fallito si realizza, appunto, dopo la dichiarazione di fallimento, quando già era intervenuto il congelamento del patrimonio del fallito, tra cui il suo credito (verso il debitore che diventerà cessionario dei credito), con destinazione dello stesso soddisfacimento di tutti i creditori e conseguente inoperatività della compensazione. Se si segue questa linea interpretativa, il divieto di compensazione di cui al secondo comma dell'art. 56 riguarda, oltre che l'ipotesi del debitore del fallito che acquisti nell'anno anteriore al fallimento crediti non scaduti, quella del debitore del fallito che acquisti, per atto tra vivi o causa mortis a titolo particolare (legato), dopo la dichiarazione di fallimento crediti scaduti o non scaduti".
Zucchetti SG srl
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