Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
CONCORDATO PREVENTIVO CIGS
-
Riccardo Mengozzi
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)15/09/2015 21:43CONCORDATO PREVENTIVO CIGS
Una società del settore industriale con oltre 15 dipendenti presenta istanza di concordato in binaco prospettando la continuità aziendale.
Nelle more della presentazione del piano definitivo la società richiede un periodo di CIGS per crisi aziendale per 12 mesi, che viene concesso.
La suddetta società presentato il piano definitivo, viene ammessa al concordato in continuità in attesa di omologazione.
E' corretto sostenere che il provvedimento dic oncessione della CIGS per crisi aziendale perde efficacia dalla data del decreto di ammissione al concordato?
Essendo la società ammessa al concordato in continuità, ai sensi dell'art. 3 c. 1 l. 223/1991 il Commissario può chiedere l'intervento della CIGS per "procedura concorsuale": nel richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale il Commissario deve valutare la sussistenza delle prospettive di prosecuzione/salvaguardia dei livelli occupazionali?
Essendo il Commissario Giudiziale un organo della procedura avente compiti di controllo, rimanendo l'amministrazione della società in capo al legale rappresentante, la domanda di CIGS in nome e per conto della società da chi deve essere proposta/sottoscritta? Il relativo accordo sindacale da chi deve essere sottoscritto?
-
Riccardo Mengozzi
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)15/09/2015 21:45CONCORDATO PREVENTIVO CIGS
L'autorizzazione da richeidersi al Tribunlae per la proposizione della domanda di CIGS per procedura concorsuale da chi deve essere avanzata (dal legale rappresentate o dal Commissazio)? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/09/2015 20:11RE: CONCORDATO PREVENTIVO CIGS
Nel caso in cui un'impresa, al momento in cui viene ammessa al concordato preventivo, sia in C.I.G.S. con causale "crisi aziendale" o "cessazione attività", si dovrà provvedere ad interrompere detto ammortizzatore sociale e sarà cura del commissario giudiziale, procedere alla attivazione presso la Regione (o il Ministero del Lavoro se l'intervento riguarda unità aziendali situate in più regioni) di una nuova C.I.G.S. con causale "procedura concorsuale". Seguirà, sempre presso la Regione (o il Ministero del lavoro), l'esame congiunto tra le Parti Sociali e la sottoscrizione di un nuovo verbale di accordo sindacale, firmato sia dal legale rappresentante della società che dal commissario stesso.
Poiché è compito del commissario fare ricorso alla integrazione concorsuale, riteniamo che anche la richiesta al giudice per l'autorizzazione sia a suo carico.
Va ricordato che (i) per la richiesta di C.I.G.S. è sufficiente l'ammissione al concordato e non l'omologazione (in caso di mancata omologazione della procedura, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori verrà detratto da quello previsto in caso di fallimento); (ii) che la decorrenza della nuova tipologia di C.I.G.S. per "procedura concorsuale" e il relativo trattamento avverrà dalla "data di emissione del decreto di ammissione al concordato preventivo da parte del Tribunale" (Lettera Circolare del Ministero del Lavoro n. 14/4314 del 17/03/2009) ed avrà una durata massima di 12 mesi, con possibilità di prorogare la C.I.G.S. per un ulteriore periodo, non superiore a 6 mesi, qualora sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia; (iii) che, per espressa previsione dell'art. 2, comma 70, della Legge n. 92/2012 (Legge Fornero) e dell'art. 46-bis, comma 1, lett. h), del Decreto Legge n. 83/2012, convertito dalla Legge n. 134/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'art. 3 della Legge n. 223/91 viene integralmente abrogato e, pertanto, da tale data non sarà più concedibile l'intervento straordinario di integrazione salariale alle imprese assoggettate a procedura concorsuale.
Zucchetti SG Srl
-
-