Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

ELENCO DEI CREITORI - CREDITORE CESSATA PARTITA IVA

  • Pier Luigi Passoni

    TORINO
    01/07/2016 12:18

    ELENCO DEI CREITORI - CREDITORE CESSATA PARTITA IVA

    Gent.mi
    a seguito nomina quale liquidatore giudiziale di un concordato preventivo, in sede di redazione dell'elenco dei creditori è emerso quanto segue.
    Alcuni fornitori - inseriti nel piano concordatorio - a seguito di verifiche condotte, il creditore risulta aver cessato la partiva iva.
    Secondo Voi, il credito di questa società (srl) con partita iva cessata è comunque da ammettere nell'elenco dei creditori?.
    A mio avviso no, atteso che in sede di riparto, risulterà comunque un creditore irreperibile.
    Se si trattasse di una impresa individuale, vale la stessa regola?
    Vi ringrazio e porgo cordiali saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/07/2016 11:26

      RE: ELENCO DEI CREITORI - CREDITORE CESSATA PARTITA IVA

      Le sentenze "gemelle" Cass. SS.UU. 6070, 6071 e 6072 del 12/3/2013 hanno compiutamente inquadrato la questione della sorte dei crediti vantati da società di capitali estinte, relativamente ai quali l'art. 2495 c.c. nulla dispone, effettuando una precisa distinzione che, al di là dell'autorevolezza della fonte, ci pare assolutamente corretta e condivisibile:

      - se si tratta di "mere pretese" o crediti non liquidi al termine della liquidazione, "la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito"

      - ma nel diverso caso di crediti liquidi, la tacita rinuncia non pare ragionevole e i crediti quindi "sopravvivono" alla cancellazione della società; relativamente a essi, le sentenze citate ipotizzano "tanto ... una successione dei soci, per certi versi analoga a quella che si è visto operare per i residui e le sopravvenienze passive, quanto l'ipotesi che i beni ed i diritti non liquidati vengano a costituire un patrimonio adespota, assimilabile alla figura dell'eredità giacente", per poi scartare la seconda ipotesi.


      Di conseguenza, i crediti in questione sono da intendere transitati in capo ai soci, dovranno quindi essere mantenuti nell'elenco dei creditori.

      A maggior ragione, ovviamente, ciò vale per le imprese individuali.