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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Calcolo delle maggioranze ex art. 178 c. 4 per concordati presentati prima del 21 agosto 2015
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Francesco Battaglia
Pesaro (PU)28/09/2015 10:51Calcolo delle maggioranze ex art. 178 c. 4 per concordati presentati prima del 21 agosto 2015
Buongiorno nel caso di una proposta di concordato preventivo in continuità, presentata in data 07 agosto 2015 ed ammessa alla procedura da parte del Tribunale in data 08 settembre 2015, si ritiene che debba ancora applicarsi il meccanismo di voto "del silenzio assenso" previsto dal c. 4 dell'art. 178 l.f. nel suo testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 132 del 06/08/2015 pubblicata in G.U. il 21/08/2015. Si chiede se tale interpretazione sia corretta. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/09/2015 20:25RE: Calcolo delle maggioranze ex art. 178 c. 4 per concordati presentati prima del 21 agosto 2015
Con il decreto legge n. 83 del 2015 non era stato toccato il quarto comma dell'art. 178, per il quale "i creditori che non hanno esercitato il voto in assemblea possono, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica e, in mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti".
Il legislatore, in sede di conversione, si è reso conto che questo sistema del silenzio assenso era incompatibile con il meccanismo delle proposte concorrenti ed ha riformulato il quarto comma dell'art. 178 nel senso che "I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso (e non più il loro dissenso) per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale", ed ha eliminato la frase secondo cui la mancanza di espressione del voto in udienza o del dissenso nei venti giorni successivi (ossia il silenzio) equivale ad assenso ai fini del computo delle maggioranze. Di conseguenza, , una volta escluso che il silenzio equivale all'assenso, il perdurare dell'inerzia dei creditori che non hanno votato non può che equivalere a voto negativo giacchè la maggioranza quantitativa va determinata calcolando i soli voti positivi manifestati all'assemblea o pervenuti successivamente rapportati al monte dei crediti ammessi al voto.
Questo nuovo meccanismo da quando si applica? Vi è chi dice che, poiché la norma è stata introdotta con la egge di conversione (che non detta norme transitorie) ed ha natura processuale troverebbe applicazione per tutte le votazioni successive all'entrata in vigore della legge stessa ossia dal 21.8. in poi; vi è chi invece, afferma che la nuova norma, benchè introdotta dalla legge di conversione, è comunque inserita nel contesto delle modifiche apportate dall'art. 3 del d.l. n. 83, per cui come le altre riguradanti lo stesso articolo si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo periodo, d.l. 83/2015.
In altra risposta noi abbiamo espresso la preferenza per la prima opzione, ma a ben vedere, anche questa seconda presenta buone ragioni, forse prevalenti sul piano interpretativo e pratico; di conseguenza, se aderisce a questa seconda linea, la nuova norma non si applica alla domanda di concordato presentata prima del 21 agosto.
Zucchetti SG Srl
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Piero Mussida
Casalpusterlengo (LO)08/12/2015 11:26RE: RE: Calcolo delle maggioranze ex art. 178 c. 4 per concordati presentati prima del 21 agosto 2015
Buongiorno,
mi inserisco nella discussione in quanto recentemente, a proposito del regime transitorio previsto dall'articolo 23 del d.l. 83/2015 ed all'interpretazione del significato di "procedimenti.....introdotti", due Tribunali (Trento e Pistoia) si sono espressi in maniera opposta.
Ci sono in proposito ulteriori evoluzioni di vostra conoscenza?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/12/2015 18:43RE: RE: RE: Calcolo delle maggioranze ex art. 178 c. 4 per concordati presentati prima del 21 agosto 2015
A quanto ci risulta, conforme al Trib. Trento si è pronunciato anche Trib. Benevento 4.11.2015 e Trib. Ancona 26.11.2015, nel mentre ci è stato riferito, ma non abbiamo visto il provvedimento, che il Trib. Modena dia per scontato il fatto che il procedimento inizia con il deposito della domanda in bianco.
Zucchetti SG srl
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Claudio Gandolfo
Modena03/05/2016 18:10RE: RE: RE: RE: Calcolo delle maggioranze ex art. 178 c. 4 per concordati presentati prima del 21 agosto 2015
Buonasera , sull'argomento del quesito segnalo , oltre a confermare l'orientamento del Tribunale di Modena, la Sentenza della S.C. , Sez.I, n. 4977 del 14 marzo 2016, (su il caso 29/4/2016) che mi pare risolutiva nel senso di considerare "procedimenti introdotti" anche quelli per i quali è stata presentata solo domanda prenotativa ex art. 161, 6° comma , l.fall..
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/05/2016 20:05RE: RE: RE: RE: RE: Calcolo delle maggioranze ex art. 178 c. 4 per concordati presentati prima del 21 agosto 2015
Si, non vi è dubbio che Cass. 14 marzo 2016, n. 4977 abbia chiarito la situazione e per questo riportiamo la massima: "Il debitore, per quanto non ancora ammesso al concordato preventivo con il decreto di cui all'art. 163 legge fall., già acquisisce lo statuto di debitore concordatario per il solo deposito della domanda ai sensi dell'art. 161 legge fall., costituendosi il rapporto processuale con il giudice, chiamato ad una pronuncia su di essa e prima ancora instaurandosi un regime di controllo giudiziale sull'amministrazione (com'è evidente ad es. nel concordato con riserva, nonché quanto ai contratti pendenti ex art. 169-bis legge fall.), oltre che uno statuto di relativa insensibilità del patrimonio alle iniziative di terzi (ex art. 168 legge fall.), con regole sui crediti e l'inefficacia addirittura importate dal fallimento e progressivamente estese (da ultimo, l'art. 43, comma 4, nell'art. 169 legge fall. novellato dal d.l. n. 83 del 2015)".
La questione esaminata dalla Corte riguardava l'applicazione del sistema del silenzio assenso introdotto dal decreto legge 22 giugno 2012, n.83, nel testo risultante dalla conversione in legge 7 agosto 2012, n.134, alle procedure che alla data di entrata in vigore di detta normativa si trovavano in concordato con riserva e la Corte, in aderenza al principio sopra riportato, ha stabilito che "In tema di voto nel concordato preventivo, il principio del cd. silenzio-assenso previsto dall'art. 178, comma 4, legge fall., come modificato dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012 nel testo risultante dalla conversione nella l. n. 134 del 2012, si applica a tutti i procedimenti per concordato preventivo la cui domanda sia stata depositata a far data dal giorno 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, del menzionato decreto legge). Ne consegue che la disposizione così novellata non costituisce la regola di organizzazione delle adesioni alle proposte concordatarie presentate prima di tale data, anche se il nuovo regime era già vigente alla data di ammissione alla suddetta procedura concordataria".
Eguale criterio può essere trasferito all'applicazione dell'abolizione del silenzio assenso di cui al d.l. n. 83 del 2015, convertito nella legge n. 132 del 2015.
Zucchetti Sg srl
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