Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

decesso del debitore soggetto a concordato preventivo

  • Manuela Rossi

    Bassano del Grappa (VI)
    15/01/2018 16:56

    decesso del debitore soggetto a concordato preventivo

    Buongiorno,
    in qualità di Commissario e Liquidatrice giudiziale siamo a sottoporVi il seguente quesito.
    Una società a responsabilità limitata ed in stato di liquidazione viene ammessa alla procedura di concordato preventivo omologato con cessione dei beni.
    Nel corso di soli pochi mesi purtroppo sono deceduti entrambi i due soci, marito e moglie, uno dei quali rivestiva anche la carica di liquidatore sociale.
    Ad oggi gli eredi legittimi hanno formalizzato l'espressa rinuncia all'eredità del primo socio deceduto e, con ogni probabilità, accadrà lo stesso anche nel secondo caso.
    In tale eventualità la società risulterebbe priva di soci e di rappresentante legale.
    Il nostro quesito si articola nei seguenti punti:
    - per quali adempimenti della procedura, inerenti a tali circostanze, il Commissario e la Liquidatrice giudiziale devono farsi parti attive?
    - la disciplina del concordato non regola il caso di morte sopravvenuta dell'imprenditore. E' possibile ipotizzare l'applicazione analogica della norma dell'art.12 l.f. dettata in tema di fallimento?
    - la norma sopra richiamata dispone la prosecuzione del procedimento nei confronti degli eredi. Nell'ipotesi in cui il chiamato all'eredità non abbia accettato, ex art.528 c.c. il tribunale, su istanza degli interessati o d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità giacente. A chi spetta la richiesta di nomina dell'eventuale curatore ed entro quale termine dev'essere presentata l'istanza?
    - in mancanza di eredi successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. La richiesta all'Avvocatura dello Stato di acquisizione delle quote della società in concordato andrà rivolta solo decorso il termine di cui all'art. 525 c.c.?
    - se la procedura dovesse intraprendere nuove azioni/cause di recupero crediti, chi sarebbe il soggetto legittimato a sottoscrivere il mandato professionale ai legali?
    - chi è il soggetto obbligato a sottoscrivere le dichiarazioni fiscali di prossima scadenza?
    Vi ringraziamo anticipatamente e porgiamo i più cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/01/2018 19:52

      RE: decesso del debitore soggetto a concordato preventivo

      La disciplina del concordato preventivo, come lei giustamente ricorda, non regola il caso di morte sopravvenuta dell'imprenditore in concordato, tuttavia la dottrina, cominciare dal provinciali, ha ritenuto applicabile, in via analogica, a questa fattispecie la norma di cui all'art. 12 l.f., ricorrendo anche nel concordato, che, seppur abbia una connotazione privatistica, attua la realizzazione di una procedura con sue regole e suoi organi, la ratio di carattere pubblicistico che osta alla interruzione del processo a seguito della morte e propende per la regolare prosecuzione del procedimento concorsuale, per evitare il rischio di estinzione della procedura per omessa o tardiva riassunzione del processo interrotto.
      L'art. 12 prevede che, in caso di morte dell'imprenditore successiva alla dichiarazione di fallimento, la relativa procedura prosegue nei confronti degli eredi anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. Il terzo comma di detta norma precisa che qualora non vi siano eredi la procedura debba proseguire nei confronti del curatore dell'eredità giacente, se nominato, o dell'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva.
      Qualora si ritenga applicabile al concordato preventivo l'art. 12 l. fall., deve ritenersi che il
      procedimento prosegua nei confronti degli eredi, se esistenti, o nei confronti del curatore all'eredità giacente o dell'amministratore dell'eredità sotto condizione sospensiva.
      nella specie tuttavia , esclusa l'ipotesi di cui all'art. 642 c.c. (in mancanza di condizioni sospensiva o altro) non ci sembra applicabile neanche l'istituto della eredità giacente. Questo, infatti, ha lo scopo di garantire la conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo intercorrente tra il momento dell'apertura della successione mortis causa, coincidente con la morte della persona, e quello dell'eventuale accettazione dell'eredità da parte del chiamato; al fine di evitare che in tale arco temporale il patrimonio ereditario rimanga privo di tutela giuridica e che subisca pregiudizi in danno degli eredi (o legatari) o di eventuali creditori del de cuius, il legislatore ha previsto la nomina di un curatore dell'eredità giacente. La giacenza concerne, cioè, una situazione di incertezza sulla destinazione del patrimonio ereditario per cui essa si verifica nei casi in cui il chiamato all'eredità non abbia ancora accettato e, analogamente, nel caso in cui non ci sia notizia di eventuali eredi in vita del de cuius.
      Nella specie, invece, gli eredi, non si sa se testamentari o legittimi, hanno già rinunciato all'eredità (si dà per scontato quanto da lei ipotizzato per certo che anche i chiamati o i successibile del secondo defunto rinuncino all'eredità), per cui, in tal caso, si verifica, in mancanza di altri soggetti successibili, l'acquisto della eredità da parte dello Stato, a norma dell'art. 586, che avviene in modo automatico con beneficio di inventario, senza bisogno di accettazione. lo Stato dovrà poi nominare un soggetto che operi in sua rappresentanza quale titolare delle quote della società in concordato. nel frattempo il liquidatore, cui compete di procedere alla liquidazione dei beni, può continuare la sua attività.
      Per la parte fiscale rimettiamo la questione alla sezione che si occupa di questa materia.
      Zucchetti Sg srl
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        28/01/2018 18:57

        RE: RE: decesso del debitore soggetto a concordato preventivo

        Essendo escluso che obbligato sia il Commissario o il Liquidatore giudiziale, riteniamo che la presentazione delle dichiarazioni fiscali non possa che competere a colui che verrà nominato liquidatore della società dal soggetto nominato dallo Stato, di cui si è detto nella risposta precedente.