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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Consolidamanto debiti nel Concorddato preventivo con TRANSAZIONE FISCALE
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Lorenzo Prevete
SARNO (SA)20/06/2017 20:30Consolidamanto debiti nel Concorddato preventivo con TRANSAZIONE FISCALE
Spett.le Fallco,
in una concordato preventivo con transazione fiscale, di cui sono il commissario giudiziale,
il ricorrente dopo aver presentato il concordato in bianco in data 5 ottobre del 2016, in data 30/03/2017 depositava il piano concordatario, la proposta e la documentazione prevista dall'art. 161 l.f., completo di transazione fiscale.
L'agenzia delle entrate disponeva ed inviava allo scrivente il consodidamanto alla data del 31/12/2015
L'agente della riscossione inviava la certificazione delle cartelle tra cui figurano anche quelle dell'INPS e dell'INAIL aggiornato al 20/04/2017 tra cui opera solo una distinzione tra: IMPOSTA, AGGIOR O COMPENSO DI RISCOSSIONE, INTERESSI DI MORA, ALTRI ONERI E DIRITTI DI NOTIFICA.
Il mio dubbio è il seguente:
L'agenzia delle entrate non avrebbe dovuto effettuare il consolidamento alla data della domenda di presentazione del concordato in Bianco col calcolo dei relativi interessi fino alla data del 05/10/2016?
L'agente della riscossione non avrebbe dovuto fare lo stesso, ovvero certificare l'importo dei ruoli in carico alla stessa data e calcolare gli interessi di mora solo fino a tale data?
L'inps non avrebbe dovuto anche essa stessa produrre una certificazione del proprio credito coi relativi interessi fino invece di affidare tale compito all'agente della riscossione al quale, l'INPS ritiene di aver già tutti i ruoli?
Equitalia riscossione non dovrebbe inviare essa stessa una certificazione per il proprio credito riguardante il solo aggio della risconssione ed altri oneri e diritti di notifica distinguendo la parte privilegiata da quella chirografaria?
In attesa
porgo cordiali saluti
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como04/07/2017 22:18RE: Consolidamanto debiti nel Concorddato preventivo con TRANSAZIONE FISCALE
La parte centrale del II comma dell'art. 183-ter l.fall. stabilisce questi obblighi a carico degli Uffici Pubblici:
- "L'agente della riscossione ... deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso".
- "L'ufficio ... deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione".
La norma non stabilisce espressamente che le certificazioni debbano essere rilasciate con specifico riferimento alla data di presentazione dell'istanza di concordato, né dice nulla relativamente agli interessi, ma il fatto che debbano esservi ricompresi tutti debiti tributari maturati fino a tale data trova conferma fra l'altro nel punto 5.2 della Circolare 18/4/2008 n. 40, nel quale si stabilisce che "Nell'identificare il debito di imposta gli Uffici terranno altresì conto degli atti acquisiti anche nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda".
Ciò significa a nostro avviso che la certificazione deve riguardare tutti i debiti in essere alla presentazione della domanda stessa, ancorché emersi successivamente.
Il citato punto 5.2 della Circolare non entra specificatamente nel merito di sanzioni e interessi, ma ci pare cha tale obbligo discenda dal successivo punto 5.3, che individua gli adempimenti a carico dell'agente per la riscossione, nel quale si legge testualmente "Il debito di imposta dovrà essere unitariamente determinato e, quindi, deve essere comprensivo di tutte le somme (tributi, interessi e sanzioni) iscritte a ruolo, nonché degli interessi di cui all'articolo 30 del DPR n. 602 del 1973".
Se la certificazione di Equitalia deve contenere anche il calcolo di sanzioni e interessi, non si vede perché quella dell'Agenzia non debba contenere le medesime indicazioni, o quantomeno gli elementi indispensabili perché gli organi della procedura possano agevolmente determinarli.
Nulla è invece disposto a carico degli enti previdenziali, pertanto alle domande contenute nel quesito riteniamo si possa rispondere come segue:
- l'agenzia delle entrate avrebbe dovuto effettuare il consolidamento non alla data della domanda di presentazione del concordato in bianco ma a quella della presentazione della proposta di transazione fiscale (30/3/2017) con il calcolo di interessi e sanzioni
- analogo obbligo, con riferimento alla medesima data, gravava sull'agente della riscossione, relativamente a quanto a essa affidato, sia per debiti erariali che per debiti previdenziali
- nessun obbligo di legge grava sugli enti previdenziali.
- nella certificazione dell'importo da essa richiesto, Equitalia deve esporre anche le proprie competenze, per aggio della riscossione e altri oneri e diritti di notifica.
- la distinzione fra parte privilegiata (con indicazione degli specifici gradi di privilegio) e parte chirografaria è "gesto di cortesia" da parte di Equitalia ma, non trattandosi di istanza di ammissione al passivo, nella quale tale indicazione è richiesta dalla legge, non ci pare obbligatoria.
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