Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Ammissione Prestazioni professionali Avvocato

  • Marco Fiorentini

    VARESE
    13/09/2012 17:39

    Ammissione Prestazioni professionali Avvocato

    Buonasera,
    In una procedura di Concordato Preventivo, in qualità di Commissario Giudiziale, mi trovo a dover ammettere i crediti per prestazioni professionali di un legale che assisteva la Concordataria in bonis.
    Per quanto riguarda l'ammissione delle note pro-forma di detto legale credo di non avere dubbi e quindi procederemo ad ammettere al privilegio le competenze per diritti ed onorari mentre declasseremo al chirografo le spettanze per Cassa nazionale, Spese anticipate ed IVA, non essendo per quest'ultima possibile individuare dei beni sui quali potrebbe gravare il privilegio speciale previsto dall' art. 2758 c.c. secondo comma, che troverebbe collocazione al settimo grado.
    Detto legale però, oltre alle sue competenze, chiede di essere ammesso anche per delle fatture emesse da dei colleghi domiciliatari per le quali, al fine di non incorrere in un decreto ingiuntivo nei suoi confronti, si è trovato costretto a pagare il dovuto e a versare le relative ritenute. Ora, se non v'è dubbio, a mio parere, sull'ammissione di dette somme, mi chiedevo come bisognerebbe comportarsi con riferimento all'IVA che il legale ha versato ma per la quale, allo stesso tempo, si è ritrovato un credito. Sarebbe da escludere? Per le altre competenze mi comporto come sopra e quindi ammetto al privilegio i diritti e gli onorari ed ammetto al chirografo la cassa nazionale e le spese anticipate?
    Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione che vorrete dedicarmi.
    Cordialità.

    Per Studio Fiorentini
    Stefano Guarino
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/09/2012 19:15

      RE: Ammissione Prestazioni professionali Avvocato

      Condividiamo le sue indicazioni sia per quanto riguarda il credito per prestazioni dirette che per quelle dei domicilia tari pagati.
      Per queste ultime si potrebbe anche configurare l'avvocato come un qualsiasi soggetto che si è rivolto ad un avvocato al quale ha pagato il suo onorario e spese, ed ora si rivolge al fallimento per il rimborso; in tal caso il credito per prestazioni dei domiciliatari sarebbe non più assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., ma da quello di cui agli artt. 2755 e 2770 se riguardante attività esecutiva o cautelare, altrimenti andrebbe collocato in chirografo. Tuttavia, considerato che il legale si è rivolto al domiciliatario per adempiere all'incarico ricevuto dal cliente poi fallito, riteniamo più corretto far rientrare anche le prestazioni dei terzi domiciliatari anticipate del legale del fallito come prestazioni proprie professionali in quanto l'avvocato incaricato si surroga nel credito che ha soddisfatto. Con le conseguenze da lei anticipate.
      Zucchetti SG Srl