Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

pagamento fornitori

  • L. C.

    Genova
    13/06/2012 15:39

    pagamento fornitori

    Buongiorno,
    il commissario ha segnalato al Giudice dei pagamenti fatti a fornitori sia privilegiati che chirografari tra la data di deposito del concordato e la data di ammissione alla procedura.Il giudice ha bloccato l'udienza di omologa o meno del concordato ( il piano era stato approvato pienamente) e ha rilevato atti sussumibili nell'ipotesi art.173:
    Chiedevo:
    1) alcuni assegni risultano addebitati sul c/c della società in concordato nella data di deposito ricorso ma con valuta di 2,3 giorni prima.
    Ai fini del calcolo degli importi da recuperare dai fornitori, secondo voi fa fede la data di valuta assegno o data addebito assegno in banca?
    Anche nell'ipotesi della valuta, l'amministratore doveva sapere che dopo 2 giorni doveva depositare il ricorso....rientra negli atti art.173?
    2) Nel caso fossero stati dati dall'amministratore della soc.in concordato, mesi prima del ricorso, assegni postdatati ad alcuni fornitori che li hanno incassati, secondo voi è un atto di frode ai sensi art.173?
    3) se si dimostra la buona fede dell' amministratore con restituzione di soldi da parte di quei fornitori si può evitare il fallimento?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/06/2012 18:00

      RE: pagamento fornitori

      La risposta alla domanda finale- ma anche alle altre- da lei posta presenta un tale margine di discrezionalità che diventa difficile dire qualcosa d sicuro.
      Il principio che dovrebbe reggere la materia è che i pagamenti effettuati dopo la presentazione della domanda dovrebbero essere considerati inefficaci, e per momento del pagamento deve essere preso quello dell'effettivo versamento del danaro o dell'incasso dei titoli o dell'accredito del bonifico. Con la conseguenza, da un lato, che diventa irrilevante la data della valuta, dall'altro che anche per gli assegni post datati vale lo stesso criterio del momento dell'incasso e, dall'altro ancora, che se l'inefficacia viene sanata con la restituzione di quanto pagato, dovrebbe venire meno il motivo della revoca del concordato.
      E' bene aggiungere che nella bozza del Decreto Sviluppo che in questi giorni sarà portata all'esame del CdM, il primo comma dell'art. 168 viene modificato con la sostituzione alle parole «presentazione del ricorso» con le seguenti «pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese», sicchè, se il decreto passa così com'è in bozza, in futuro il termine da cui inizia decorrere il divieto delle azioni esecutive e dei pagamento diventa quello della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.
      Zucchetti SG Srl