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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
ristrutturazione del debito ex art. 182/bis l.f.
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Attilio Pecora
ANCONA20/07/2013 07:19ristrutturazione del debito ex art. 182/bis l.f.
Vi sarei grato se poteste esprimere il Vostro parere sul seguente quesito.
Sembra pacifico che la pubblicazione dell'accordo, non preceduto dall'istanza di sospensione prevista dall'art. 182/bis, comma 6, L.F., ovvero dal deposito della domanda di preconcordato di cui all'art. 161, comma 6, L.F., entrambe inibenti, dalla pubblicazione delle stesse, ogni azione esecutiva e cautelare sul patrimonio del debitore, produca una distinzione tra creditori anteriori e creditori posteriori, la cui ragione di credito sia sorta successivamente, e che non sono soggetti al blocco delle azioni, al divieto di acquisire titoli di prelazione e alla moratoria forzosa; essi sono creditori estranei, le cui ragioni non fanno parte del computo della maggioranza necessaria per l'omologazione che, ai fini del calcolo, terrà in considerazione i soli crediti sorti, scaduti e non scaduti, ma non i crediti futuri, sorti, ad. es., in conseguenza della continuazione dell'esercizio dell'impresa, di cui, comunque, il professionista ne darà conto adeguato ai soli fini dei meccanismi finanziari atti a dominarli.
Non è agevole, però, ricavare, dal "carosello" delle norme che si sovrappongono, quale sia il ceto creditorio "concorsuale" che concorre a determinare la maggioranza nell'ipotesi in cui l'accordo sia preceduto da una delle due domande su riferite; se alla data delle domande stesse, ovvero alla data di pubblicazione dell'accordo, entro la quale sorgono nuove obbligazioni dalla continuazione dell'impresa.
La "conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso", anche in ipotesi di conversione in ristrutturazione della domanda di (pre)concordato, deporrebbe per il consolidamento della maggioranza (e quindi del ceto creditorio con il quale raggiungere gli accordi) alla data ricorso stesso.
Ringrazio sentitamente e porgo i migliori saluti.
Attilio Pecora
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/07/2013 17:57RE: ristrutturazione del debito ex art. 182/bis l.f.
A seguito delle modifiche del 2012 si è creata una certa circolarità tra le procedure di ristrutturazione e di concordato, nel senso che, come alla scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 161 comma sesto per la presentazione della proposta, del piano e quant'altro necessario, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma (ult. parte comma sesto art. 161), così nel termine assegnato dal settimo comma dell'art. 182bis per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista può essere depositata una domanda di concordato preventivo.
Questa circolarità che consente, in una fase iniziale tesa a bloccare le azioni esecutive e cautelari, il passaggio dall'una all'altra procedura- seppur presumibilmente opererà soltanto nel verso del passaggio dal concordato agli accordi per la semplicità dei requisiti di cui al comma sesto dell'art. 161 a fronte della macchinosità dei commi sesto e settimo dell'art. 182bis- pone non pochi problemi che, per la verità riguardano non tanto il blocco della azioni esecutive e cautelari, quanto la inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni antecedenti (art. 168, ult. comma), o la retrodatazione del periodo sospetto per la consecuzione attuata dall'art. 69bis, o anche la prededuzione, se si continua a non considerare la ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182bis non una procedura concorsuale.
Per quanto riguarda, invece il blocco delle azioni esecutive e cautelari la "consecuzione"- ma sarebbe più corretto dire, la continuità- è data dal fatto che tutte le norme prevedono questo effetto, anche se per periodi limitati, di modo che se nel periodo di vigenza del blocco interviene la procedura successiva, questa si salda alla precedente per il fatto che anche in essa vale la stessa regola. ossia se il debitore presenta la proposta di accordo di cui al sesto comma dell'art. 182 bis e il giudice dà il termine, le azioni esecutive rimangono bloccate, di modo che se alla scadenza del termine intervine una domanda di omologa di accordo o un ricorso per concordato, in entrambe le procedure continua il divieto delle azioni esecutive e cautelari. Eguale situazione si verifica nel caso contrario che il debitore parta con il ricorso di concordato con riserva, ove peraltro l'ult. comma dell'art. 161 specifica che gli effetti prodotti dal ricorso di concordato con riserva si conservano anche nel caso in cui, alla scadenza, il debitore presento domanda di omologa di accordo di ristrutturazione.
Nelle altre norme citate, invece (per esempio nell'art. 69bis) si fa espresso riferimento alla consecuzione concordato - fallimento, e il legislatore non si è preoccupato della possibile interferenza, alla scadenza del termine concesso sulla domanda di concordato in bianco, di un accordo di ristrutturazione cui segua la dichiarazione di fallimento e, tanto meno della possibilità inversa che alla iniziale domanda di accordo segua una domanda di concordato che non vada a buon fine.
Zucchetti Sg srl
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