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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Concordato
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Michele Venditti
FOGGIA06/05/2015 20:16Concordato
Buonasera, mi permetto sottoporre alla Vs. attenzione la seguente fattispecie. In presenza di concordato con continuità aziendale, la società debitrice presenta, nell'elenco dei creditori che accompagna la proposta, il debito di euro 1.000,00 (supponiamo) tutto in chirografo verso un istituto di credito. La banca interessata, a seguito avviso art. 171, precisa che di euro 1.000,00 il minor importo di euro 600,00 è da ritenersi in privilegio, mentre il residuo (di euro 400,00) in chirografo. Lo scrivente, quale commissario, consapevole che la rettifica all'elenco dei creditori non costituisce accertamento di crediti, (nell'an e per natura), e ritenuta comunque carente di ogni prova la precisazione pervenuta dalla banca, (che non documenta l'esistenza di eventuali prelazioni, pur tenuto conto della presenza di una molteplicità di rapporti), conferma (ai soli fini del voto nell'elenco rettificato) l'importo e la natura della pretesa nella misura precedentemente indicata dalla debitrice (euro 1.000,00 tutto in via chirografaria). All'adunanza di cui all'art. 174 la banca non compare, e nei venti giorni successivi, esercita il voto dichiarandosi contraria alla proposta "nei limiti del credito chirografario" precisato nella precedente comunicazione (euro 400,00). Sulla possibilità del creditore di frazionare il voto (in mancanza di contestazioni alla rettifica operata dal commissario) ho trovato un riferimento in (M. Ferro, a cura di, La legge fallimentare, Cedam 2014, pag. 2370), laddove trattando dei casi di "invalidità del voto" da parte di soggetti incapaci, o non legittimati, o condizionati o sottoposti a riserva, distingue da quelli "limitati" ad una sola parte del credito, e da quelli ...in cui la limitazione del voto dipenda dall'erronea convinzione circa la natura privilegiata del restante credito, ravvisandosi, in tal caso non invalidità, ma efficacia del voto per l'intero importo del credito (Cass. 13282/00; Cass. 11192/93; App. MIlano 27.4.90). Si chiede di conoscere la Vs. autorevole posizione sul punto, e quella degli altri Preg.mi Colleghi partecipanti al forum. Grazie. dott. Michele Venditti Foggia. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/05/2015 23:08RE: Concordato
Classificazione: CONCORDATO PREVENTIVO / VOTAZIONESiamo d'accordo su questa soluzione perché, pur dopo le modifiche sul sistema di voto introdotte nel 2012, permangono, a nostro avviso, valide per il voto contrario tardivo le interpretazioni rivolte al voto favorevole nel passato; e cioè che legittimati all'espressione del voto sono soltanto i creditori inclusi nell'elenco nominativo verificato dal commissario e che il voto non può essere dato per importo differente da quella risultante da quell'elenco, essendosi esaurita, con la chiusura dell'adunanza, il potere di intervento del giudice delegato di risolvere le contestazioni sul credito o sulla sua collocazione, per cui non è ammissibile un voto contrario per importo superiore ma neanche per importo inferiore, e così via. Pertanto, nel suo caso, la Banca, non avendo partecipato all'adunanza nel corso della quale poteva intervenire il giudice delegato per decidere sulle contestazioni esistenti, nei venti giorni successivi può esprimere un voto contrario soltanto per l'intero credito riconosciuto in chirografo; avendo distinto il suo credito tra parte privilegiata e parte chirografaria, e espresso voto solo per quest'ultima, non si può tenere conto dello stesso ai fini delle maggioranze, che poi sia invalido o inefficace conta poco.
Tanto ai fini del voto, il che non preclude alla banca di adire il giudice ordinario per l0accertamento del suo credito e della sua natura, ai fini del trattamento.
Zucchetti SG Srl
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Leonardo Viciani
COLLE DI VAL D'ELSA (SI)14/05/2015 20:38RE: RE: Concordato
Buonasera,
vorrei sottoporre la seguente fattispecie simile a quella illustrata sopra dal collega, relativa ad un concordato liquidatorio.
Anche in questo caso un istituto di credito, "ammesso" per una parte chirografaria ed una parte in privilegio, invia una dichiarazione di credito dove, senza ragioni apparenti, dimuninuisce l'importo del credito chirografario ed aumenta l'importo in privilegio. Il sottoscritto in qualità di commissario conferma la prima ipotesi.
La banca non si presenta all'adunanza. Successivamente nel termine dei venti giorni invia la dichiarazione di voto contrario "in relazione al credito di euro ........ precisato in via chirografaria" indicando quindi il credito dalla stessa diminuito.
Ci troviamo quindi di fronte ad un voto contrario chirografario differente da quello ammesso in sede di adunanza.
Solo ai fini del voto, dalla risposta da Voi comunicata, se non ho capito male, sembrerebbe di non dover tener conto del voto espresso ai fini delle maggioranze.
Contrariamente, vale la volontà espressa e quindi considerarlo ai fini delle maggioranze come ammesso in sede di adunanza?
Grazie
Dott. Leonardo Viciani
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/05/2015 19:22RE: RE: RE: Concordato
Esatto. Il credito come indicato dal debitore concordatario e verificato dal commissario fa parte del monte crediti, e per la parte in chirografo fa parte del monte crediti dei creditori ammessi al voto, ma il comportamento tenuto dal creditore toglie valore al voto espresso, per cui è come se quel creditore non avesse mai votato, con le relative conseguenze.
Zucchetti SG srl
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