Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Verifica privilegio post adunanza creditori

  • Giuseppe de Filippo

    Torino
    24/04/2015 10:40

    Verifica privilegio post adunanza creditori

    Buongiorno,

    in qualità di commissario giudiziale di un concordato preventivo di natura liquidatoria mi è capitato questo caso che sottopongo alla Vostra attenzione.
    Sulla base dell'elenco dei creditori fornito dalla società debitrice ed ammessa al concordato ho proceduto all'esame delle varie ragioni creditorie incrociando i relativi dati con le scritture contabili e le precisazioni di credito(con allegata documentazione giustificativa delle eventuali ragioni di privilegio) che mi giungevano di volta in volta; a seguito di tale esame ho apportato le necessarie "rettifiche" promuovendo al privilegio alcuni crediti.
    Di tale promozione nè ho fatto menzione in sede di adunanza ed il GD ha fatto proprie le valutazione del sottoscritto decidendo di considerare privilegiati quei crediti.
    Purtroppo, per un semplice errore materiale, un credito valutato dal sottoscritto al privilegio per la documentazione prodotta dal procuratore della società creditrice è risultato "ammesso" al chirografo ed inserito nella relativa tabella generata dal sistema in sede di adunanza, alla quale non ha partecipato il creditore.
    Il verbale di adunanza è stato chiuso e quindi ora si è nella fase dei 20 gg successivi ex art. 178 comma IV l.f..
    Il creditore si è accorto dell'errore a seguito della notifica via PEC ricevuta del verbale contenente l'elenco dei creditori che avevano espresso voti favorevoli o contrari ante adunanza, quelli che si erano espressi in adunanza e quelli che non avevano espresso il proprio voto.
    Mi chiedo, pertanto,se rientra nei poteri del Commissario in questa fase procedere ancora ad apporre rettifiche dandone poi menzione sia al GD sia in sede di stesura verbale per la verifica delle eventuali maggioranze raggiunte escludendo dal chirografo il credito con relativo ricalcolo e comunicazione a tutti i creditori ovvero lasciare che il creditore partecipi al voto in quanto chirografario e rimandare qualsiasi decisione all'adunanza prevista dagli artt. 174 e ss. l.fall. per la deliberazione sulla proposta di concordato, nel corso della quale il giudice delegato procede appunto alla presenza del commissario, dei creditori concorrenti e del debitore, all'accertamento della sussistenza e della natura dei crediti ai fini del voto e del calcolo della maggioranza.
    Tra l'altro l'inserimento al privilegio del credito in oggetto, stante anche l'elevato ammontare dei fondi prudenziali generici (privilegio e chirografo) appostati dalla società debitrice e rilevati dal sottoscritto in sede di relazione ex art. 172 l.f., non dovrebbero allo stato modificare le condizioni di fattibilità del piano.
    RingraziandoVi anticipatamente per la Vostra risposta, porgo cordialissimi saluti.
    Avv. Giuseppe de Filippo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/04/2015 20:20

      RE: Verifica privilegio post adunanza creditori

      C'è qualcosa che non riusciamo a capire nella sua domanda perché inizialmente dice che l'adunanza dei creditori è stata già tenuta ed "ora si è nella fase dei 20 gg successivi ex art. 178 comma IV l.f.." e poi pone come una soluzione alternativa quella di "lasciare che il creditore partecipi al voto in quanto chirografario e rimandare qualsiasi decisione all'adunanza prevista dagli artt. 174 e ss. l.fall. per la deliberazione sulla proposta di concordato, nel corso della quale il giudice delegato procede appunto alla presenza del commissario, dei creditori concorrenti e del debitore, all'accertamento della sussistenza e della natura dei crediti ai fini del voto e del calcolo della maggioranza".
      Presumendo che lei volesse porre, con questa dizione, l'alternativa di far riconvocare l'adunanza dei creditori, diciamo subito che questa soluzione è da escludere perché non prevista dalla legge; ormai l'adunanza vi è stata e si è esaurito il potere del giudice delegato di ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, come consente l'art. 176.
      Rimane, pertanto, soltanto l'altra alternativa da lei indicata, che è la soluzione più corretta. Il verbale delle votazioni non è infatti ancora chiuso e lei, quale commissario, ben può apportare le correzioni ad errori materiali in precedenza effettuati, prendendo atto del nuovo monte crediti ammesso al voto e delle maggioranze, che poi costituisce la base del comportamento che terrà il giudice delegato ex artt. 179 e 180.
      Del resto se non provvedesse a tale correzione accadrebbe che il creditore in questione (salvo che non voti contrario in questi 20 giorni rinunciando espressamente al privilegio) chiederà di essere considerato privilegiato e lei non si opporrà, dato che sa che l'inclusione tra i chirografari è stato frutto di un errore materiale, e il risultato sarà sempre lo stesso che otterrebbe con una correzione immediata.
      Zucchetti SG srl
    • Giuseppe de Filippo

      Torino
      27/04/2015 10:23

      RE: Verifica privilegio post adunanza creditori

      Grazie per la celerità risposta.

      Nella fretta della formulazione del quesito, ho fatto un po' di confusione. Avete ben colto il senso di quanto da me richiesto con la precisazione che non intendevo proporre una riconvocazione dell'adunanza dei creditori, ma spostare il problema in sede di costituzione ex art. 180 comma II l.f. lasciando le cose così come stanno (soluzione forse non conferente ed alquanto perigliosa). Ma la soluzione della rettifica mi sembra quella più corretta e da Voi perorata.

      Cordialmente