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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Potere di firma liquidatore giudiziale
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Livia Cappelletti
Pesaro (PU)25/09/2014 12:06Potere di firma liquidatore giudiziale
Una società in C.P. con cessione dei beni, di cui sono liquidatore giudiziale, deve presentare domanda per un contributo regionale. Tale domanda deve avere la mia firma o la società predetta può operare autonomamente con la firma dell'amministratore?
Vi ringrazio fin d'ora per l'attenzione e resto in attesa di una Vostra cortese risposta.
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/09/2014 20:34RE: Potere di firma liquidatore giudiziale
Classificazione: CONCORDATO PREVENTIVO / LIQUIDAZIONERiteniamo che competa agli amministratori della società concordataria il compito di cui parla, alla luce anche di una recentissima sentenza della S.C. (Cass. 05 settembre 2014, n. 18755).
Con questa interessante decisione la Corte ha in primo luogo precisato che "la procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta il provvedimento di omologazione". Più esattamente- continua la Corte- se il debitore ammesso al concordato preventivo conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato, per effetto del decreto di omologazione "è da ritenere che venga meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione" (conf. Cass. n. 7661 del 2005). "In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dall'art. 43 legge fall, per il fallimento".
Alla luce di questi principi la Corte ha concluso, quanto ai rapporti tributari, che il debitore ammesso al concordato preventivo, con cessione dei beni ai creditori e nomina del commissario liquidatore, che prosegua nell'esercizio dell'impresa, "conserva la sua capacità processuale e continua ad essere soggetto passivo di imposta e destinatario di tutti gli obblighi di natura fiscale connessi alla prosecuzione della sua attività. In quanto parte in senso sostanziale di tutti gli atti che concernano il suo patrimonio, il debitore "lo rimane anche per i rapporti tributari, che pertanto a lui fanno direttamente capo, e sui quali è legittimato processualmente a interloquire", sicché è solo a lui che vanno notificati gli atti
impositivi ed è solo lui "l'unico legittimato passivo in ordine alla verifica dei crediti dopo l'omologazione del concordato, sussistendo la legittimazione del liquidatore solo nei giudizi relativi a rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione".
Alla luce di queste condivisibili argomentazioni, si può dire che la legittimazione del commissario liquidatore sia riconoscibile nei soli limiti in cui la pretesa o l'obbligo siano sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione, diversamente dovendo riconoscersi che essa competa al debitore, che così come non si spoglia della gestione dell'impresa e della gestione dei propri affari, parimenti ne è pure il diretto interlocutore processuale e amministrativo.
Zucchetti Sg Srl
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