Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Proposta Affitto azienda in concordato

  • Gian Carlo Fenu

    TEMPIO PAUSANIA (OT)
    11/01/2014 11:15

    Proposta Affitto azienda in concordato

    Nell'ambito di una procedura concordataria, successivamente al deposito della domanda con Riserva (vecchia norma senza nomina precommissario) viene chiesta da società terza l'autorizzazione per la concessione in locazione dell'azienda facente parte dell'attivo concordatario.
    A seguito della domanda, il Giudice, autorizza la stipula del contratto di affitto di azienda per un periodo di anni 3 (in linea con la durata del piano concordatario previsto) che viene, conseguentemente stipulato.
    Il tutto avviene nel periodo ante ammissione alla procedura di concordato.
    Successivamente al deposito di tutta la documentazione la società viene ammessa e nominato il Commissario.
    Nel frattempo, il piano concordatario, viene accettato dai creditori e dunque viene fissata l'udienza per l'omologa.
    Nelle more dell'udienza, che avverrà nella prima settimana di febbraio, viene formulata un'altra proposta di acquisizione in affitto dell'azienda migliorativa (in termini di importo) da altri soggetti e sempre con le stesse caratteristiche di quello già stipulato.
    Il Giudice ha rimesso al Commissario l'istanza per il parere.
    Si chiede dunque se tale domanda sia meritevole di esame oppure, visto la precedente autorizzazione sia preclusa, agli organi della procedura, la possibilità di esaminarla.
    Qualora sia necessario procedere alla valutazione della nuova proposta (sempre in linea con i 3 anni) ritengo sia necessario, comunque, attendere l'omologa e la nomina del Comitato dei Creditori, al fine di chiederne il parere.
    Vi ringrazio per quanto vorrete indicare.
    Buon lavoro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/01/2014 20:16

      RE: Proposta Affitto azienda in concordato

      Ci sembra davvero difficile prendere in considerazione la nuova proposta dal momento che, se abbiamo ben capito, è stato già stipulato il contratto di affitto per tre anni con altro affittuario, che è ancora in corso. Non è tanto l'autorizzazione data a precludere l'esame della nuova proposta, quanto il fatto che l'azienda è già concessa in affitto ad altri, e per darla in affitto al nuovo proponente bisognerebbe "eliminare" il precedente contratto, ma non vediamo come dato che questo è stato stipulato nella pendenza del termine di cui all'art. 161 comma sesto e autorizzato dal giudice delegato quale atto straordinario urgente.
      Non ci sembra applicabile neanche il secondo comma dell'art. 179, per il quale "quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto", perché nel caso il mantenimento del vecchio contratto non pregiudica la fattibilità del concordato, ma è viene prospettata una ipotesi che, se realizzata (accettazione nuova proposta), consentirebbe una migliore soddisfazione. Né questa prospettiva più giustificare la sospensione o interruzione del rapporto in corso, considerato che queste forme di sospensione sono previste per le vendite fallimentari e, comunque, anche a volerle ritenere applicabili (con un triplice salto) all'affitto nel concordato anzi nel preconcordato, esse riguardano la fase della conclusione del contratto, ma non la fase successiva ove il rapporto è ormai regolato dalle clausole contrattuali sottoscritte.
      Ovviamente non sono prospettabili revocatorie in sede concordataria né vediamo, fin quando l'affittuario adempie alle sue obbligazioni, possibilità di liberarsi del contratto esistente sotto il profilo civilistico, a meno che la nuova offerta non sia tanto vantaggiosa da raffigurare una sproporzione tra le prestazioni del contratto in essere, e, quindi, una ipotesi di rescissione per eccessiva onerosità ex art. 1448 c.c.
      Zucchetti Sg srl