Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Compensazione credito controllata con debito controllante

  • Paolo Carotti

    Livorno
    26/02/2014 22:47

    Compensazione credito controllata con debito controllante

    Buonasera,
    Una società (controllata) ha presentato domanda di concordato preventivo.
    Nel piano viene prevista La compensazione dei crediti della ricorrente (controllata) verso la controllante con i debiti che questa ha verso la controllata .
    Entrambe le posizioni sono sorte antecedentemente al deposito del ricorso e derivano da posizioni incrociate di cliente/fornitore.
    Vorrei un vostro parere sulla possibilità di effettuare le compensazioni tra controllante e controllata posto che ho trovato pareri discordanti.
    Infine, ho letto alcuni pareri dove viene ipotizzata l'estensione al concordato della previsione del 127 u.c.
    Personalmente ritengo la compensazione fattibile e volontaria (non obbligatoria) e allo stesso tempo propenderei per escludere l'estensione del 127 al concordato perché non prevista.
    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/02/2014 20:22

      RE: Compensazione credito controllata con debito controllante

      Anche noi non vediamo alcun ostacolo alla compensazione tra crediti e dediti reciproci intercorrenti tra società controllante e controllata, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 56, richiamato dall'art. 169 per il concordato.
      L'art. 127 non ha nulla a che fare con il problema in esame in quanto si riferisce al diritto di voto nel concordato fallimentare. Invero, il sesto comma (non l'ult. che è il settimo e non attiene alla fattispecie rappresentata) prevede che la stessa disciplina di cui al comma precedente che esclude dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore e altri "si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo". La norma non riguarda quindi la possibilità della compensazione tra controcrediti tra società controllante e controllata, ma il diritto di voto di una di queste nel caso l'altra sia ammessa al concordato. Peraltro tale norma, dettata per il concordato fallimentare, non è riprodotta nell'art. 177 per il concordato preventivo e si ritiene a quest'ultimo non applicabile perché le disposizioni che escludono l'esercizio di un diritto (nel caso il diritto di voto) altrimenti riconosciuto devono ritenersi eccezionali e come tali insuscettibili di applicazione analogica.
      Zucchetti SG Srl