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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
rapporto riepilogativo semestrale in capo al commissario giudiziale
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Giovanni Dell'Eva
Forlì (FC)15/01/2015 10:29rapporto riepilogativo semestrale in capo al commissario giudiziale
Buongiorno
Il quesito che Vi sottopongo è relativo all'obbligo introdotto dal Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162.
Tale norma ha previsto in capo al commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo ex. art. 186-bis (quindi con continuità aziendale) di redigere un rapporto riepilogativo ex art 33 quinto comma LF con cadenza semestrale a far data dal sesto mese successivo alla presentazione della relazione ex. art. 172. Per ciò che concerne la decorrenza dell'obbligo l'art. 20 comma 5 del decreto così recita:
le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 2012.
Il quesito che sottopongo alla Vostra attenzione concerne la decorrenza di tale obbligo e la sua applicabilità anche alle procedure "cosiddette" miste (liquidatorie e in continuità).
Nel caso specifico la relazione ex art 172 è stata presentata il 21/06/2014 mentre il decreto di omologa del concordato è del 19/12/2014, notificato il 24/12/2014. Il termine semestrale dal deposito è quindi spirato successivamente alla notifica del decreto.
Vi ringrazio fin d'ora per l'attenzione e resto in attesa di un Vostro cortese riscontro.
Cordiali saluti
Giovanni Dell'Eva-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/01/2015 16:35RE: rapporto riepilogativo semestrale in capo al commissario giudiziale
Classificazione: RELAZ. E RAPPORTI EX ART. 33 / RAPPORTIIl comma 9 quinquies dell'art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, prevede che "Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto". Una norma del genere esisteva per il curatore, poi era stata estesa al liquidatore nel concordato con cessione dei beni con l'aggiunta di un sesto comma all'art. 182, ora è stata posta anche per il commissario di un concordato con continuità, il quale, così come gli altri organi, deve presentare i rapporti semestrali e alla conclusione dell'esecuzione del concordato dovrà anche redigere un rapporto riepilogativo finale.
la disposizione di cui sopra si applica "anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies". Non ci risulta che questi provvedimenti siano stati pubblicati (invitiamo gli utenti del Forum a darci notizie in proposito), per cui l'obbligo dei rapporti semestrali non dovrebbe essere ancora scattato.
In ogni caso, se tale obbligo si ritiene comunque vigente, il primo termine semestrale decorre dalla presentazione della relazione di cui all'articolo 172 (nel suo caso dal 21.6.2014), sicchè i primi sei mesi scadevano il 21.12.2014, per cui se, a quella data lei era ancora commissario, avrebbe dovuto depositare il rapporto. Per sapere se era ancora commissario a quella data, deve far riferimento al deposito del decreto di omologa in cancelleria perché d aqel momento esso produce effetti sia che non vi siano state opposizioni (nel qual caso non è impugnabile) sia nel caso di opposdizioni 8nel qual caso è impugnabile ex art. 183 ma è provvisoriamente esecutivo).
Zucchetti SG srl
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