Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo con cessione di beni omologato e reclamo alla C.appello

  • Alessandro Cottica

    SONDRIO
    20/11/2013 16:54

    Concordato preventivo con cessione di beni omologato e reclamo alla C.appello

    Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito.
    Società presenta domanda di concordato preventivo con cessione di beni supportata da offerta irrevocabile all'acquisto dell'azienda da parte di una terza società, subordinata al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato.
    Il tribunale ha omologato il concordato, ma un creditore ha presentato reclamo alla corte di appello competente chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento reclamato.
    Se la corte di appello concede la sospensione richiesta, a vostro avviso è comunque possibile procedere alla vendita dell'azienda all'originario offerente (nell'ipotesi naturalmente che questo sia disposto ad acquistare, tenuto conto che il decreto di omologa non è passato in giudicato), acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori e del creditore reclamante? Si precisa che, in caso affermativo, il liquidatore comunque non effettuerebbe alcun riparto ai creditori in attesa di conoscere la decisione della corte di appello sul reclamo.
    Sempre nell'ipotesi affermativa, se la corte di appello accoglie il reclamo e la società fallisce, è possibile affermare che la vendita dell'azienda è comunque valida ed efficace?
    Grazie per la risposta

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/11/2013 19:11

      RE: Concordato preventivo con cessione di beni omologato e reclamo alla C.appello

      Sicuramente il decreto di omologazione è impugnabile alla Corte stante l'art. 183 l.f., nel mentre dubbia è la possibilità di chiedere una sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto stesso data la mancanza di una espressa disciplina della sospensione nel procedimento camerale e nella specifica materia. In questa carenza di normativa specifica, il reclamante dovrebbe far leva sui principi generali di cui all'art. 283 c.p.c., che richiede la presenza di gravi e fondati motivi oppure all'applicazione analogica dell'art. 19 l.f.
      In ogni caso, ove venisse data la sospensione ex art. 283 c.p.c., questa priverebbe il decreto di omologazione della provvisoria esecutorietà, da cui conseguirebbe anche la sospensione delle operazioni di liquidazione, che, invece sarebbe l'effetto diretto del provvedimento di cui all'art. 19 l.f.; in entrambi i casi riteniamo che non si potrebbe procedere alla vendita dell'azienda.
      Zucchetti Sg srl