Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Relazioni trimestrali del Commissario Giudiziale al Giudice Delegato nel concordato preventivo in continuità

  • Alessandro Passerini

    Bologna
    22/09/2016 17:28

    Relazioni trimestrali del Commissario Giudiziale al Giudice Delegato nel concordato preventivo in continuità

    Sono a richiedere gentilmente se le relazioni trimestrali che il Commissario deposita in Cancelleria, previste nel decreto di Omologa per informare il Giudice sull'andamento generale del concordato stesso, sono da inviare obbligatoriamente ai creditori concordatari, anche se non viene richiesto espressamente nel decreto medesimo?

    Dott. Alessandro Passerini
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/09/2016 20:18

      RE: Relazioni trimestrali del Commissario Giudiziale al Giudice Delegato nel concordato preventivo in continuità

      Il comma 9quinquies dell'art. 16-bis del D.L. n. 179/2012, come integrato con i successivi aggiornamenti e modifiche, stabilisce che "Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ossia il concordato con continuità) ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore", per cui il commissario deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto.
      Questa è la normativa di riferimento che, a nostro avviso, nel concordato con continuità vale anche per la fase dell'esecuzione fino alla conclusione della procedura quando viene redatto il rapporto riepilogativo finale; tuttavia anche se si ritiene che detta normativa valga solo per la fase procedurale fino all'omologazione, per la fase successiva il commissario deve seguire quanto disposto nel decreto di omologa, che nel suo caso, a quanto dice, prevede relazioni trimestrali. In mancanza di indicazioni, nel decreto di omologa, circa la comunicazione ai creditori riteniamo che operi la norma sopra richiamata, che prevede appunto il rapporto sia trasmesso ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.
      Zucchetti SG srl