Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Declassamento al chirografo di un credito omologato come privilegiato

  • Veronica Grazioli

    Crema (CR)
    16/05/2014 10:51

    Declassamento al chirografo di un credito omologato come privilegiato

    Buongiorno
    in sede di proposta e anche di omologa di un concordato preventivo era stata riconosciuta al creditore la sua qualifica di artigiano ed il relativo credito era conseguentemente stato collocato tra quelli assistiti da privilegio.
    In sede di esecuzione del piano liquidatorio invece tale credito è stato trattato dal Commissario Giudiziale come chirografo.
    Quali azioni si possono fare contro questo provvedimento?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/05/2014 20:21

      RE: Declassamento al chirografo di un credito omologato come privilegiato

      Non esistendo nel concordato un procedimento di verifica del passivo, per risolvere le contestazioni sorte sul credito (an, quantum o collocazione) l'unica via è adire il giudice in un giudizio di cognizione ordinaria per far accertare che il suo credito ha natura privilegiata.
      Zucchetti SG Srl
      • Stefano Scarpetti

        Pesaro (PU)
        08/02/2022 17:23

        RE: RE: Declassamento al chirografo di un credito omologato come privilegiato

        Buonasera, riprendo questa discussione per un vostro parere sul declassamento al chirografo in fase di liquidazione di un credito omologato come privilegiato. In particolare si chiede se tale declassamento può teoricamente creare contestazioni da parte del creditore, in quanto se trattato sin dall'origine come chirografo avrebbe potuto esprimere il proprio voto con altre modalità. Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          09/02/2022 19:59

          RE: RE: RE: Declassamento al chirografo di un credito omologato come privilegiato

          Nel concordato preventivo, come già detto nella precedente risposta non esiste un giudizio di accertamento del passivo, per cui le controversie in ordine ai creditori e ai crediti, sia per quanto riguarda l'esistenza, che la quantità e la collocazione, vanno risolte avanti al giudice ordinario; tuttavia, poiché la procedura concordataria deve proseguire, nel corso della stessa è prevista una forma di ammissione provvisoria; l'art. 176 l. fall. infatti prevede che se i crediti sono contestati in corso di procedura dal commissario, gli stessi possano essere ammessi provvisoriamente ai fini del voto; ma non incide sul trattamento che il creditore riceverà in quanto, a questo fine- ossia se in sede di distribuzione deve essere considerato tra i creditori prelatizi o chirografari e per quale importo, con la conseguenza che se anche viene riconosciuto un credito diverso da quello ammesso provvisoriamente la votazione rimane quella effettuata per il principio di definitività dell'accertamento ai fini del voto, per il quale il parere espresso dal creditore all'epoca chirografario, poi riconosciuto privilegiato, rimane valido; diversamente si correrebbe il rischio di mettere in discussione, a distanza di tempo (quando il giudizio ordinario sarà terminato) risultati acquisiti (della votazione e delle maggioranze) sulla base dei quali si è basata l'omologazione e si è sviluppata la procedura.
          Tanto chiarito, si pone il problema se il credito non contestato per il corso della procedura, possa esserlo poi contestato dal liquidatore dopo l'omologa del concordato. Non ci risultano precedenti specifici, ma a nostro parere, il liquidatore, poiché è l'organo che deve provvedere alla liquidazione dei beni e al pagamento dei creditori, ha anche il potere di contestare i crediti che non ritiene di dover soddisfare o di non dover soddisfare nella misura fino a quel momento indicata, senza che ciò si rifletta sul voto e sulle maggioranze raggiunte, visto che il concordato è stato anche omologato.
          Zucchetti SG srl